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14.2013.144 • TRAC TI 14.2013.144 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Reinstated Due to Solvency Deficiencies Despite Post-Judgment Debt Payment

Numero d'incarto 14.2013.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a bankruptcy declaration initiated by a creditor due to non-payment of a debt, presenting evidence that the debt was settled one day after the initial bankruptcy ruling. The court determined that while the requirement of debt extinguishment under the relevant statute was met by the post-judgment payment, the debtor failed to demonstrate verisimilitude of solvency, as evidenced by numerous outstanding enforcement procedures and a history of asset deficiency reports, leading the appellate court to reject the appeal and reinstate the bankruptcy effective on a new date.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 48 OTLEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Reinstated Due to Solvency Deficiencies Despite Post-Judgment Debt Payment: The court determined that while the requirement of debt extinguishment under the relevant statute was met by the post-judgment payment, the debtor failed to demonstrate verisimilitude of solvency, as evidenced by numerous outstanding enforcement procedures and a history of asset deficiency reports, leading the appellate court to reject the appeal and reinstate the bankruptcy effective on a new date.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento commissario all'appuramento bonale dei debiti procedura di rivendicazione nel fallimento mancata prova della solvibilità compenso del curatore fallimentare Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità non resa verosimile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision grounds the dismissal of the appeal because the debtor failed to prove their solvency, despite having extinguished the debt.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in the dispositive for ordering the costs.

art. 48 OTLEF

This provision was cited in the dispositive regarding the imposition of the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.144 · Lugano 17 settembre 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 2 luglio 2013 da

RE 1 contro

CO 1

istanza sulla quale il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna con

sentenza del 20 agosto 2013 (SO.2013.579) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno di martedì 20 agosto 2013 alle ore 15.30.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE

1 che con reclamo del

22 agosto 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che controparte non ha presentato osservazioni;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 23 agosto 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO

1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'258.60 interessi e spese compresi.

B. All’udienza di discussione del 20 agosto 2013 il convenuto non è comparso.

C. Con decisione del 20 agosto 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 20 agosto 2013 alle ore 15.30.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 21 agosto 2013 relativa al versamento di fr. 4'258.60 a saldo dell’esecuzione n. 880582 promossa dall’istante. Il reclamante sostiene poi che la sua situazione finanziaria è in fase di risanamento e che intende proporre a breve un concordato.

Considerando

in

diritto:

1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.

14 pag. 347).

b) Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 agosto 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 4'258.60 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 880582, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno al 16 settembre 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 22 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 29'008.15. Rilevante è che nelle suddette esecuzioni nel 2012 sono state emesse 2 rispettivamente nell’anno in corso 3 comminatorie di fallimento. Determinante è poi che nel periodo dal 2 giugno 2010 al 22 marzo 2013 a carico del convenuto sono stati emessi 32 atti di carenza di beni, parecchi dei quali per tasse rimaste impagate, per un importo complessivo di fr. 53'192.20. Ciò porta a ritenere che il convenuto, già da alcuni anni, non è in grado di far fronte ai suoi impegni, nemmeno di pagare i suoi debiti d’imposta. Al reclamante va poi ricordato, in merito alla prospettata intenzione di risanare la sua situazione finanziaria e di proporre un concordato, che nell’ambito di questa procedura di fallimento la solvibilità va resa verosimile entro il termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2. Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da

mercoledì 18 settembre 2013 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione:

–

–

– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF