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14.2012.163 • TRAC TI 14.2012.163 Generato dall'IA

Appeal on Provisional Rejection and Interest Accrual Date

Numero d'incarto 14.2012.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's decision that provisionally rejected their opposition, primarily challenging the lower court's ruling on the start date for 7% interest claimed on arrears, though the main capital sum and interest from a specified date were subsequently paid by the opposing party. The appellate court found the appeal inadmissible regarding the interest calculation because the appellant failed to adequately motivate why the lower court's date for interest accrual (April 2012) should be modified to an earlier date (February 2010 or end of 2010), rendering that aspect moot due to lack of reasoning; however, given the debtor's substantial acquiescence to the creditor's demands in all other aspects, the court partially modified the cost allocation from the lower instance and imposed the majority of the appeal costs and reduced legal fees upon the opposing party, recognizing the appellant's partial success only on the procedural issue of costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Pagamento di parte del credito dell'istante. Reclamo non motivato per la pretesa per interessi residua

Parole chiave

Generato dall'IA
decorrenza degli interessi azione parziale costo del capitale ripartizione delle spese spese legali rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CC

Cited as a justification for allocating the costs based on the defendant's substantial acquiescence.

art. 106 cpv. 2 CPC

Cited as a justification for partially rejecting the appellant's claim regarding the interest accrual date, affecting the cost allocation.

art. 95 cpv. 1 lett. a e b.

Cited in relation to the taxation of judicial costs (justice fee) in the lower instance.

art. 95 cpv. 2 lett. b

Cited in relation to the taxation of judicial costs (justice fee) in the lower instance.

art. 95 cpv. 3 lett. b CPC

Cited in relation to the taxation of judicial costs (justice fee) in the lower instance.

art. 107 CPC

Cited alongside articles 95 and 106 CPC regarding the adjudication of costs and legal fees for the appeal proceedings.

art. 106 CPC

Cited in relation to the cost allocation for the appeal proceedings, alongside articles 95 and 107 CPC.

art. 95 CPC

Cited in relation to the cost allocation for the appeal proceedings, alongside articles 106 and 107 CPC.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.163 · Lugano 24 gennaio 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 15 ottobre 2012 presentato da

RE 1 patrocinata dallo studio legale PA 1 contro

la decisione emanata il 4 ottobre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. SO.2012.2479 (rigetto provvisorio dell’opposizione) che oppone la reclamante alla

CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2

preso atto dello scritto 1. novembre 2012, con il quale la CO 1, tramite la sua patrocinatrice, ha comunicato a questa Camera di avere in data 31 ottobre 2012 provveduto a versare la somma richiesta dalla RE 1 con reclamo datato 15 ottobre 2012, ossia fr. 7'726.95 e fr. 191.30 di spese, per un totale di fr. 7'918.25, proponendosi di inviare conferma dell’esecuzione del versamento a prova di quanto asserito;

preso altresì atto che nel contempo essa ha chiesto lo stralcio dai ruoli del reclamo, in quanto divenuto privo di oggetto, e che il 7 novembre 2012 la stessa patrocinatrice della CO 1, a conferma dell’esecuzione del versamento, ha prodotto la copia del relativo bonifico bancario;

ricordato che con scritto 9 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha fatto presente alla patrocinatrice di CO 1 che il reclamo non poteva essere automaticamente ritenuto privo di oggetto dato che rimaneva ancora da risolvere la questione legata alla richiesta di versamento degli interessi al 7 % dal mese di febbraio 2010 sul capitale oggetto dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e che rimaneva del resto pure aperta la decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili di entrambe le sedi a seguito dell’adesione - di fatto - da parte della stessa convenuta alle richieste di controparte nella misura in cui esse concernevano in particolare l’importo in capitale;

rilevato che con scritto 9 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha puntualizzato che, trattandosi di acquiescenza, tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi vanno addebitate alla CO 1, come peraltro richiesto nel reclamo;

