Creditor Bankruptcy Dismissal Upheld Due to Missing Procedural Prerequisite
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor filed for the bankruptcy of a debtor, but the initial court struck the proceedings because the creditor had already received notification from the enforcement office that the prerequisite notice of execution (comminatoria) for bankruptcy had been annulled. The creditor appealed this decision, arguing they were not able to present their case at the scheduled hearing, but the appellate court upheld the dismissal of the bankruptcy request because the required procedural prerequisite was missing at the time the petition was filed, rendering the initial action void, and confirmed a subsequent corrected decision which allocated procedural costs to the appellant.
Regesto Legislator
UfficialeAnnullamento della comminatoria di fallimento da parte dell'UEF e conseguente stralcio della procedura di fallimento da parte della Pretura. Attribuzione di spese giudiziarie e ripetibili
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAMentioned as the legal basis for the grounds that led to rejecting the appeal (lack of a required prerequisite for the bankruptcy request).
Cited in the reasoning section regarding the imposition of costs for rejecting the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the imposition of costs (repetition fees) for rejecting the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.202 · Lugano 9 gennaio 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria: · Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di
fallimento promossa con istanza 12 novembre 2012 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 dicembre 2012 (SO.2012.5137) ha così deciso:
“1. La procedura è stralciata dai ruoli.
L’udienza prevista mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 10.00 è annullata.
2. La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 80.--, da anticipare
dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 100.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
del 12 dicembre 2012 ne postula l’annullamento, chiedendo la riattivazione della procedura
di fallimento e la conferma dell’udienza di
discussione fissata per il 10 aprile 2013,
rispettivamente una nuova citazione delle parti;
lette le osservazioni del 4 gennaio 2013 di controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE
1, con istanza del 12 novembre 2012, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'393.20 oltre interessi e spese;
che con
ordinanza del 26 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti per l’udienza di discussione fissandola per mercoledì 10 aprile 2013 alle ore10.10;
che con
decisione del 10 dicembre 2012 il suddetto Pretore, rilevando che, con scritto
del 5 dicembre 2012, la parte istante le aveva notificato l’avvenuto
annullamento con provvedimento del 5 novembre 2012 della comminatoria di fallimento ad opera dell’Ufficio esecuzione di Lugano, ha stralciato la procedura
dai ruoli, annullando l’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.--
per la predetta decisione alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di
rifondere a controparte fr. 100.-- di ripetibili (dispositivo n. 2);
che con
reclamo del 12 dicembre 2012 RE 1 si è aggravata contro la predetta decisione,
confermando di avere ricevuto il 5 novembre 2012 dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’annullamento della comminatoria di fallimento e rilevando che, in
seguito allo stralcio della procedura di fallimento da parte del Pretore, non avrebbe
potuto esporre le proprie argomentazioni all’udienza fissata per il 10 marzo 2013;
che, nel
frattempo, con decreto del 12 dicembre 2012, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha annullato e sostituito la decisione del 10 dicembre 2012, pronunciando di nuovo lo stralcio della procedura di fallimento con
contestuale annullamento dell’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1) e caricando la tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 80.-- all’istante (anziché al convenuto), con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili (dispositivo n. 2);
che la
decisione del 12 dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
di annullamento e sostituzione del precedente decreto di stralcio è rimasta
inimpugnata;
che se anche
fosse ancora in vigore il dispositivo n. 1 del decreto del 10 dicembre 2012, il reclamo sarebbe votato all’insuccesso, atteso che lo stralcio della procedura di
fallimento e l’annullamento dell’udienza di discussione sono stati decisi
correttamente, essendo venuto a mancare il presupposto di cui all’art. 166 cpv.
1 LEF, che prescrive che con la domanda di fallimento venga prodotta la comminatoria;
che la
decisione di annullamento e sostituzione del 12 dicembre 2012, in concreto, modifica solo l’attribuzione degli oneri processuali e delle ripetibili;
che tale
decisione, con cui a RE 1 è stata caricata la tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 80.-- con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100.-- per
ripetibili, non solo è rimasta inimpugnata, ma è corretta, la domanda di
fallimento essendo stata presentata il 12 novembre 2012 allorquando, come dichiarato dall’istante nel suo reclamo, aveva già ricevuto, il 5 novembre 2012, l’annullamento della comminatoria di fallimento, per cui l’istanza, come rilevato in
precedenza, era votata all’insuccesso;
che il
reclamo va quindi respinto, con tassa di giustizia e ripetibili a carico della
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamato l’art. 166 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per fr. 150.--, già anticipate dalla reclamante,
restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 200.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
- - ; - Uffico esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF.