Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Payment Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding debt, resulting in the lower court declaring bankruptcy; the debtor appealed, arguing the debt had been settled prior to the declaration, presenting evidence of the payment to the execution office, which the appellate court considered sufficient proof of payment under the relevant statute allowing for new facts that occurred before the first instance decision. Consequently, the appellate court accepted the appeal and annulled the bankruptcy order, though it held the debtor responsible for the procedural costs because it failed to communicate the payment to the initial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Payment Proof: Consequently, the appellate court accepted the appeal and annulled the bankruptcy order, though it held the debtor responsible for the procedural costs because it failed to communicate the payment to the initial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article as the basis for upholding the appeal and annulling the bankruptcy decision.
Cited in the reasoning for imposing court fees on the appellant, relating to obligations concerning payment notifications.
Cited in the reasoning for imposing court fees on the appellant, relating to procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.59 · Lugano 16 maggio 2012 B/FP/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 17 gennaio 2012 da
CO 1 contro
RE 1 patrocinata dallo Studio legale __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 26 aprile 2012 (SO.2012.228) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 27 aprile 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
27 aprile / 7 maggio 2012 ne postula l’annullamento;
preso atto che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale 27 aprile 2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'080.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 18 aprile 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 26 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 27 aprile 2012 alle ore 10.00.
D. Contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 27 aprile 2012, asserendo di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come dimostrato dalla ricevuta del 16 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'365.70 a saldo dell’esecuzione n. 1518550 promossa da CO 1 (doc. C), di modo che tale fatto costituisce uno *pseudonova* che, fosse stato noto al primo giudice, avrebbe impedito la pronuncia del fallimento. Al riguardo, la reclamante rileva che in seguito ad un malinteso ha creduto fosse sufficiente pagare l’esecuzione in oggetto all’Ufficio di esecuzione, per cui non si è presentata all’udienza di discussione in Pretura. Il 7 maggio 2012 l’insorgente ha dipoi integrato il proprio reclamo, proponendosi di dimostare in ogni modo la propria solvibilità.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2.La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, senza che sia necessario vagliare quanto esposto nell’atto integrativo del 7 maggio 2012.
3.Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’UE di __________ di comunicare al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 27 aprile 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________ inc. SO.2012.__________, nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
- __________;
- CO 1;__________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).