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14.2012.3 • TRAC TI 14.2012.3 Generato dall'IA

Creditor Standing in Bankruptcy After Prior Order Annulment

Numero d'incarto 14.2012.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, which a lower court rejected as inadmissible because the creditor allegedly lacked the requisite procedural standing, noting a prior bankruptcy pronouncement against the debtor. The appellate court, however, found the appeal well-founded because a previous ruling by the same appellate body had specifically annulled the prior bankruptcy order upon which the lower court's finding of ineligibility rested, effectively restoring the prior legal situation and necessitating the lower court to re-examine the bankruptcy request on its merits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Domanda di fallimento dichiarata irricevibile in quanto l'escussa risultava già fallita. Reclamo del procedente accolto, siccome il fallimento è stato nel frattempo annullato. Rinvio degli atti al primo giudice

Parole chiave

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debito insoddisfatto difetto di legittimazione domanda di fallimento decisioni incidentali legittimazione a ricorrere revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the basis for accepting the appeal (reclamo), which is then reflected in the operative order granting the appeal.

art. 319 segg. CPC

Cited in the reasoning as the basis for accepting the appeal (reclamo), which is then reflected in the operative order granting the appeal.

art. 107 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the justification for making the procedural costs a charge to the State, which is reflected in the operative order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.3 · Lugano 25 gennaio 2012 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente da istanza 27 dicembre 2011 presentata da

RE 1 contro

CO 1

chiedente il fallimento della convenuta per il mancato pagamento del debito di cui al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di __________;

istanza respinta con decisione del 29 dicembre 2011 (SO.2011.5685) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

sentenza tempestivamente impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 30 dicembre 2011 ne chiede l’annullamento;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, la RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 646.00 oltre interessi e spese;

che con decisione del 29 dicembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ricordato che con sentenza del 23 settembre 2010 egli aveva già pronunciato il fallimento della debitrice, ha respinto siccome irricevibile l’istanza, rilevando che alla parte istante fa difetto il presupposto processuale dell’’esistenza di un interesse degno di protezione per postulare la domanda in esame (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC), con la conseguenza che la stessa deve essere considerata inammissibile, senza entrare perciò nel merito;

che contro tale decisione la creditrice è insorta con reclamo del 30 dicembre 2011, sostenendo che con sentenza del 28 ottobre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha annullato il decreto di fallimento emanato in data

23 settembre 2010 dalla Pretura del Distretto di Lugano nei confronti della convenuta, ristabilendo pertanto la situazione come era in precedenza;

che, secondo l’insorgente, si impone di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata;

che chiamata ad esprimersi la convenuta è rimasta silente, non avendo essa ritirato la raccomandata contenente il reclamo e l’assegno del termine per presentare le proprie osservazioni al gravame;

che il reclamo, proposto ai sensi degli 174 cpv. 1 LEF e 319 segg. CPC, si rivela fondato;

che, infatti, come correttamente rilevato dalla reclamante, con sentenza del 28 ottobre 2010 questa Camera, in accoglimento dell’appello presentato in data 4 ottobre 2010 dalla debitrice, ha annullato la dichiarazione di fallimento del

23 settembre 2010 (EF.2010.1858) menzionata dal primo giudice (inc. 14.2010.84; cfr. anche estratto del registro di commercio agli atti);

che di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, affinché statuisca sull’istanza di fallimento previo espletamento degli incombenti procedurali di rito;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio, in quanto non causati da una delle parti, vanno posti a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per gli incombenti di cui ai considerandi,

2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla reclamante, è posta a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

- __________,

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).