Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2012.188 • TRAC TI 14.2012.188 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Declaration Annulled Due to Post-Ruling Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2012.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of CHF 2,895.70, resulting in a bankruptcy declaration by the lower court. The debtor appealed, providing proof that the debt, including interest and costs, was settled the day after the bankruptcy ruling, and further evidence demonstrated that all other pending executions against the debtor had also been paid, suggesting the previous payment difficulties were merely temporary illiquidity rather than insolvency. The appellate court reasoned that since the debt was extinguished post-ruling and the debtor sufficiently established the verisimilitude of solvency by clearing all outstanding debts, the conditions under the relevant statute for annulling the bankruptcy declaration were met, thus the appeal was granted and the bankruptcy was reversed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 48 OTLEF; Creditor's Bankruptcy Declaration Annulled Due to Post-Ruling Debt Settlement: The debtor appealed, providing proof that the debt, including interest and costs, was settled the day after the bankruptcy ruling, and further evidence demonstrated that all other pending executions against the debtor had also been paid, suggesting the previous payment difficulties were merely temporary illiquidity rather than insolvency. The appellate court reasoned that since the debt was extinguished post-ruling and the debtor sufficiently established the verisimilitude of solvency by clearing all outstanding debts, the conditions under the relevant statute for annulling the bankruptcy declaration were met, thus the appeal was granted and the bankruptcy was reversed.

Parole chiave

Generato dall'IA
quietanza di saldo debito insolvenza pagamento di interessi differimento del fallimento danno ai creditori prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

This provision is cited as the basis for accepting the appeal and annulling the bankruptcy decision.

art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This specific subsection was cited as being satisfied because the debt was proven to have been settled after the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the dispositive section regarding the allocation of court costs for the lower instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the allocation of court costs for the lower instance.

art. 48 OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the allocation of court costs for the lower instance.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2012.188 · Lugano 8 gennaio 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 2 ottobre 2012 da

CO 1 contro

RE 1 rappr. da: RA 1

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 13 novembre 2012 (SO.2012.661) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, __________, a far tempo da martedì 13 novembre 2012 alle ore 11.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

15 novembre 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale del 19 novembre 2012 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'895.70 interessi e spese compresi.

B. All’udienza di discussione del 7 novembre 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 13 novembre 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 14 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 2'899.60 a favore di CO 1 e di essere intenzionata a saldare le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti.

Considerando

In diritto:

1. In virtù dell’art. 174 cpv.

2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al pagamento di fr. 2'899.60 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di Locarno al 7 gennaio 2013 emerge che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

2. Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento del 13 novembre 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2012.661), nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione:

- __________CO 1;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).