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14.2013.118 • TRAC TI 14.2013.118 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Introduction of New Evidence

Numero d'incarto 14.2013.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's decision regarding enforcement and bankruptcy proceedings, specifically concerning the recognition of a 12% annual delay interest rate, was deemed inadmissible because it was filed on June 17, 2013, after the statutory deadline of June 14, 2013, following notification on June 4, 2013. Furthermore, the court reasoned that even if considered on the merits, the appeal would have failed as the appellant attempted to introduce new evidence—a contract termination letter from June 2012—for the first time during the appeal, which is prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 48 lett. e cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 321 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Introduction of New Evidence: Furthermore, the court reasoned that even if considered on the merits, the appeal would have failed as the appellant attempted to introduce new evidence—a contract termination letter from June 2012—for the first time during the appeal, which is prohibited.

Parole chiave

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deposito tardivo procedura di fallimento termine legale notificazione della decisione opposizione tardiva preclusione per tardività Reclamo intempestivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (though not dispositive) regarding the deadline for appeal, which led to the finding of inadmissibility, but since the dispositive order 1 merely states 'Il reclamo è inammissibile' without citing this article, it should be excluded based on strict rules.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify the imposition of costs on the appellant in order 2.

art. 48b LOG

Cited in the heading as the basis for the single judge composition, but not used in the final orders (dispositive).

art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the general admissibility of the appeal against the rejection of opposition, but not explicitly cited in the dispositive order 1 which only declares inadmissibility.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.118 · Lugano 26 luglio 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 giugno 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 3 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.605) promossa nei suoi confronti con istanza dell’8 febbraio 2013 da

CO 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);

che la decisione impugnata essendo stata notificata/recapitata alla convenuta il 4 giugno 2013 (cfr. ricerca Track &Trace), il termine per reclamare, iniziato a decorrere dal giorno successivo, ossia dal 5 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 14 giugno 2013;

che presentato soltanto il 17 giugno 2013 (cfr. timbro postale sulla relativa busta), il reclamo è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

che, in ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso anche se fosse stato vagliato nel merito, avendo l’insorgente censurato la decisione impugnata – segnatamente il riconoscimento di un interesse di ritardo annuo al 12 % (anziché al 5%) sul credito oggetto di esecuzione - avvalendosi di documentazione esibita per la prima volta in questa sede (lettera di risoluzione dei contratti di leasing datata 20 giugno 2012 inviatale dalla stessa parte istante), il che non è consentito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o - per quanto qui di rilievo - la produzione di nuovi mezzi di prova;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

.

per questi motivi,

decide:

1.Il reclamo è inammissibile.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'060.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).