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14.2012.40 • TRAC TI 14.2012.40 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Introduction of New Argument on Appeal Regarding Landlord's Representative Authority

Numero d'incarto 14.2012.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party opposing an enforcement action for overdue rent filed an appeal challenging the lower court's decision which provisionally upheld the opposition, asserting that the underlying lease contract was invalid because the signatory on behalf of the landlord lacked proper delegation at the time of signing. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the objection concerning the representative's lack of authority was raised for the first time on appeal, violating the prohibition against introducing new facts (*nova*) in appeal proceedings, and further noting that the alleged defect in representation might have been ratified by the debtor's conduct.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Contestazione del potere di rappresentanza del firmatario. Ricorso inammissibile in quanto fondato esclusivamente su un fatto nuovo

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione locatore nuove allegazioni di diritto legittimazione a ricorrere procedura esecutiva ordine di sfratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These articles dictate that the costs of the current judgment follow the losing party (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.40 · Lugano 16 aprile 2012 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 26 gennaio 2012 presentata da

RE 1 rappresentata da RA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ notificato in data 16 gennaio 2012 per l’importo di fr. 1'667.50 oltre interessi e spese esecutive;

istanza accolta con decisione del 21 febbraio 2012 dal Giudice di pace __________ (inc. 0015-2012s);

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 19.10.2011/16.1.2012 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'667.50 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo

del credito “Contratto di locazione del 6 luglio 2011 per una superficie di 112 m2 al piano cantina, presso il centro __________ a __________, 2 pigioni in mora”;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________, allegando il contratto di locazione menzionato nel precetto esecutivo, mediante il quale le parti hanno stabilito in fr. 833.75 la pigione mensile relativa all’ente locato (doc. D);

che con ordinanza del 30 gennaio 2012 il Giudice di pace __________ ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti;

che la convenuta è tuttavia rimasta silente;

che con decisione del 21 febbraio 2012, richiamata la documentazione esibita dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione agli atti, il giudice di pace ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;

che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 5 marzo 2012, asserendo che non esiste un valido contratto di locazione, dato che la persona che lo ha firmato per conto della locatrice, ovvero il signor __________, non era delegato al momento della sottoscrizione dell’atto;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabilifinali di prima istanza;

che tale è il caso per le decisioni in procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che un contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio, un riconoscimento di debito per il canone scaduto (gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 199, n. 49 ad art. 82; staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 ed., Basilea 210, n. 116 ad art. 82 );

che, nella fattispecie, il contratto di locazione in oggetto (doc. D), costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione scaduti indicati nel precetto esecutivo, circostanza, come tale, non contestata dalla reclamante;

che nondimeno, come visto, secondo l’insorgente il contratto di locazione agli atti non sarebbe valido, dato che la persona che lo ha sottoscritto come sua rappresentante non era delegata a tale mansione al momento della firma;

che l’eccezione sfugge tuttavia a disamina, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, in violazione del divieto dei *nova* previsto dall’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatta salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione nel caso in esame;

che fondato su un argomento che andava, dandosene il caso, sollevato davanti al Giudice di pace, il reclamo è perciò inammissibile, per tacere del fatto che la pretesa carenza del potere di rappresentanza da parte della persona che ha sottoscritto il contratto di locazione parrebbe in ogni modo essere stata sanata da ratifica per atti concludenti della convenuta, ove si consideri che essa non ha affatto preteso di avere denunciato il vizio alla locatrice una volta appreso della circostanza oggetto del reclamo;

che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'667.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).