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14.2013.218 • TRAC TI 14.2013.218 Generato dall'IA

Employer's Provisional Rejection of Salary Repayment Claim Overturned

Numero d'incarto 14.2013.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employer sought the provisional rejection of an employee's opposition to an enforcement order for allegedly overpaid salary following the expiration of an apprenticeship, claiming the amount was due back based on a final salary statement. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that for provisional debt rejection under enforcement law, the credit must be based on a recognized debt via a public deed or private writing, which an employment contract (especially one not written or signed) does not constitute, particularly when the claim is for repayment of a salary already paid, suggesting an action for unjust enrichment, which requires ordinary proceedings rather than the summary procedure for debt recognition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provv. dell'opposiz. Divieto di nova. Il contratto di lavoro è un riconoscimento di debito a carico del datore di lavoro: non lo è nell'esecuzione contro il lavoratore per il rimborso di pretese salariali versate in eccedenza. Evtl. indebito arricchimento con az. ordinaria o semplificata

Parole chiave

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contratti di lavoro credito in esecuzione decisione d'esecuzione pagamento provvisorio opposizione arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

This provision, relating to the requirement of a recognized debt for provisional rejection of opposition, was cited in the preamble to the final orders and formed the basis for overturning the lower court's decision (which had granted the provisional rejection).

art. 319 segg. CPC

These provisions govern the admissibility and procedure for the appeal (reclamo), which the final orders address by accepting the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article on bearing the costs was applied in the dispositive orders (II) to assign the costs of the appeal proceedings to the losing party (CO 1).

art. 95 cpv. 2 e 3 CPC

These provisions regarding judicial fees and indemnities for the appeal proceedings were cited in the preamble and applied in dispositive order II concerning costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision regarding judicial fees was cited in the preamble and applied in dispositive order II concerning the appeal fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.218 · Lugano 13 febbraio 2014 LS/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 5 novembre 2013 da

CO 1 (rappresentata dal suo presidente RA 2)

contro

RE 1 (rappresentato da RA 1)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del

10/12 settembre 2013 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di

Sessa con decisione 27 novembre 2013 (inc. __________) ha così stabilito:

*“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via

provvisoria per fr. 884.45 + interessi al 5% dal 06.07.2013, fr. 5.– tassa

d’incasso e fr.

53.– di spese esecutive.*

2.*La tassa

di giustizia di fr. 150.– anticipata dalla parte istante è a carico della parte

convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 25.– di indennità.*

3.*omissis”.*

Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 12

dicembre 2013 ne postula la riforma nel senso di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione, protestate spese e ripetibili in

entrambi i gradi di giudizio;

preso atto che con osservazioni [correttamente:

risposta al reclamo] 13 gennaio 2014 la società istante ne propone la

reiezione;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ datato 10/12 settembre 2013

dell’UE di Lugano, la società CO

1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 884.45 oltre interessi al 5% dal 6

luglio 2013, indicando quale titolo di credito: *“Rendiconto finale salari percepiti

dal Signor RE 1 per il periodo che va da settembre 2012 a febbraio 2013, con saldo finale a ns. favore”*. Interposta tempestiva opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. In sostanza l’istante,

società che si occupa di impianti elettrici e telematici e che è parte al

Contratto collettivo (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, si professa creditrice dell’escusso – rimasto alle sue dipendenze in

ragione di un 80% dopo la scadenza del contratto di apprendistato permettendogli

di ripresentarsi all’esame

teorico finale per un secondo tentativo – di una quota parte di salario versatagli

in eccedenza.

Invitato

dal Pretore a presentare le proprie osservazioni scritte in applicazione dell’art. 253 CPC, l’escusso ha avversato la richiesta di rimborso, precisando di avere

concordato con l’istante, alla

fine del contratto di tirocinio, la continuazione del lavoro in veste di aiuto

montatore elettricista nella misura del 100%, attività lavorativa per la quale

appunto era stato integralmente retribuito.

C. Con decisione 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di

Sessa ha accolto l’istanza

respingendo l’opposizione in

via provvisoria. Il primo giudice ha rilevato che, a fronte nei mezzi di prova

prodotti dall’istante, le

obiezioni dell’escusso non

giustificavano né il mancato pagamento dell’importo posto in esecuzione né inficiavano il titolo di credito agli

atti.

D. Con il reclamo in esame il convenuto chiede di respingere l’istanza e mantenere l’opposizione. Il reclamante si duole di un

errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato dei

fatti, giacché non esiste alcun titolo qualificabile di riconoscimento di

debito.

L’istante ha avversato il reclamo per motivi

di cui, se del caso, si dirà nel seguito.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art.

