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14.2012.196 • TRAC TI 14.2012.196 Generato dall'IA

Creditors v. Debtor: Appeal on Execution Opposition Rejection Due to Unproven Settlement

Numero d'incarto 14.2012.196
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Creditors sought the definitive rejection of an opposition to an execution order for CHF 1,000, based on a court order striking a prior case due to acquiescence, which imposed costs and attorney fees totaling this amount on the debtor. The lower court rejected the request, finding the debtor had already settled the debt in 2007 via a CHF 1,400 payment to the opposing counsel related to a separate matter, but the appellate court overturned this, reasoning that the debtor failed to provide clear and unequivocal documentary proof that the 2007 payment specifically covered the obligations arising from the 2012 striking order, as required for defeating an execution based on an enforceable judicial decision, thus upholding the definitive rejection of the opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Titolo di rigetto: decreto di stralcio. Eccezione di estinzione del debito per tassa di giustizia e ripetibili del decreto di stralcio per avvenuto pagamento

Parole chiave

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estinzione del debito estinzione dell'obbligazione patrocinatore di controparte decisione esecutiva indennità di patrocinio mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

The provision was used to definitively reject the opposition because the debtor failed to prove the extinction of the debt after the judgment was issued.

art. 80 LEF

The context of the decision relates to the definitive rejection of opposition based on an executive judgment (Art. 80 LEF).

art. 106 cpv. 1 CPC

Used as a basis for ordering court costs to follow the outcome of the case.

art. 319 CPC

Cited in the grounds for appeal to confirm that the decision was subject to appeal via 'reclamo'.

art. 321 CPC

Cited to confirm the timeliness of the 'reclamo' (appeal) deadline in summary proceedings.

art. 320 CPC

Cited regarding the grounds on which the appeal could challenge the lower court's decision (erroneous application of law or manifest error in fact-finding).

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.196 · Lugano 8 gennaio 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 luglio 2012 da

1. RE 1 2. RE 2 3. RE 3 4. RE 4 5. RE 5 6. RE 6 7. RE 7 8. RE 8 tutti patrocinati dall’ PA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012;

sulla quale istanza il Giudice di Pace del Circolo di ____________________ con decisione 23 novembre 2012 ha così statuito:

*“1. L’istanza è respinta.*

*L’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 1562218 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta.*

*2.La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 130.- resta a suo carico, inoltre rifonderà alla Convenuta fr. 50.- di indennità.”*

Sentenza impugnata dalle parti istanti, che con reclamo 3 dicembre 2012 hanno postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;

preso atto che con osservazioni 22 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con

precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1,

RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 e RE 8 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012, indicando quale titolo di credito:

“Paragrafo

2 del Dispositivo del Decreto di stralcio 24.05.12, emanato dalla Pretura di __________ nella causa inc. n. __________.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo al Giudice di Pace del Circolo di __________.__________

B. I procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 con la quale il Pretore della Giurisdizione di __________ ha stralciato dai ruoli per acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________ (doc. A), ponendo a carico dei convenuti, tra cui CO 1, in solido le spese e la tassa di giudizio di fr. 600.- e condannando gli stessi a versare in solido agli attori fr. 400.- a titolo di ripetibili.

C. Con osservazioni 13 agosto 2012 CO 1 ha affermato di aver già versato le spese e l’onorario del legale di controparte il 7 marzo 2007 (doc. A), in quanto all’inizio di marzo 2007 lo stesso legale gli avrebbe richiesto il versamento di fr. 1'400.- a copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Inoltre l’escusso ha evidenziato che i procedenti avrebbero avviato la procedura esecutiva prima del passaggio in giudicato del decreto di stralcio.

D. Così richiesti dal primo giudice, con allegato del 4 settembre 2012, i procedenti hanno evidenziato che il decreto di stralcio sarebbe passato in giudicato. A mente dei procedenti se il convenuto avesse già fatto fronte al pagamento dell’importo di fr. 1'000.-, al quale è stato condannato nel doc. A, egli avrebbe dovuto impugnare la decisione del Pretore. Sarebbe poi evidente che il versamento di fr. 1'400.-, avvenuto cinque anni prima dell’emanazione del decreto 24 maggio 2012, non sarebbe avvenuto a titolo spontaneo né quale acconto per una decisione che sarebbe intervenuta cinque anni dopo, bensì sulla base di un’altra decisione giudiziaria riferita a uno dei numerosissimi contenziosi tra le parti.