richiamato lo scritto 15 novembre 2012, con il quale il presidente di questa Camera ha sollecitato il patrocinatore della RE 1 a comunicare se alla luce del pagamento da parte della debitrice dell’importo complessivo di fr. 7'918.25 egli persisteva nel richiedere una decisione da parte di questa Camera sulla questione, ancora aperta, degli interessi;

considerato che con scritto 20 novembre 2012 la patrocinatrice della CO 1 - premesso che le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare degli interessi di mora dovuti per il mancato pagamento delle pigioni e nemmeno sul riparto degli oneri processuali e sull’attribuzione delle ripetibili - ha comunicato che la sua assistita avrebbe provveduto, lo stesso giorno, a versare alla controparte la somma di fr. 302.30 a titolo di interessi al 7% dal 16 aprile 2012, data fissata nel dispositivo n. 1 della decisione impugnata, all’8 novembre 2012, proponendo, per finire, che ciascuno dei contendenti sopporti le rispettive spese legali e che eventuali tasse e spese assegnate da questa Camera rimangano a carico della RE 1;

preso atto che con scritto del 22 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha tra l’altro insistito per il pagamento degli interessi già a partire dal mese di febbraio 2010, come postulato nel reclamo, evidenziando che nella fattispecie il pagamento della pigione è stato sospeso a decorrere da quel momento, come risulta dal doc. L annesso all’istanza, per poi asserire che gli interessi sono in ogni modo dovuti al più tardi dalla fine del 2010, anno contabile a cui si riferiscono le pigioni non pagate;

constatato altresì l’avvenuto pagamento della somma di fr. 302.30 (v. scritto 21 gennaio 2013 del patrocinatore della parte istante) a copertura degli interessi dal 16 aprile 2012 all’8 novembre successivo;

ritenuto che a questo momento rimane ancora aperta la questione relativa alla decorrenza degli interessi, che secondo la reclamante andrebbero invece conteggiati già dal mese di febbraio 2010 o al più tardi dalla fine del 2010 (e non quindi solo dal 16 aprile 2012, come stabilito dal Pretore), come pure aperto rimane il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di entrambe le sedi a seguito della situazione venutasi a creare nelle more della procedura di reclamo;

rilevato che per quanto riguarda il primo quesito (decorrenza degli interessi) il reclamo è privo di qualsiasi motivazione a sostegno della richiesta volta a ottenere un interesse al 7% già dal mese di febbraio 2010 (rispettivamente dalla fine del 2010), nel senso che non viene indicato per quale ragione la decisione impugnata andava riformata anche su al riguardo, il che comporta l’inammissibilità del rimedio su questo punto per carenza di motivazione;

ritenuto

– dato quanto precede – che nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito del pagamento della somma in capitale, delle spese esecutive e degli interessi dal 16 aprile 2012 fino all’8 novembre successivo, per il resto – ossia per la questione rimasta irrisolta degli interessi – il reclamo è perciò inammissibile;

dovendo ora statuire sulle spese giudiziarie, segnatamente sulle spese processuali (tassa di giustizia) e sulle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. a e b., 95 cpv. 2 lett. b e 95 cpv. 3 lett. b CPC) di entrambe le sedi, si giustifica senz’altro di ritenere la convenuta sostanzialmente acquiescente (e quindi soccombente) di fronte alle richieste di controparte (art. 106 cpv. 1 CC), ad eccezione della questione del primo giorno di decorrenza degli interessi, tema che vede invece parzialmente soccombente la parte istante (art. 106 cpv. 2 CPC);

richiamati gli art. 95, 106 e 107 CPC,

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il reclamo è inammissibile.

2. In riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata, la tassa di giustizia di fr. 160.-, da anticipare dalla parte istante, è posta per nove decimi a carico della convenuta e per il rimanente a carico della parte istante, alla quale la convenuta verserà fr. 450.- a titolo di ripetibili ridotte.

3. La tassa di giustizia di fr. 150.- relativa al presente giudizio è posta per un decimo a carico della reclamante e per nove decimi a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

4. Intimazione a:

- studio legale ; - avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'918.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).