Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2012.27 • TRAC TI 14.2012.27 Generato dall'IA

Creditor's Attempt to Provisionally Reject Opposition to Enforcement Fails Due to Insufficient Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 14.2012.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the provisional rejection of an objection to an enforcement order related to outstanding invoices for construction work, after a lower court dismissed the request because the submitted invoices and related correspondence did not constitute a formal written acknowledgment of debt as required by the enforcement law. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for provisional rejection of opposition, the debt must be evidenced by a public or private document showing the debtor's unequivocal, unconditional will to pay a specific sum, which the offered invoices failed to demonstrate, thereby obligating the creditor to pursue the claim through ordinary civil proceedings instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 82 cvp, Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF; Creditor's Attempt to Provisionally Reject Opposition to Enforcement Fails Due to Insufficient Acknowledgment of Debt: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for provisional rejection of opposition, the debt must be evidenced by a public or private document showing the debtor's unequivocal, unconditional will to pay a specific sum, which the offered invoices failed to demonstrate, thereby obligating the creditor to pursue the claim through ordinary civil proceedings instead.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito precetto esecutivo procedura esecutiva opposizione errore di fatto Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto. Fatture

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish that the appealed decision was subject to complaint (reclamo).

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited in the reasoning to establish that decisions in LEF proceedings regarding provisional rejection of opposition are subject to complaint.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the ten-day deadline for filing the complaint in summary proceedings.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to define the grounds upon which the complaint can be based (erroneous application of law or manifest error in fact-finding).

art. 82 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the legal basis for the provisional rejection of opposition that was sought.

art. 243 e segg. CPC

Cited in the reasoning as the correct procedural avenue (merit-based summary procedure) the claimant must use for their claim.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the final notice to indicate the condition for appeal to the Federal Tribunal concerning fundamental legal questions.

art. 113 segg. LTF

Cited in the final notice regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2012.27 · Lugano 13 marzo 2012 FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 8/13 febbraio 2012 presentata da

RE 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 17 gennaio 2012 per la somma di fr. 3'882.10 oltre interessi e spese;

istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 15 febbraio 2012 (inc. 7C 12/S-Irr);

sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del

21 febbraio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 16/17.1.2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 3'882.10 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Differenza pagamento su fatt. 011/87 fr. 92.10 fattura no. 011/110 fr. 3'250,00 e no. 011/111 fr. 540.00”;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________ con istanza 8/13 febbraio 2012 limitatamente a fr. 3'632.10;

che l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della fattura no. 011/87 del

24 giugno 2011 di fr. 9’792.10, soluta limitatamente a fr. 9’700.- (saldo a suo favore: fr. 92.10), della fattura no.011/110 per fr. 3’250.- e della fattura no. 011/111 per ulteriori fr. 540.-, fatture riferite a pretesi lavori edilizi effettuati a favore del convenuto (cfr. doc. 1-4 prodotti in occasione dell’infruttuoso tentativo di conciliazione dipendente da istanza 14 ottobre 2011; inc. 87- C- 11);

che con decisione del 15 febbraio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza siccome irricevibile, rilevando che nessuno dei documenti esibiti dalla procedente costituisce riconoscimento di debito, di modo che manca un valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cvp. 1 LEF;

che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 21 febbraio 2012, asserendo che dalla documentazione agli atti il credito posto in esecuzione non può essere contestato in quanto i lavori commissionati sono stati eseguiti, come risulta dai certificati di stato di avanzamento dei lavori;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

Che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro unadecisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto il 21 febbraio a fronte di una decisione intimata il 15 febbraio 2012 il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti,

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che al fine di poter essere considerata un riconoscimento deldebito, una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso - o dal suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

che, come correttamente rilevato dal Giudice di pace, nessuno dei documenti agli atti costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, ossia la volontà da parte del convenuto di pagare i singoli importi pretesi dalla procedente, tale prerogativa non potendo essere individuata nelle tre fatture prodotte in occasione del (previo) tentativo di conciliazione avviato, senza successo, dalla parte istante e dal susseguente scambio di corrispondenza che ne è derivato;

che per incassare il proprio presunto credito l’istante è perciò tenuta a far capo alla procedura semplificata (di merito) di cui agli art. 243 e segg. CPC;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuale relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.

3. Intimazione a:

- __________.

- __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'632.10, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).