E. Con decisione 23 novembre 2012 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha respinto l’istanza ritenendo che nei contratti di vendita, i signori CO 1 si sarebbero impegnati a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero potute sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sui beni venduti. Sulla base di questa clausola contrattuale, l’avv. PA 1 si sarebbe fatto anticipare nel 2007 fr. 1'400.- per il suo onorario relativo alle pratiche riferite alle ipoteche legali. Per questo motivo il rimborso delle spese e delle tasse di giudizio di fr. 600.- e delle ripetibili di fr. 400.-, decise dal Pretore nel decreto di stralcio di cui al doc. A, sarebbe già stato effettuato dall’escusso con il versamento dell’importo di fr. 1'400.-.

F. Con reclamo del 3 dicembre 2012 i procedenti postulano l’accoglimento dell’istanza riproponendo le argomentazioni

di prima sede e contestando l’affermazione del Giudice di pace secondo cui nei contratti di vendita i signori __________ si sarebbero impegnati

a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero potute

sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sugli oggetti venduti, in quanto tali contratti non figurano agli atti.

G. Con osservazioni 22 dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321 cpv. 2 CPC). Proposto il 3 dicembre 2012 a fronte di una decisione emessa in data 23 novembre 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3. In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF).

4. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.; CEF 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).

5. I procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 (doc. A), con la quale il Pretore della Giurisdizione di __________, stralciando dai ruoli per acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________, ha posto a carico in solido dei convenuti, tra cui CO 1, le spese e la tassa di giudizio di fr. 600.- e li ha condannati a versare in solido ai qui istanti fr. 400.- a titolo di ripetibili.

La decisione 24 maggio 2012 del Pretore, impugnabile solo con reclamo e quindi immediatamente esecutiva (art. 110 e art. 325 cpv. 1 CPC), costituisce in principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo di fr. 1'000.- richiesto con il precetto esecutivo. Del resto, l’insorgente nemmeno pretende di avere impugnato tale decisione.

6. A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF *"se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione"*.

6.1. Per essere ammissibili, l’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Qualora l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto, perché ciò costituirebbe un modo per rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata della sentenza (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni liberatorie dev’essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (DTF115 III 100; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).

6.2. Nel caso concreto, l’escusso sostiene di aver già versato quanto preteso dai procedenti il 7 marzo 2007 poiché all’inizio di marzo 2007 il loro legale gli aveva richiesto il versamento di fr. 1'400.- a copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Il primo giudice ha condiviso questa tesi e ha di conseguenza respinto l’istanza 16 luglio 2012.

6.3. Ora, è ben vero che l’escusso ha prodotto l’ordine da lui impartito il 6 marzo 2007 alla propria banca di versare all’avv. PA 1 la somma di fr. 1'400.- Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal reclamante e dal primo giudice, vi è ragionevole dubbio sul fatto che questo importo sia stato bonificato al legale dei procedenti a copertura delle tasse, delle spese e delle indennità riferite alla procedura di cui all’inc. n. __________ della Pretura della Giurisdizione di __________. Infatti, a prescindere dalla circostanza che il solo ordine dato dall’escusso alla propria banca non attesta ancora l’effettivo avvenuto bonifico a favore del conto clienti dell’avv. PA 1, l’accredito sarebbe stato fatto con la causale *“Garanzia ipoteca legale provvisoria (condomini Mo, Pe, Af, Sa, Teu, Pa)”* (doc. A) e non con quella più consona alla tesi sostenuta dal debitore di anticipo spese, tasse e indennità riferite alla pratica __________, allora già pendente. L’escusso non ha quindi provato in modo chiaro e univoco di aver anticipato al legale dei procedenti l’importo di fr. 1'400.- allo scopo di coprire i costi di giustizia e legali della procedura giudiziaria

chiusa con il decreto di stralcio del 24 maggio 2012. Non avendo apportato la prova che gli incombeva e non avendo dimostrato (e

neppure sostenuto) di aver altrimenti corrisposto l’importo richiesto dopo l’emanazione

della sentenza, l’eccezione sollevata dal reclamante dev’essere respinta e l’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’UE di __________

deve essere rigettata in via definitiva con conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure.

7. Da quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.

Le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319, 320, 321, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 23 novembre 2012 del Giudice di Pace del Circolo di __________ sono così riformati:

*“1. L'istanza

16 luglio 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di __________, è rigettata in via definitiva”.*

2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 130.-, sono a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7,RE 7 e RE 8 fr. 200.- a titolo di ripetibili”.*

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 220.-, già anticipata dai reclamanti, è a carico di CO 1, che rifonderà alle controparti fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 1'000.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).