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14.2012.134 • TRAC TI 14.2012.134 Generato dall'IA

Creditor's Request to Set Aside Opposition to Execution Rejected Due to Insufficient Debt Acknowledgment

Numero d'incarto 14.2012.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court upheld the rejection of a creditor's request for the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding seeking payment of over 16,000 for alleged unpaid invoices, because the debt claim was based on purchase orders and delivery confirmations that, despite detailing amounts, lacked the required signature of the debtor or a representative to constitute a private written acknowledgment of debt under the relevant law, and a non-signed email correspondence promising a payment deadline was likewise insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 105 cpv. 1 e 2 CPC; Creditor's Request to Set Aside Opposition to Execution Rejected Due to Insufficient Debt Acknowledgment: che scritture private devono sempre essere sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante per potere essere considerate riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I., 2. ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000 Zurigo, pag. 167; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, Zurigo, § 3 pag. 7).

Parole chiave

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debito insoddisfatto termine di pagamento rigetto provvisorio dell'opposizione difetto di sottoscrizione domanda di continuazione dell'esecuzione gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The appeal was rejected because the claim did not constitute a recognized debt document under this article.

art. 105 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the allocation of costs when no observations are submitted.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the allocation of costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.134 · Lugano 10 ottobre 2012 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 luglio 2012 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/20 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con decisione 20 agosto 2012 (SO.2012.496) ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-- sono poste a carico

della parte istante. Non sono assegnate ripetibili.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

6 settembre 2012 postula l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

che con

PE n. __________ del 19/20 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'341.-- oltre interessi

al 5% dal 2 febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Pas de paiment depuis mars 2012. Factures ouvertes No: 2012 6167 / 6171 / 6181 / 6225 / 6230/ 6265 / 6266 / 6293 / 6295 / 6306 / 6352 / 6367 / 6380 / 6400 / 6580 / 6586 / 6611 / 6644. Commandes et preuves de livraisons”;

che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

che l’istante fonda la sua pretesa su diversi ordini di acquisto prodotti insieme alle relative fatture e conferme di consegna tramite DHL (doc. B) per un importo complessivo di fr. 16'341.--;

che la procedente ha pure inoltrato uno scritto inviatole per e-mail dalla convenuta l’11 maggio 2012 in cui le era stato prospettato un termine di pagamento (doc. D);

che entro il termine assegnatole l’escussa non ha presentato osservazioni.

che con decisione del 20 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza, rilevando che nessuno dei documenti presentati dall’istante risulta essere stato firmato dalla convenuta e che dagli atti non emerge alcun impegno sottoscritto dall’escussa di versare all’istante l’importo posto in esecuzione;

che con il reclamo l’istante rileva di avere prodotto per ogni fattura l’ordine di acquisto ricevuto dall’escussa così come la conferma di fornitura della merce e che gli ordini indicano sia le unità di merce ordinata, sia l’importo unitario rispettivamente complessivo;

che, secondo la reclamante, i predetti ordini trovano riscontro nelle corrispondenti fatture da lei emesse, per cui il complesso di documenti costituisce per ogni fornitura valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la reclamante

rinvia inoltre alla comunicazione dell’11 maggio 2012 della convenuta, in cui le è stato promesso che le sarebbe stato comunicato un termine di pagamento;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

.

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che scritture private devono sempre essere sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante per potere essere considerate riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I., 2. ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000 Zurigo, pag. 167; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, Zurigo, § 3 pag. 7).

che un riconoscimento di debito inviato tramite e-mail non è firmato, per cui non può costituire valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82 LEF);

che dalla documentazione agli atti si evince che i 17 ordini di acquisto prodotti dall’istante, indicanti la quantità della merce ordinata, il prezzo unitario così come il prezzo complessivo, non recano alcuna firma, per cui anche se considerati con le relative fatture e i bollettini di consegna non possono essere ritenuti validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, mancando l’elemento determinante, ossia la firma della convenuta rispettivamente di un suo rappresentante, con cui è stata riconosciuta un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

che in

merito allo scritto dell’11 maggio 2012 inviato per e-mail dall’escussa all’istante, in cui viene prospettata la comunicazione di un termine di pagamento, senza

indicazione tuttavia delle fatture rispettivamente degli importi ancora da saldare, va rilevato che, non essendo sottoscritto, nemmeno questo documento costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione;

che il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente respinto l’istanza;

che il reclamo non può quindi essere accolto;

che le spese processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, la convenuta non avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.--, anticipati dalla reclamante, restano a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16'341.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, sole se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).