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14.2013.199 • TRAC TI 14.2013.199 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Introduction of New Legal Arguments Beyond Scope of Enforcement Review

Numero d'incarto 14.2013.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed a timely appeal against a lower court's decision to definitively reject their opposition to an enforcement action initiated based on a final administrative decision (a tax assessment). The appellate court determined the appeal was inadmissible because the appellant failed to raise grounds permissible for an appeal, specifically error in law application or clearly erroneous fact-finding, and instead attempted to introduce *nova* (new arguments challenging the underlying tax assessment itself) which falls outside the scope of the appellate review limited to verifying the correct application of enforcement law provisions concerning claims founded on enforceable judgments. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Titoli di reclamo. Titolo di rigetto definitivo decisione riferita all’imposta comunale. Eccezioni liberatorie. Divieto di produrre nova con il reclamo

Parole chiave

Generato dall'IA
nuove allegazioni di diritto potere di cognizione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione eccezione di incostituzionalità errore amministrativo impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These articles were cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant, although this was later waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.199 · Lugano 18 novembre 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 novembre 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 29 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3902) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 settembre 2013 dalla

CO 1 rappresentata dal suo RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che inoltrato in data 11 novembre 2013 contro una decisione emanata il 29 ottobre 2013 e intimata/recapitata il 4 novembre successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;

che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;

che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che tale è senz’altro il caso per la decisione (imposta comunale 2010, passata in giudicato; v. doc. C con riferimento al doc. B, doc. D ed E) sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto come tale non contestata;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l‘escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre *nova* in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di invalidare il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione eccependo - in estrema sintesi - di non avere conseguito il reddito posto alla base della decisione di tassazione da parte dell’autorità fiscale;

che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie;

che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'835.95 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*

*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*