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14.2013.217 • TRAC TI 14.2013.217 Generato dall'IA

Enforcement Proceeding Regarding Provisional Rejection of Opposition to Payment Order Based on Installment Agreement

Numero d'incarto 14.2013.217
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An enforcement proceeding sought the provisional rejection of an opposition to a payment order based on an installment payment agreement for goods previously invoiced, which the debtor signed. The lower court granted the provisional rejection because the signed installment agreement constituted a recognized debt under the relevant enforcement law, and the debtor's subsequent objection regarding the quality of the goods (staining/unwashable tablecloths) was deemed insufficiently substantiated and not raised promptly enough to credibly undermine the written acknowledgment of debt, leading the appellate court to dismiss the appeal and confirm the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF; Enforcement Proceeding Regarding Provisional Rejection of Opposition to Payment Order Based on Installment Agreement: The lower court granted the provisional rejection because the signed installment agreement constituted a recognized debt under the relevant enforcement law, and the debtor's subsequent objection regarding the quality of the goods (staining/unwashable tablecloths) was deemed insufficiently substantiated and not raised promptly enough to credibly undermine the written acknowledgment of debt, leading the appellate court to dismiss the appeal and confirm the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo pagamenti rateali spese di esecuzione riconoscimento di debito utile indebito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 142
che all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.
DTF 104 Ia 413
che secondo la giurisprudenza tali eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The appeal was rejected based on the application of this article concerning the provisional rejection of opposition due to a recognition of debt.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning to justify placing the court fees on the appellant, which is confirmed in the dispositive regarding costs.

art. 319 lett. a CPC

This article was cited to establish the appealability of the lower court's decision, although it does not directly order the final outcome.

art. 326 cpv. 1 CPC

This article was cited to justify the exclusion of new evidence presented with the appeal.

art. 2 CO

This article appears in the final orders implicitly, as the proceedings concern the acceptance of an installment agreement which falls under contract law, though it is not explicitly cited in the numbered orders.

art. 200 CPC

This article relates to court fees and was cited in the reasoning to determine the cost allocation, confirming the structure of order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.217 · Lugano 4 febbraio 2014 B/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 5 dicembre 2013 da RE 1

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 25 settembre 2013 promossa nei suoi confronti da

CO 1 patrocinata dall’ PA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n.__________ del 2 agosto/4 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento della somma di fr. 4'852.90;

sulla

quale istanza il Giudice di pace del circolo di Balerna con sentenza del 27 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:

“*1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria limitatamente per fr. 3'891.90

(corrispondenti a Euro 3'240.--) oltre interessi al 5% dal 01.02.2013 (le spese di cui al punto 2 e 3 del precetto esecutivo n. __________ non vengono assegnate

in quanto non richieste in sede di istanza); fr. 73.-- di spese esecutive; fr. 15.-- per spese di notifica e fr. 24.25 quale tassa d’incasso.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 225.--, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 150.-- di indennità.*”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 5 dicembre 2013 postula la reiezione dell’istanza;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto/4 settembre 2013 dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1. di __________ ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'891.90 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2012, fr. 480.50 e ulteriori fr. 480.50, indicando quale titolo di credito:

“1) Fattura n. 432 del 15.11.12 di Euro 3'240.--, 2) Spese legali Avv. __________ di Euro 400.--, 3) Spese legali Avv. R__________ di Euro 400.--“;

che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace;

che la procedente fonda la sua pretesa su una sua proposta del 1° febbraio 2013 inviata alla convenuta, con cui le ha concesso di pagare in tre rate di Euro 1'080.-- ciascuna, scadenti il

28.2.2013 rispettivamente il 31.3.2013 rispettivamente il 30.4.2013, la fattura n. 432 emessa per l’importo complessivo di Euro 3'240.-- per la

fornitura di merce, tra cui 30 tovaglie, proposta accettata in data 5 aprile 2013 dall’escussa, che l’ha controfirmata e vi ha apposto il suo timbro (doc. D);

che con le sue osservazioni del 17 ottobre 2013 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo che le tovaglie fornitele

dall’istante erano inutilizzabili, essendo impossibile lavare il tessuto e toglierne le macchie;

che con decisione del 27 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha ritenuto che l’accettazione della proposta di pagamento rateale controfirmata dall’escussa (doc. D) costituiva valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che i doc. da A a I prodotti da RE

1 la prima volta con il reclamo vanno estromessi dall’incarto, atteso che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la proposta di accordo rateale, sottoscritta dalla convenuta nell’ambito dell’acquisto di merce dall’istante, con cui si è obbligata a pagare a quest’ultima l’importo complessivo di Euro 3'240.--, costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che per l‘art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

che all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);

che secondo la giurisprudenza tali eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 87 s. ad art. 82);

che nell’ambito di un contratto di compravendita – come nel caso di specie – non può essere accolta l’eccezione secondo la quale l’oggetto dell’acquisto non è stato o non è stato correttamente fornito, se questa eccezione è chiaramente senza fondamento o può essere immediatamente confutata dal venditore, ritenuto che in caso di difetti l’acquirente deve inoltre rendere verosimile di avere reclamato tempestivamente (Staehelin, op. cit., n. 113 ad art. 82);

che la convenuta ha eccepito difetti nella qualità del materiale delle tovaglie acquistate, dalle quali sarebbe impossibile lavare le macchie, ma non ha prodotto alcuno scritto, inviato all’istante, di contestazione della qualità della merce acquistata, ha anzi espresso con la sottoscrizione in data 5 aprile 2013 della proposta di rateazione inviatale dalla procedente, la sua volontà di pagare la merce e pertanto di accettarla;

che la reclamante ha eccepito difetti della merce fornita la prima volta davanti al giudice di pace con le

sue osservazioni del 17 ottobre 2013, il che fa apparire la contestazione poco credibile tenuto conto del tempo trascorso dalla ricezione della fattura

risalente a novembre 2012, rispettivamente del fatto che è stata sollevata solo dopo che nei suoi confronti era stata promossa una procedura esecutiva;

che l’eccezione sollevata dalla reclamante costituisce quindi una semplice allegazione di parte, rimasta priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, per cui è inadatta a infirmare ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito in esame;

che la sentenza pretorile va quindi confermata e il reclamo respinto;

che la tassa di giustizia va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'891.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).