Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Execution Order and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an execution order, arguing that the rejection incorrectly included a claim for object takeover costs not acknowledged by the debtor and incorrectly calculated the recognized monthly rent amount. The appellate court sustained the appeal, finding that the provisional rejection of opposition should only apply to the acknowledged debt, which, based on the correct rent calculation and subtraction of payments and guarantee release, totaled CHF 17,696.95 plus interest, thereby partially overturning the lower court's ruling and allocating costs accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Execution Order and Cost Allocation: The appellate court sustained the appeal, finding that the provisional rejection of opposition should only apply to the acknowledged debt, which, based on the correct rent calculation and subtraction of payments and guarantee release, totaled CHF 17,696.95 plus interest, thereby partially overturning the lower court's ruling and allocating costs accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the core legal issue concerning the grounds for partially granting the appeal against the rejection of the opposition.
These articles governed the allocation of procedural costs for the first instance decision based on mutual partial success.
This article was used to determine the cost allocation in the first instance and for the second instance.
This article was cited in conjunction with cost allocation for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 14.2013.188 · Lugano 25 novembre 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 28 ottobre 2013 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro la decisione emanata il 10 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.2713) promossa nei suoi confronti dalla
CO 1
rilevato che la parte istante non ha presentato osservazioni al reclamo ritenuto in fatto e considerato in diritto :
che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
inoltrato il 28 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 10 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 16 ottobre successivo, il reclamo - il cui termine
per presentarlo ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1
CPC) per venire a scadere sabato 26 ottobre 2013 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il lunedì 28 ottobre 2013 - è tempestivo e, quindi, da questo aspetto,
ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, a giusta ragione l’insorgente ravvisa una violazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla locatrice anche per la somma di fr. 5'250.- esposta a titolo di “Kosten aus Objektübernahme gem. beil. Detail Pos. __________” (conteggio del 12 aprile 2012, doc. B pag. 2), tale posizione non figurando, a differenza della pigione, come riconosciuta dall’escusso e, quindi, soggetta all’applicazione della menzionata norma;
che alla reclamante va pure dato ragione nella misura in cui essa rileva che la pigione complessiva mensile ed oggetto di riconoscimento di debito non ammonta a fr. 2'818.65 come preteso dalla parte istante, ma a fr. 2'714.-- conformemente all’ultima richiesta di aumento decorrente dal 1.1.2006 (v. plico doc. A, comunicazione del 10 novembre 2005);
che, come ritenuto dalla reclamante, il Pretore avrebbe perciò dovuto accogliere soltanto parzialmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. 1588271 dell’UE di Lugano per fr. 17'696.95, ossia per nove mensilità di fr. 2'174.- cadauna (totale complessivo fr. 24'426.-), da cui però dedurre gli importi di fr. 334.85 a titolo di spese accessorie versate in più (doc. A, conteggio del 13 marzo 2013) e fr. 6'394.20 a titolo di liberazione della garanzia locativa (doc. C);
che, del resto, la parte istante nulla ha obiettato al riguardo, dato che non ha ritenuto di dover presentare osservazioni al reclamo;
che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al giudizio di prima sede seguono la reciproca soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), ossia sono posti per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta (che, come l’istante, non si è presentata all’udienza di contraddittorio);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono per contro interamente posti a carico dell’istante, siccome parte soccombente, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, combinati art. 106 cpv. 1 e 95 cpv. 3 lett. b CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 17'696.95 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2012.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dall’istante, è posta per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta.”
2. La tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio per complessivi fr. 300.- già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della parte istante (CO 1), la quale rifonderà alla reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'264.85 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*
*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*