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14.2013.213 • TRAC TI 14.2013.213 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Petition Upheld Despite Untimely Appeal Over Insurance Premiums

Numero d'incarto 14.2013.213
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a commercial register entity for unpaid health insurance premiums, leading to the initial bankruptcy decree; the debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as untimely because it was filed one day past the ten-day deadline following notification, and furthermore, the court determined that the claim, being for public law-based insurance premiums, was not barred from bankruptcy proceedings under the relevant statute because the petitioning insurer was a private stock corporation, not a public entity, thus reinstating the bankruptcy effective from a later date.

Regesto Legislator

Ufficiale

L'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio è esclusa se la pretesa si fonda sul diritto pubblico e, cumulativamente, il creditore è altresì un soggetto del diritto pubblico

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di fallimento premi assicurativi insolvenza dell'assicuratore assicurazione malattia indicazioni sulla salute debito commerciale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 250
Health Insurance Premiums and Summary Bankruptcy Proceedings for Private Insurers
DTF 136 III 295
che, per il resto, entro il termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF

The appeal was declared inadmissible based on the procedural timeline governed by this article for challenging bankruptcy decisions.

art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC

Cited alongside the LEF to determine the procedure and deadlines for filing the appeal (reclamo).

art. 48 lett. e cpv. 1 LOG

Cited to determine the competent court for the appeal (Camera di esecuzione e fallimenti).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited for imposing court costs on the appellant in the second order.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for imposing court costs based on Cantonal law in the reasoning preceding the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.213 · Lugano 12 dicembre 2013 FP/sl/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 15 marzo 2013 da

CO 1 rappresentata da RA 1 contro

CO 1

Istanza sulla quale il Pretore aggiunto __________, con sentenza dell’11 novembre 2013 (inc. SO.2013.298), ha così statuito:

*“1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1 (1939), già in __________, ora in __________, a*

*far tempo dal giorno 12 novembre 2013 alle ore 14:00.*

*2./3./4./5./6. Omissis.”*

Decisione impugnata da RE 1 con reclamo del 27 novembre 2013;

premesso che con disposizione presidenziale del 28 novembre 2013 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

che, salvo che la LEF non disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del CPC;

che il reclamo contro la decisione del giudice del fallimento va pertanto inoltrato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che, nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata in data 11 novembre 2013, per essere poi notificata/recapitata alla qui reclamante il successivo (sabato)

16 novembre 2013 (cfr. “tracciamento degli invii” datato 29 novembre 2013), circostanza del resto riconosciuta dalla stessa insorgente (reclamo, pag. 1);

che il termine per impugnare la decisione di fallimento, iniziato a decorre il giorno successivo alla sua notifica (art. 142 cpv. 1 CPC), ossia il 17 novembre 2013, è venuto a scadere martedì 26 novembre 2013;

che inoltrato solo il 27 novembre 2013 il reclamo è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

che, in ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso qualora fosse stato vagliato nel merito,

che, infatti, benché la procedura esecutiva ha per oggetto la riscossione dei premi LAMal rimasti impagati, ossia crediti fondati sul diritto pubblico, l’art. 43 cpv. 1 LEF – invocato nel gravame e che esclude l’esecuzione in via di fallimento per imposte, tributi, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari – non torna qui applicabile;

che per escludere l’esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio (come nella fattispecie) devono essere dati cumulativamente i due seguenti presupposti: la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è un soggetto del diritto pubblico;

che il secondo presupposto non è adempiuto qualora l’assicuratore procedente sia – come nel caso in esame – una società anonima, ritenuto che l’introduzione dell’obbligo assicurativo intervenuto il 1° gennaio 1996 non ha modificato i predetti requisiti posti dalla LEF (DTF 125 III 250-251; cfr. anche BSK-SchKG I, d. acocella, art. 43 n. 6);

che, per il resto, entro il termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 3.3) l’insorgente non ha soddisfatto nessuno dei motivi che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, consentirebbero di annullare la dichiarazione di fallimento,

che, infatti, l’escussa non ha provato che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato saldato (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), o che l’importo dovuto è depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art.

174 cpv. 2 n. 3 LEF), e nemmeno ha reso verosimile la propria solvibilità (art.

174 cpv. 2 LEF), proponendosi solo di ottenere una sospensione della procedura essendo in corso trattative per il rimborso del debito in rate mensili con la prospettiva del ritiro dell’istanza di fallimento;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va di nuovo pronunciato;

che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, già in __________, ora in __________, a far tempo da

venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

-; -. - Ufficio esecuzione e fallimenti; - Ufficio cantonale del Registro di commercio,; - Ufficio del Registro fondiario.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).