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14.2013.223 • TRAC TI 14.2013.223 Generato dall'IA

Appeal on Inadmissibility of Opposition to Execution Proceeding

Numero d'incarto 14.2013.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision rejecting their opposition to an execution proceeding, with the appeal being timely filed but ultimately deemed inadmissible because the appellant failed to assert grounds for appeal such as incorrect application of law or manifestly erroneous factual findings. The court reasoned that the appellant did not contest that the creditor's documentation constituted a valid basis for definitive rejection of the opposition under execution law, and further, the arguments raised by the appellant concerning inability to pay due to AVS benefits or disputes over income/assets fall outside the scope of the applicable legal provision governing the definitive rejection of opposition based on an enforceable title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposte comunali. Irricevibilità delle censure fondate sulla situazione economica del reclamante (escusso)

Parole chiave

Generato dall'IA
titolo esecutivo portata della legge del contratto impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali allegazione motivata bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to imposing procedural costs on the unsuccessful party.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in relation to imposing procedural costs on the unsuccessful party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.223 · Lugano 20 dicembre 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18 dicembre 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 9 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 244/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 17 ottobre 2013 dal

CO 1 rappresentato dai RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che inoltrato il 18 dicembre 2013 contro una decisione emanata il 9 dicembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che già per questo motivo l’ammissibilità del rimedio appare dubbia;

che la questione non ha da essere approfondita, il gravame essendo comunque sia votato all’insuccesso;

che nella fattispecie l’insorgente

- che entro il termine assegnatogli non ha presentato osservazioni all’istanza

- non contesta che la documentazione esibita dall’istante costituisce come tale valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex 80 LEF;

che pertanto non vi è motivo per soffermarsi sull’argomento;

che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per contro di resistere alla decisione impugnata asserendo di non essere in grado di saldare la relativa esecuzione, dato che percepisce soltanto la rendita AVS, rispettivamente contestando le cifre esposte dall’autorità fiscale a titolo di reddito e di sostanza;

che argomenti del genere esulano tuttavia dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF, di modo che il rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

che per quel che riguarda dipoi le altre due istanze di rigetto definitivo dell’opposizione promosse nei suoi confronti dallo Stato del Canton Ticino (inc. n. 264/2013) e dalla Confederazione Svizzera (inc. n. 263/2013) e a loro volta indirettamente menzionate nel gravame, esse – stando alla documentazione annessa al reclamo – risultano ancora pendenti (con ordinanza del 6 dicembre 2103 il Giudice di pace ha infatti assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni alle rispettive istanze);

che non sono pertanto date le condizioni per esprimere già a questo stadio giudizi sulla loro fondatezza;

che gli oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'556.95 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*

*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*