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14.2013.158 • TRAC TI 14.2013.158 Generato dall'IA

Creditor's Petition for Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Claim of Intent to Pay

Numero d'incarto 14.2013.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor based on an unpaid debt of over 20,000, which the lower court granted, prompting an appeal by the debtor claiming intent to pay. The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the statutory requirements under Article 174(2) of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law by not proving extinguishment of the debt, depositing the amount with the court, or showing creditor withdrawal; furthermore, documentary evidence revealed the debtor's significant insolvency through numerous pending enforcement procedures amounting to over two million, indicating an inability to meet obligations, thus upholding the bankruptcy declaration with a new effective date.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 48 OTLEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Creditor's Petition for Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Claim of Intent to Pay: The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the statutory requirements under Article 174(2) of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law by not proving extinguishment of the debt, depositing the amount with the court, or showing creditor withdrawal; furthermore, documentary evidence revealed the debtor's significant insolvency through numerous pending enforcement procedures amounting to over two million, indicating an inability to meet obligations, thus upholding the bankruptcy declaration with a new effective date.

Parole chiave

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domanda di fallimento credito in esecuzione obbligo di pagamento deposito del debito debito insoddisfatto dichiarazione di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was explicitly invoked and served as the basis for rejecting the appeal against the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in the dispositive for imposing court costs.

art. 48 OTLEF

This provision was cited in the dispositive regarding the allocation of court costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.158 · Lugano 1 ottobre 2013 B/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’8 luglio 2013 da

RE 1 contro

CO 1 rappr. da: RA 1

istanza sulla quale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 16 settembre 2013 (SO.2013.759) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, __________, a far tempo dal giorno di martedì 17 settembre 2013 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 17 settembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 20 settembre 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'463.05 oltre interessi e spese.

B. La convenuta, entro il termine fissatole, non ha inoltrato osservazioni, né richiesto di essere convocata per un’udienza.

C. Con decisione del 16 settembre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE

1 a far tempo da martedì 17 settembre 2013 alle ore 14.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di essere intenzionata a pagare, entro il termine di reclamo, quanto dovuto all’istante, mediante versamento all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Considerando

in

diritto:

1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14 pag. 347).

b) Nel caso in esame, la reclamante non ha prodotto alcun documento comprovante l’estinzione dell’esecuzione in oggetto n. 714736 promossa dall’istante (art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha dimostrato di avere depositato l’importo dovuto presso questo tribunale (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno che l’istante ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui, non avendo ossequiato alcuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2, il fallimento di RE

1 non può essere annullato

In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il requisito della solvibilità sarebbe adempiuto, atteso che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 30 settembre 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti

74 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 2'407'168.18, in cui nell’anno in corso per 14 è stata presentata la domanda di realizzazione, per 4 è stata emessa la comminatoria di fallimento e per ulteriori 4 è stato eseguito il pignoramento. Rilevante è che le predette procedure in buona parte sono state promosse per il mancato pagamento di oneri sociali e tasse. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti, nemmeno i debiti d’imposta e per oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che nemmeno il presupposto della solvibilità potrebbe essere considerato reso verosimile.

2. Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione:

–

–;

–;

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF