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14.2012.202 • TRAC TI 14.2012.202 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Dismissal Upheld Due to Missing Procedural Prerequisite

Numero d'incarto 14.2012.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor filed for the bankruptcy of a debtor, but the initial court struck the proceedings because the creditor had already received notification from the enforcement office that the prerequisite notice of execution (comminatoria) for bankruptcy had been annulled. The creditor appealed this decision, arguing they were not able to present their case at the scheduled hearing, but the appellate court upheld the dismissal of the bankruptcy request because the required procedural prerequisite was missing at the time the petition was filed, rendering the initial action void, and confirmed a subsequent corrected decision which allocated procedural costs to the appellant.

Regesto Legislator

Ufficiale

Annullamento della comminatoria di fallimento da parte dell'UEF e conseguente stralcio della procedura di fallimento da parte della Pretura. Attribuzione di spese giudiziarie e ripetibili

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento spese di procedura opposizione tardiva notificazione della decisione revoca dell'esecutore testamentario deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 166 cpv. 1 LEF

Mentioned as the legal basis for the grounds that led to rejecting the appeal (lack of a required prerequisite for the bankruptcy request).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the imposition of costs for rejecting the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the imposition of costs (repetition fees) for rejecting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.202 · Lugano 9 gennaio 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di

fallimento promossa con istanza 12 novembre 2012 da

RE 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

sulla quale istanza il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 dicembre 2012 (SO.2012.5137) ha così deciso:

“1. La procedura è stralciata dai ruoli.

L’udienza prevista mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 10.00 è annullata.

2. La

tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 80.--, da anticipare

dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 100.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con

reclamo

del 12 dicembre 2012 ne postula l’annullamento, chiedendo la riattivazione della procedura

di fallimento e la conferma dell’udienza di

discussione fissata per il 10 aprile 2013,

rispettivamente una nuova citazione delle parti;

lette le osservazioni del 4 gennaio 2013 di controparte;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE

1, con istanza del 12 novembre 2012, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il

mancato pagamento di fr. 1'393.20 oltre interessi e spese;

che con

ordinanza del 26 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti per l’udienza di discussione fissandola per mercoledì 10 aprile 2013 alle ore10.10;

che con

decisione del 10 dicembre 2012 il suddetto Pretore, rilevando che, con scritto

del 5 dicembre 2012, la parte istante le aveva notificato l’avvenuto

annullamento con provvedimento del 5 novembre 2012 della comminatoria di fallimento ad opera dell’Ufficio esecuzione di Lugano, ha stralciato la procedura

dai ruoli, annullando l’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.--

per la predetta decisione alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di

rifondere a controparte fr. 100.-- di ripetibili (dispositivo n. 2);

che con

reclamo del 12 dicembre 2012 RE 1 si è aggravata contro la predetta decisione,

confermando di avere ricevuto il 5 novembre 2012 dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’annullamento della comminatoria di fallimento e rilevando che, in

seguito allo stralcio della procedura di fallimento da parte del Pretore, non avrebbe

potuto esporre le proprie argomentazioni all’udienza fissata per il 10 marzo 2013;

che, nel

frattempo, con decreto del 12 dicembre 2012, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha annullato e sostituito la decisione del 10 dicembre 2012, pronunciando di nuovo lo stralcio della procedura di fallimento con

contestuale annullamento dell’udienza prevista per mercoledì 10 aprile 2013 (dispositivo n. 1) e caricando la tassa di giustizia e le spese per

complessivi fr. 80.-- all’istante (anziché al convenuto), con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili (dispositivo n. 2);

che la

decisione del 12 dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

di annullamento e sostituzione del precedente decreto di stralcio è rimasta

inimpugnata;

che se anche

fosse ancora in vigore il dispositivo n. 1 del decreto del 10 dicembre 2012, il reclamo sarebbe votato all’insuccesso, atteso che lo stralcio della procedura di

fallimento e l’annullamento dell’udienza di discussione sono stati decisi

correttamente, essendo venuto a mancare il presupposto di cui all’art. 166 cpv.

1 LEF, che prescrive che con la domanda di fallimento venga prodotta la comminatoria;

che la

decisione di annullamento e sostituzione del 12 dicembre 2012, in concreto, modifica solo l’attribuzione degli oneri processuali e delle ripetibili;

che tale

decisione, con cui a RE 1 è stata caricata la tassa di giustizia e le spese per

complessivi fr. 80.-- con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100.-- per

ripetibili, non solo è rimasta inimpugnata, ma è corretta, la domanda di

fallimento essendo stata presentata il 12 novembre 2012 allorquando, come dichiarato dall’istante nel suo reclamo, aveva già ricevuto, il 5 novembre 2012, l’annullamento della comminatoria di fallimento, per cui l’istanza, come rilevato in

precedenza, era votata all’insuccesso;

che il

reclamo va quindi respinto, con tassa di giustizia e ripetibili a carico della

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamato l’art. 166 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per fr. 150.--, già anticipate dalla reclamante,

restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 200.-- per ripetibili.

3. Notificazione a:

- - ; - Uffico esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF.