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14.2013.205 • TRAC TI 14.2013.205 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement of Divorce Decree Payment After Death

Numero d'incarto 14.2013.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant appealed the definitive rejection of opposition to an execution based on a divorce decree provision requiring payment of a sum of money upon the father's death, arguing the underlying agreement was invalid due to fraud or essential error regarding the beneficiary's intent to move abroad, or that the obligation was conditionally dependent on receiving an inheritance, neither of which was true; the court dismissed the appeal, reasoning that a request for revision of the divorce decree does not suspend the decree's enforceability, and the appellant failed to provide documentation proving payment, an extension, or prescription, thus upholding the definitive rejection of opposition as the original judgment provided a sufficient enforceable title for the debt.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio. Istanza di revisione della sentenza di divorzio non ne preclude l'efficacia e l'esecutività. Sentenza non subordinata a condizione. Nessuna eccezione ex art. 81 cpv. 1 LEF

Parole chiave

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sentenza di divorzio titolo esecutivo opposizione al divorzio revisione di una decisione domanda d'esecuzione pubblicazione del testamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

The appeal was rejected because the claim was based on an enforceable judicial decision and the debtor failed to prove extinction of the debt or other exceptions listed in this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the dispositive to allocate procedural costs to the losing appellant.

art. 61 cpv. 1 OLEF

Cited in the dispositive regarding the allocation of procedural costs.

art. 48 OLEF

Cited in the dispositive regarding the allocation of procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.205 · Lugano 9 dicembre 2013 FP/b/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 novembre 2013 da

RE 1 patrocinato dall’avv. Gabriele Ferrari, studio legale Ferrari Partner,

contro la decisione emanata il 31 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3565) promossa nei suoi confronti con istanza del 29 agosto 2 013 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

premesso che con ordinanza presidenziale del 15 novembre 2013 al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello;

che inoltrato il 14 novembre 2013 contro una decisione emanata il 31 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 4 novembre successivo, (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il

cui termine per presentarlo ha iniziato a decorrere dal 5 novembre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) - è tempestivo, e quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo parrebbe incentrato sulla pretesa violazione del diritto federale, segnatamente dell’art. 80 cpv. 1 LEF;

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che, nella fattispecie, la sentenza

di divorzio emanata il 10 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con la quale è stata omologata la convenzione regolante le conseguenze accessorie

al divorzio, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella misura in cui - per quanto qui di rilievo - il convenuto (qui reclamante) si era impegnato a versare alla moglie (qui istante) al momento del decesso del padre l’importo di USD 283'000.--, ossia la somma posta in esecuzione per fr. 271'819.-- (doc. B, punto 5 pag. 7);

che, del resto, l’insorgente non lo contesta nel principio, proponendosi tuttavia di opporsi all’istanza, asserendo anzitutto di non essere più vincolato alla menzionata convenzione

avendo il suo legale in data 29 aprile 2013 (doc. 4) notificato formale disdetta della citata pattuizione conformemente ai dispositivi dell’art. 31 CO;

che, assevera il reclamante, la convenzione è viziata da dolo, subordinatamente da errore essenziale in quanto la sua ex moglie le aveva sottaciuto la volontà di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti con i figli dopo il divorzio;

che approfittando del fatto di essersi recata con i figli di 9 e di 6 anni per l’appunto negli Stati Uniti, suo paese d’origine, con l’accordo di trascorrervi soltanto le vacanze, in modo che i figli potessero al rientro concludere gli studi a Lugano, l’istante - sempre secondo il reclamante - non ha mantenuto tale impegno, circostanza che lo ha spinto il 18 giugno 2013 a inoltrare alla Pretura di Lugano un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (doc. 2), che se accolta comporterebbe l’annullamento della relativa convenzione, segnatamente il decadimento dell’obbligo di versare la somma posta in esecuzione;

che, come però giustamente rilevato dal Pretore, l’art. 331 CPC cpv. 1 CPC dispone che la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata - e quindi anche della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che ne costituisce sua parte integrante - a meno di differirne l’esecutività ex art.

331 cpv. 2 CPC, ciò che però non è avvenuto e nemmeno la parte convenuta lo ha sostenuto;

che, di conseguenza, il reclamante

- limitatosi per di più a mere allegazioni di parte sull’argomento - non può trarre giovamento, nella presente causa di rigetto definitivo dell’opposizione, dalla richiesta di revisione della sentenza di divorzio, come pure dal preteso dolo, rispettivamente dal preteso errore essenziale di cui sarebbe rimasto vittima;

che il gravame non è dipoi destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il reclamante reitera nel sostenere che l’impegno al versamento dell’importo di fr. USD 283’000.-- era condizionato, sì alla morte del padre, ma anche all’ottenimento di parte della successione nel caso di decesso del genitore, circostanza quest’ultima non avveratasi, dato che egli non ha ricevuto nulla dall’eredità paterna;

che l’argomento sfiora la disinvoltura, ove solo si consideri che il punto 5 della convezione non menziona che il versamento di USD 283’000.- fosse subordinato al verificarsi della condizione pretesa nel gravame;

che in base all’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 271'819.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).