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14.2013.153 • TRAC TI 14.2013.153 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Introduction of New Defense on Appeal

Numero d'incarto 14.2013.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision rejecting an opposition to debt enforcement, where the appellant acknowledged the existence of a debt evidenced by an insurance contract but argued release from the obligation due to the creditor's alleged refusal to cover a theft claim. The appellate court, acting as a single judge, deemed the appeal timely but rejected the appellant's substantive argument because the defense based on the insurance claim denial was raised for the first time on appeal, violating the procedural rule prohibiting the introduction of new facts or evidence at the appellate stage, thus resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 47 cpv. 1 lett. e LOG, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Dismissed for Introduction of New Defense on Appeal: The appellate court, acting as a single judge, deemed the appeal timely but rejected the appellant's substantive argument because the defense based on the insurance claim denial was raised for the first time on appeal, violating the procedural rule prohibiting the introduction of new facts or evidence at the appellate stage, thus resulting in the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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credito in esecuzione decisione d'esecuzione argomentazione nel merito licenziamento per furto legittimazione a ricorrere assicurazione contro il furto Nova nella procedura di reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These provisions govern the imposition of procedural costs, although the decision ultimately waives charging them.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.153 · Lugano 19 settembre 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14 settembre 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 10 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. 0201-2013-s) promossa nei suo confronti con istanza del 14 agosto 2013 dalla

CO 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art.

47 cpv. 1 lett. e LOG);

che inoltrato il 14 settembre 2013 contro una decisione emanata il 10 settembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che nella fattispecie il reclamante – a giusta ragione - non mette in dubbio che la documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente il contratto di assicurazione (assicurazione combinata per l’economia domestica privata) 5/7 ottobre 2009 da lui stipulato, costituisce un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui si è impegnato a versare all’assicurazione il premio assicurativo annuo di fr. 456.50 (qui quantificato in fr. 455.80);

che l’insorgente si ritiene nondimeno svincolato da tale obbligo (art. 82 cpv. 2 LEF) per avere, a suo modo di vedere, la parte istante disatteso la polizza assicurativa rifiutando di tacitarlo per il furto in suo danno avvenuto venerdì 27 luglio 2012 a Bellinzona;

che l’argomento

– sollevato per la prima volta in questa sede avendo il convenuto omesso di presentare al primo giudice le osservazioni all’istanza, benché richiesto di farlo con ordinanza del 17 agosto 2013 – non può tuttavia essere vagliato;

che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, infatti, in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l‘allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 455.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).