Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2013.203 • TRAC TI 14.2013.203 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Ten-Day Deadline

Numero d'incarto 14.2013.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed an appeal against a lower court's decision rejecting their opposition to an enforcement action, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed outside the mandatory ten-day deadline for such remedies following the rejection of provisional opposition; although the initial decision incorrectly stated a twenty-day deadline pertaining to a different legal action (debt contestation under art. 83 LEF), the court found the appellant's lawyer, who was aware of the proper procedure or relied on the incorrect, longer timeframe applicable to a different remedy, could not rely on the lower court's error, especially since the lawyer did not claim the error caused them to miss the true deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 238 lett. f CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Missed Ten-Day Deadline: 83 LEF), the court found the appellant's lawyer, who was aware of the proper procedure or relied on the incorrect, longer timeframe applicable to a different remedy, could not rely on the lower court's error, especially since the lawyer did not claim the error caused them to miss the true deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
inosservanza del termine preclusione per tardività decisione d'esecuzione ritardo ingiustificato opposizione tardiva interruzione della prescrizione Reclamo inammissibile per intempestivitâ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48b LOG
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12 novembre 2013 da
Art. 142 cpv. 1 CPC
termine per proporlo ha iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 4 novembre 2013 -, è intempestivo e, pertanto, inammissibile;
Art. 83 cpv. 2 LEF
3, termine che concerne evidentemente una fattispecie diversa, ossia l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF;
Art. 238 lett. f CPC
che è però vero che il primo giudice, contravvenendo all’art. 238 lett. f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), il che è deprecabile e non dovrà più avvenire;
Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*
art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC
These articles govern the allocation of procedural costs in case of defeat, applied in order 2.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These articles govern the allocation of procedural costs in case of defeat, applied in order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2013.203 · Lugano 2 dicembre 2013 FP/b/fp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12 novembre 2013 da

RE 1 patrocinato dall’avv. PA 1

contro la decisione emanata il 22 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 187/203) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2103 da

CO 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che inoltrato il 12 novembre 2013 contro una decisione emanata il 22 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il cui

termine per proporlo ha iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 4 novembre 2013 -, è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

che, secondo l’insorgente, il rimedio sarebbe invece tempestivo, il gravame essendo stato proposto entro il termine di venti giorni indicato nella decisione impugnata (reclamo, pag. 2 sub tempestività);

che tale convinzione è errata, risultando di meridiana evidenza che quanto riportato nel reclamo è riferito al diritto dell’escusso di domandare entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione con la procedura ordinaria (*recte*: nel caso in esame con la procedura semplificata) il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione ex art. 83 cpv. 2 LEF (dispositivo n. 3 della decisione impugnata);

che è però vero che il primo giudice, contravvenendo all’art. 238 lett. f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), il che è deprecabile e non dovrà più avvenire;

che, tuttavia, il patrocinatore del reclamante (di professione avvocato) - che non aveva assistito il convenuto (che si era infatti difeso da solo) davanti al primo giudice - non pretende di avere assunto il mandato quando ormai il termine per reclamare era trascorso o stava per trascorrere, ossia non fa dipendere il ritardo del suo agire dalla circostanza che non gli era possibile presentare reclamo tempestivamente a causa dell’errore in cui si sarebbe venuto a trovare il suo assistito, ignaro che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione andava per contro impugnata con reclamo nel termine di dieci giorni;

che, a ben vedere, parrebbe finanche che il legale dell’insorgente abbia invece ritenuto il reclamo tempestivo proprio perché presentato nel termine di venti giorni indicato dal Giudice di pace nel dispositivo n. 3, termine che concerne evidentemente una fattispecie diversa, ossia l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF;

che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.-, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'271.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*

*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*