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14.2013.116 • TRAC TI 14.2013.116 Generato dall'IA

Commissioner's Standing to Appeal Denial of Debt Settlement Moratorium Extension

Numero d'incarto 14.2013.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The applicant sought the benefit of a debt settlement moratorium under private negotiation procedures, which the lower court initially granted but later denied an extension, concluding that a bonal settlement appeared unachievable within the legal timeframe. The commissioner appointed for the settlement subsequently appealed the denial of the extension, arguing for an additional three months to reach a final agreement with creditors. However, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, by analogy to relevant provisions concerning composition agreements, the appointed commissioner lacks the legal standing to challenge decisions made by the composition judge in debt settlement proceedings, unlike the debtor or a creditor.

Regesto Legislator

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Art. 333 cpv. 1 LEF, Art. 334 cpv. 2 LEF, Art. 294 cpv. 3 LEF, Art. 334 cpv. 4 LEF, Art. 294 cpv. 4 CPC, Non si prelevano spese; Commissioner's Standing to Appeal Denial of Debt Settlement Moratorium Extension: The commissioner appointed for the settlement subsequently appealed the denial of the extension, arguing for an additional three months to reach a final agreement with creditors. However, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, by analogy to relevant provisions concerning composition agreements, the appointed commissioner lacks the legal standing to challenge decisions made by the composition judge in debt settlement proceedings, unlike the debtor or a creditor.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere estensione della procedura trattative transattive moratoria concordataria opposizione al precetto esecutivo quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Non si prelevano spese.

This provision dictates the non-imposition of judicial costs in the final orders.

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Testo completo

chiedente il beneficio della moratoria concordataria per l’appuramento bonale dei debiti ex art. 333 segg. LEF;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con istanza 8 febbraio 2013 PI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333 cpv. 1 LEF);

che sentito il debitore all’udienza del 6 maggio 2013, con decisione del 7 marzo 2013 il Pretore ha accolto l’istanza e ha quindi concesso al richiedente il beneficio della moratoria per l’appuramento bonale dei debiti della durata di tre mesi a far tempo dallo stesso giorno;

che a commissario del concordato egli ha nominato RE 1, __________;

che in data 26 maggio 2103 RE 1, nella sua veste di commissario, ha chiesto allo stesso Pretore che la moratoria venisse prorogata di altri tre mesi, necessitando essa ulteriore tempo per giungere a un accordo finale con i creditori;

che con decisione del 3 giugno 2013 il primo giudice, richiamato l’art. 334 cpv. 2 LEF, ha respinto l’istanza, ritenendo che, alla luce dei riscontri in suo possesso, “l’appuramento bonale non appare pertanto più potersi raggiungere nei termini legali previsti, neanche a fronte della concessione di un’ulteriore proroga”;

che contro tale decisione RE 1, sempre nella sua vesta di commissario, è insorta con reclamo del 17 giugno 2013, chiedendo di nuovo la proroga della moratoria per ulteriori tre mesi;

che giusta l’art. 294 cpv.

3 LEF, applicabile per analogia ai procedimenti in materia di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 334 cpv. 4 LEF), il debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice dei concordati mediante reclamo secondo il CPC (cfr. sul tema BSK-SchKG II, 2a ed., Brunner/Boller/, art. 334 n. 15);

che, stando dipoi all’art.

294 cpv. 4 CPC - pure applicabile per analogia (art. 334 cpv. 4 LEF) – ogni creditore è legittimato al reclamo se la decisione riguarda la nomina del commissario;

che, per contro, il commissario non è legittimato ad impugnare le decisioni del giudice dei concordati, non essendo egli parte nel procedimento concordatario, segnatamente, per quanto qui di rilievo, nella procedura di appuramento bonale dei debiti, impregiudicato solo il suo diritto di insorgere mediante reclamo ex art. 319 segg. CPC contro la fissazione da parte del giudice del suo onorario (BSK-SchKG II-Brunner/Boller, art. 334 n. 16; cfr. anche BSK-SchKG II, Hardmaier, art

307 n. 9);

che ne discende pertanto che il reclamo – ancorché proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta in data 8 giugno 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) – è inammissibile;

che non si prelevano spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

- - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).