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14.2012.45 • TRAC TI 14.2012.45 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Remitted for Restitution of Time Limit Ruling

Numero d'incarto 14.2012.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the provisional rejection of their opposition to an enforcement order for approximately CHF 29,881.40, which was based on invoices recognized by the lower court as valid debt acknowledgment since the debtor failed to appear at the hearing due to the hospitalization of their young child. The appellate court determined that the appeal was improperly framed as a general appeal against the decision, as the appellant sought a new hearing due to excusable non-appearance, which falls under the procedure for restitution of time limits governed by the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that jurisdiction to decide on the restitution of the time limit and the potential cancellation of the original decision rests exclusively with the first-instance judge, to whom the matter was accordingly remitted for further action, including granting the opposing party the right to respond to the request for restitution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto dell'opposizione. Reclamo dell'escusso tendente ad ottenere una nuova udienza di contraddittorio a cui non ha presenziato per un motivo a suo dire grave. Rinvio al primo giudice perché statuisca su quanto è considerato una domanda di restituzione di termine

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione codice di diritto processuale civile termini di ricorso opposizione tardiva legittimazione a ricorrere audizione delle parti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 3 CPC

The appeal (interpreted as a request for restitutio in integrum for a new hearing after the final decision) is sent to the lower court judge for competency based on this provision.

art. 149 CPC

The judge deciding on the restitution must give the counterparty the opportunity to present observations, as the decision on restitution is final according to this provision.

art. 148 cpv. 2 e 3 CPC

This provision sets the requirements for the timeliness of the defendant's action, which the lower court must verify if it finds the request founded.

art. 319 lett. a CPC

Cited to establish that the decision being appealed (rejection of opposition) is subject to appeal via complaint (reclamo) as a final decision not appealable through other means.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited in conjunction with Art. 319 CPC to confirm that decisions regarding the rejection of opposition under Art. 80-84 LEF are subject to appeal via complaint.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to determine the deadline (ten days) for filing the complaint against a decision issued in summary proceedings.

art. 320 CPC

Cited to specify the grounds on which a complaint can be based (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).

art. 148 CPC

Cited as the legal institute governing the request for restitutio in integrum (restitution of time limits) which forms the core of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to establish that the first instance judge is competent to rule on the request for restitution of the term concerning an act before them (the hearing).

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the general rule regarding the deadline (ten days from the cessation of the impediment) for filing a request for restitution of the term.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.45 · Lugano 22 marzo 2012 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2011 presentata da

RE 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29'881.40 oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisone 2 marzo 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2011.4660);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 13 marzo 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che

con decisione del 2 marzo 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 28 ottobre 2011 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatogli

in data 13 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 29’881.40 oltre interessi e spese (incasso di fatture varie);

che il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 2 marzo 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione esibita dalla procedente e costituita dalle fatture corredate dai relativi bollettini di consegna debitamente sottoscritti dal debitore e menzionanti qualità, quantità e prezzo della merce fornita (doc. B-BB), costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che contro tale sentenza il titolare della ditta escussa __________ è insorto con reclamo del 13 marzo 2012, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza indetta per il 2 marzo 2012 “in quanto ero all’Ospedale Civico di Lugano, con la mia unica figlia di 16 mesi dal giorno prima (1 marzo 2012) notte compresa”, e che a causa della preoccupazione e dell’ansia che tale evento ha comportato, egli si è dimenticato dell’udienza, alla quale intendeva partecipare per fare valere i propri diritti, e così non ha potuto avvisare prima per richiedere il rinvio della medesima;

che, ciò posto, __________ chiede la fissazione di una nuova udienza, proponendosi di inviare il relativo certificato medico relativo al ricovero della figlia non appena che ne entrerà in possesso;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto il 13 marzo 2012 a fronte di una decisione consegnata al destinatario il 5 marzo 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), il reclamo risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo;

che la questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;

che, come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone di ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice, giustificando la sua assenza al contradditorio del 2 marzo 2012 con il preteso ricovero in Ospedale della figlioletta di 16 mesi, circostanza che – data la particolare situazione venutasi a creare

– sarebbe stata all’origine della sua omissione e della mancata richiesta di rinvio dell’udienza;

che il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza, argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011 regola all’art. 148 CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 9 gennaio 2012, inc. 14.2011.197);

che, trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);

che questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);

che ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale, deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC (CEF, sentenza citata);

che nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio al riguardo – ovvero sulla restituzione o meno del termine – sarà definitivo (art.

149 CPC; CEF, sentenza citata);

che dovesse ritenere fondata la domanda – il che richiede, tra l’altro, l’accertamento sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) – il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, reciterà le parti a una nuova udienza a ristatuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione (CEF, sentenza citata);

che non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo (*recte*: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per le incombenze di cui ai considerandi.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'881.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).