Appeal Inadmissible: Failure to Specify Grounds and Introduction of New Arguments in Execution Proceeding Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed a timely appeal against a lower court's decision that definitively rejected their objection in an execution proceeding, where the underlying claim was based on a final administrative decision regarding taxation. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to properly specify grounds for review (erroneous application of law or manifestly incorrect finding of facts) and attempted to introduce new arguments challenging the validity of the original debt assessment for the first time on appeal, which is precluded, as the court's role was limited to verifying the correct application of rules governing definitive rejection of opposition based on executive titles, which the lower court had done correctly.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo. Ammissibilità del reclamo dubbia (art. 320 CPC). Nessuna eccezione ex art. 81 cpv. 1 LEF. Novum non ammesso (art. 326 cpv. 1 LEF)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section that precedes the dispositive regarding the allocation of procedural costs, although not strictly listed in the final orders 1-3, these codes govern the costs which are then addressed in order 2.
Cited in the reasoning to establish the general right of appeal against final rejection decisions, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the 10-day deadline for the appeal, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the competent appellate body, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to list the grounds for appeal (erroneous application of law or manifest error in fact finding), but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as the rule prohibiting new arguments (*nova*) in the appeal stage, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the basis for definitive rejection of opposition when the claim is based on an enforceable judicial decision, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to confirm that administrative decisions equate to judicial decisions for the purpose of definitive rejection, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to define the conditions under which opposition must be definitively rejected if based on an enforceable decision, but not explicitly in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2013.198 · Lugano 18 novembre 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato l’11 novembre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 29 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3900) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 settembre 2013 dalla
CO 1 rappresentata RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato in data 11 novembre 2013 contro una decisione emanata il 29 ottobre 2013 e intimata/recapitata il 4 novembre successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;
che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è senz’altro il caso per la decisione (imposta comunale 2011, passata in giudicato; v. doc. C con riferimento al doc. B, doc. D e E) sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto come tale non contestata;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l‘escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in questa sede in dispregio del divieto di addurre *nova* in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di invalidare il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione eccependo - in estrema sintesi - di non avere conseguito il reddito posto alla base della decisione di tassazione da parte dell’autorità fiscale;
che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'897.10 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*
*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*