Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2012.176 • TRAC TI 14.2012.176 Generato dall'IA

Enforcement Opposition Barred by Improper Challenge to Executive Title

Numero d'incarto 14.2012.176
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the final rejection of their opposition to an enforcement action initiated by the creditor based on a criminal court judgment ordering the appellant to pay a specific indemnity, which the lower court upheld. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to properly contest the validity of the enforcing title—the final criminal court sentence—and instead raised arguments concerning the underlying debt or current financial status, which are not grounds for challenging the definitive rejection of opposition when the claim is based on an executive judicial decision, as such substantive challenges should have been raised during the criminal proceedings or are otherwise inadmissible under the relevant enforcement law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 320 CPC, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF, Art. 322 cpv. 1 CPC, art. 61 OTLEF, art. 48 OTLEF; Enforcement Opposition Barred by Improper Challenge to Executive Title: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to properly contest the validity of the enforcing title—the final criminal court sentence—and instead raised arguments concerning the underlying debt or current financial status, which are not grounds for challenging the definitive rejection of opposition when the claim is based on an executive judicial decision, as such substantive challenges should have been raised during the criminal proceedings or are otherwise inadmissible under the relevant enforcement law.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione decisione d'esecuzione credito in esecuzione motivi che possono invocarsi argomentazione nel merito diritto processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 80 LEF

This provision is cited as a basis for the overall decision (which upheld the rejection of opposition based on an enforceable title, although the appeal was dismissed on procedural grounds by not contesting the validity of the title).

art. 81 LEF

This provision is cited as a basis for the overall decision, specifically concerning admissible exceptions against the rejection of opposition.

art. 61 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the waiver of costs due to the debtor's financial situation, which is reflected in the dispositive order 2.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the waiver of costs due to the debtor's financial situation, which is reflected in the dispositive order 2.

95 segg. CPC

Cited in the reasoning regarding the non-attribution of legal costs, which is reflected in the dispositive order 2 (referencing the general provisions on costs).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2012.176 · Lugano 8 novembre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.3995) promossa con istanza 14 settembre 2012 da

RE 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. 1'559’692 dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 261'434,85 oltre interessi e spese;

vista la decisione 17 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto del reclamo 29 ottobre 2012 di RE 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che proposto il 30 ottobre, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 24 ottobre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

che secondo l'art. 80 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che pure le decisioni esecutive di autorità giudiziarie penali costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, purché condannino l’escusso a pagare un importo determinato (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 e 6 ad art. 80);

che, nella fattispecie, l’escutente ha fondato la sua istanza sulla sentenza 13 aprile 2006 del Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano

(inc. 72.2006.15+40, doc. C allegato all’istanza), con cui RE 1, in solido con altri due imputati, è stato condannato segnatamente al pagamento di un’indennità di

fr. 245'953,90 oltre interessi al 5% a favore di CO 1 (dispositivo n. 15.5);

che essendo passata in giudicato il 22 giugno 2006 (cfr. timbro sulla prima pagina), detta sentenza costituisce un valido titolo di rigetto per oltre fr. 320'000.--, tenuto conto degli interessi maturati almeno dalla data della decisione penale;

che l’escutente ha però limitato la sua istanza all’importo di fr. 261'434,85, che risulta dall’attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento emesso il 5 giugno 2012 nell’esecuzione n. 1'482'587 (doc. E annesso all’istanza);

che il reclamante si limita ad eccepire di non possedere alcuna autovettura da più di 10 anni, di percepire unicamente le prestazioni AVS e complementari, di non essere responsabile per il leasing concesso agli azionisti della società A__________, nella misura in cui l’escutente si sarebbe fondata su bilanci falsi sui quali figurava la firma falsificata dell’escusso e di aver contestato il debito presso l’UE di Lugano;

che il reclamante non si confronta però minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, e in particolare non contesta che la sentenza penale del 13 aprile 2006 costituisca un valido titolo di rigetto definitivo;

che sebbene si dovessero considerare le censure di merito espresse dal reclamante come una contestazione di detta sentenza, le stesse sarebbero comunque irricevibili in questa sede, poiché avrebbero dovute essere fatte valere con un ricorso contro la sentenza penale medesima (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81);

che per il resto il reclamante non ha sollevato alcuna eccezione ammissibile ai sensi dell’art. 81 LEF;

che la contestazione informale del debito espressa, con scritto 25 maggio 2011 (allegato al reclamo), nell’ambito dell’esecuzio­ne n. 1482587 sfociata nell’attestato di carenza di beni del 5 giugno 2012 si fonda nuovamente sul denegato possesso di un’au­tovettura, che come detto andava sollevata nella procedura penale;

che la questione della ristrettezza finanziaria attuale del reclamante è prematura, siccome spetta all’ufficio d’esecuzione esaminarla in sede di pignoramento;

che il reclamo va quindi respinto;

che il reclamo rivelandosi manifestamente infondato viene deciso prima della sua notifica alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC a contrario);

che vista la situazione esecutiva del reclamante eccezionalmente si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non è stata interpellata (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 261'434,85, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).