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14.2012.85 • TRAC TI 14.2012.85 Generato dall'IA

Creditor Execution Against Debtor Based on Immediately Enforceable Tax Guarantee Demand Despite Pending Appeal

Numero d'incarto 14.2012.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated execution proceedings against a debtor based on a demand for a tax guarantee payment of approximately 985,000, which the debtor opposed, arguing the underlying tax decision was not yet final due to a pending appeal. The first instance court rejected the opposition, deeming the tax authority's demand immediately enforceable under the relevant tax law, which equates it to an enforceable judicial decision for the purpose of definitively rejecting opposition to execution proceedings, regardless of whether the tax decision is formally res judicata. The appellate court upheld this decision, reasoning that the law governing definitive rejection of opposition requires only that the administrative decision be immediately enforceable, not formally final, and noted that the appeal against the tax decision did not suspend its execution as per tax law provisions.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 80 LEF, Art. 169 cpv. 1 LIFD, Art. 169 cpv. 4 LIFD, Art. 79 LEF, Art. 80 cpv. 1 LEF; Creditor Execution Against Debtor Based on Immediately Enforceable Tax Guarantee Demand Despite Pending Appeal: The first instance court rejected the opposition, deeming the tax authority's demand immediately enforceable under the relevant tax law, which equates it to an enforceable judicial decision for the purpose of definitively rejecting opposition to execution proceedings, regardless of whether the tax decision is formally res judicata. The appellate court upheld this decision, reasoning that the law governing definitive rejection of opposition requires only that the administrative decision be immediately enforceable, not formally final, and noted that the appeal against the tax decision did not suspend its execution as per tax law provisions.

Parole chiave

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decisione esecutiva autorità giudiziaria fiscale disposizioni fiscali forza di cosa giudicata procedura pendente esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

This provision was used in the reasoning that justified rejecting the appeal based on the nature of the administrative decision as an enforceable title, which is the core issue decided in order 1.

art. 48

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, which is explicitly contained in order 2.

61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, which is explicitly contained in order 2.

106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, which is explicitly contained in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.85 · Lugano 14 giugno 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 4 giugno 2012 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

contro la decisione emanata il 21 maggio 2012 dal Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.356) promossa nei suoi confronti dalla

CO 1a rappresentata dall’RA 1

premesso che con decisione presidenziale del 5 giugno 2012 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 985'000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________. Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2012”;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di __________;

che l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8 marzo 2012 dell’Amministrazione dell’imposta federale diretta del Canton Ticino per complessivi fr. 985'000.- per l’imposta federale diretta e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta suppletoria federale (multa compresa);

che con osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe prematura;

che con decisione del 21 maggio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (cfr. art. 169 cpv. 1 LIFD);

che, secondo il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal 1°gennaio 2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno anticipatamente eseguibile, ma non deve necessariamente essere passata in giudicato;

che nella fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è immediatamente esecutiva (art. 169 cpv. 1 LIFD);

che quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha infine rilevato il Pretore – stando all’art. 169 cpv. 4 LIFD tale gravame non ne sospende l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto neppure lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;

che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012 chiedendo - previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della stessa l’istanza sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;

che se è vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che ciò non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche sostanziali, ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito con “decisione giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della prassi dottrinale e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta di prestazione di garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato formale della relativa decisione fiscale consente al giudice del rigetto di applicare l’art. 80 LEF, ossia di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e notificata/recapitata il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;

che l’art. 169 cpv. 1 LIFD prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se il pagamento dell’imposta da lui dovuto sembra compromesso – come nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può esigere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie;

che, sempre secondo tale noma, la decisione di richiesta di garanzia è *immediatamente esecutiva* ed esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva;

che trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo sulla base di tale titolo;

che, infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

- nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin, 2a ed.,art. 80 n. 110; v. anche, *mutatis mutandis*, l’art. 79 LEF);

che il ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione di richiesta di prestazione di garanzia dell’8 marzo 2012, come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 169 cpv. 4 LIFD) e non pretendendo del resto l’insorgente di averla ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012, peraltro successiva alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per fr. 800.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 985’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).