Enforcement Order Opposition Appeal Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional rejection of an opposition filed against an enforcement order for a debt of CHF 54,207.95, following the lower court's decision to strike the case from the roll. The appellate court held that the appeal (reclamo) was inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline for challenging final decisions in summary enforcement and bankruptcy proceedings, regardless of whether the decision was deemed notified on October 23rd or 24th, leading to the appeal being declared untimely and dismissed with costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 61cpv. 1 OTLEF; Enforcement Order Opposition Appeal Timeliness: The appellate court held that the appeal (reclamo) was inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline for challenging final decisions in summary enforcement and bankruptcy proceedings, regardless of whether the decision was deemed notified on October 23rd or 24th, leading to the appeal being declared untimely and dismissed with costs assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section for imposing procedural costs on the appellant, although this provision is not explicitly repeated in the dispositive, the reference for costs must be taken from the final orders.
Cited in the reasoning section for imposing procedural costs on the appellant, although this provision is not explicitly repeated in the dispositive, the reference for costs must be taken from the final orders.
Cited in the reasoning section for imposing procedural costs on the appellant, although this provision is not explicitly repeated in the dispositive, the reference for costs must be taken from the final orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.179 · Lugano 15 novembre 2012 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 luglio 2012 presentata da
RE 1 rappresentata da __________ contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 7 maggio 2012 per il pagamento di fr. 54'207.95 oltre interessi e spese;
causa stralciata dai ruoli dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 ottobre 2012 (SO.3024);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del 6 novembre 2012;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso – come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex at. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che la decisione impugnata (motivata), resa in data 22 ottobre 2012 e spedita per raccomandata alle parti lo stesso giorno, è stata notificata (recapitata) alla parte istante il 23 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace) e non il 24 ottobre 2102 come preteso dalla reclamante;
che il termine per ricorrere, iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 2 novembre 2012;
che spedito il 6 novembre 2102 il rimedio risulta intempestivo e va perciò dichiarato inammissibile;
che, comunque sia, il reclamo sarebbe da dichiarare intempestivo anche qualora la decisione impugnata fosse stata recapitata il 24 ottobre 2012, come preteso nel reclamo, dal momento che in tale caso il termine utile per ricorrere sarebbe venuto a scadere, per effetto dell’art.142 cpv. 3 CPC, lunedì 5 novembre 2102;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48 e 61cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamata la OTLEF, .
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 54'207,95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).