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14.2013.211 • TRAC TI 14.2013.211 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor Bankruptcy Reinstatement

Numero d'incarto 14.2013.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of over 13,000 units, resulting in a bankruptcy declaration by the lower court. The debtor appealed, claiming a partial payment had reduced the outstanding balance and expressing intent to pay the remainder soon, but the appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to provide documentary proof of full debt extinguishment, deposit the outstanding amount with the court, or show the creditor had withdrawn the bankruptcy request, as required by the relevant law for annulling a bankruptcy declaration, thereby reinstating the initial bankruptcy order with a new effective date.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 174 cpv. 2 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 48 OTLEF, art. 72 e segg. LTF; Creditor v. Debtor Bankruptcy Reinstatement: The debtor appealed, claiming a partial payment had reduced the outstanding balance and expressing intent to pay the remainder soon, but the appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to provide documentary proof of full debt extinguishment, deposit the outstanding amount with the court, or show the creditor had withdrawn the bankruptcy request, as required by the relevant law for annulling a bankruptcy declaration, thereby reinstating the initial bankruptcy order with a new effective date.

Parole chiave

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procedura di fallimento precetto esecutivo opposizione tardiva remissione del debito debito insoddisfatto annullamento della dichiarazione di fallimento Fallimento. Pagamento solo parziale del credito dell'istante dopo la pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was cited to confirm the rejection of the appeal because the conditions for annulling the bankruptcy order were not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning preceding the dispositive when determining the costs imposed.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive when determining the costs imposed.

art. 48 OTLEF

This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive when determining the court fees (tassa di giustizia).

art. 72 e segg. LTF

This provision is cited in the remedies section, which is part of the notification of the decision, detailing the recourse options.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.211 · Lugano 20 gennaio 2014 B/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 ottobre 2013 da

CO 1 rappr. da RA 1 contro

RE 1

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza del 7 novembre 2013 (inc. n. SO.2013.225) ha così deciso:

*“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, _____, a far tempo*

*dal giorno di lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00.*

*2./3./4. Omissis.”*

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 20 novembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 26 novembre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. _____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'069.05;

che all’udienza di discussione del 6 novembre 2013 nessuno è comparso;

che con decisione del 7 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 11 novembre 2013 alle ore 10.00;

che con il reclamo RE

1 asserisce di avere provveduto il 20 agosto 2013 a pagare un primo acconto di fr. 3'000.--, per cui l’importo ancora scoperto ammonta a fr. 10'069.05 tutto incluso e di essere intenzionata a pagare tutti i suoi debiti entro breve;

che la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

- il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

- l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore;

- che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che con il reclamo RE

1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2 n. 3 LEF) per cui, non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento di cui trattasi non può essere annullato;

che il reclamo va pertanto respinto;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;

che la tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC) e alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato;

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Cresciano, a far tempo da martedì 21 gennaio 2014 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

- - - Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).