319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro – le decisioni inappellabili di prima

istanza in tema – per quanto qui d’interesse – di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un’eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il

medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull’impugnazione è della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti. Inoltre, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione

di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto – e diversamente da quanto pretende l’istante (risposta al reclamo, pag. 1 nel

mezzo) – presentato il 12 dicembre 2013 (timbro sulla busta d’invio originale) avverso la decisione 27 novembre

2013, notificata il successivo giorno 29 novembre (copia busta d’intimazione) e recapitata al convenuto il 2

dicembre 2013 (estratto “Track&Trace” del 6 dicembre 2013), il reclamo

risulta tempestivo.

L’impugnazione è stata notificata all’istante l’8 gennaio 2014, di modo che anche la risposta al reclamo 13 gennaio

2014 è in sé ammissibile. Per il divieto di cui all’art. 326 cpv. 1 CPC vanno per contro estromessi dall’incarto i nuovi documenti (doc. A, E, F, H,

I e L [correttamente: H]) che l’accompagnano insieme alle correlate allegazioni, ritenuto come i

doc. B, C, D e G fanno già parte del fascicolo processuale.

2. Nel

presente caso il reclamante lamenta l’inesistenza di un valido titolo di credito e quindi di un riconoscimento

di debito. Come si dirà nel seguito, a ragione.

Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda

sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. Il giudice del rigetto

accerta d’ufficio ed in ogni

stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed

il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84). L’esigibilità della pretesa deve essere già

realizzata il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (Staehelin,

op. cit., n. 77 ad art. 82).

3. Invano

l’istante fonda la sua pretesa

sul rapporto di lavoro che lo ha legato all’escusso dal 1° settembre 2012 a fine febbraio 2013 (tabella stipendi 2012/ 2013), ovvero una volta scaduto il contratto di tirocinio (lettera del

3 maggio 2013 CO 1 /RE 1). Certo un contratto di lavoro

può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato,

dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta, comprende gli

elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato

che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile

esclusivamente al datore di lavoro (Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 126 ad

art. 82). Ma, a parte il fatto che – per ammissione

dell’istante medesima – nemmeno

*“esiste un contratto scritto e firmato tra la nostra azienda ed il Signor RE

1”* (complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), giova qui evidenziare che lo stesso

rappresenterebbe semmai un riconoscimento di debito a carico del datore di

lavoro – quale appunto è la società procedente – per la somma dovuta a titolo

di stipendio e non già del lavoratore. Di modo che quel rapporto contrattuale non

può legittimare quest’ultima a

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione che l’escusso

ha sollevato all’esecuzione

promossa nei suoi confronti per pretese salariali versate in eccedenza.

A ben

vedere, rivendicando la retrocessione di salari versati nella misura di fr.

884.45 oltre il dovuto (tabella stipendi 2012/ 2013) a motivo che l’escusso sarebbe stato assunto a tempo

parziale (80%: complemento 12 novembre 2013 all’istanza di rigetto, pag. 1), di fatto la stessa società procedente ammette

in modo implicito che per quel corrispondente importo un contratto nemmeno

esiste. In assenza di una causa contrattuale il credito posto in esecuzione potrebbe

semmai rientrare nella fattispecie dell’indebito arricchimento giusta l’art. 62 segg. CO (Schulin, Basler

Kommentar, OR I, 4a ed., 2007, n. 38 ad art. 62). Ora, sotto

questo profilo, chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la

restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63 cpv. 1

CO). Una siffatta pretesa può nondimeno essere avanzata e, qualora il presunto

indebito creditore si opponga ad un rimborso, riconosciuta solo nell’ambito di una procedura ordinaria rispettivamente

semplificata (*a contrario* art. 250 lett. a CPC), ciò che esclude a

priori l’eventualità che

ottenga tutela nel contesto di una mera procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’istante dovendosi per contro rivolgere al giudice di merito giusta l’art. 79 LEF. In difetto di un valido

riconoscimento di debito dell’escusso,

la censura risulta così fondata. Di qui, la conseguente riforma del giudizio

pretorile.

5. Il

reclamo va quindi accolto. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF) del procedimento di reclamo seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), obbligata a

rifondere alla controparte un’indennità

per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). L’esito del giudizio odierno determina la nuova ripartizione delle spese

giudiziarie di prima sede.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 884.45.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319

segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il reclamo è accolto.

Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 27 novembre 2013 del

Giudice di pace del circolo di Sessa (inc. __________) sono così riformati:

*“1. L’istanza

è respinta. Di conseguenza l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è mantenuta.*

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.–, anticipata da CO 1, resta a suo carico. Quest’ultima rifonderà inoltre a RE 1 fr. 25.– di indennità”.*

II. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante,

va posta a carico di CO 1, obbligata a rifondere a RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 50.–.

III. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 884.45, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).