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14.2012.132 • TRAC TI 14.2012.132 Generato dall'IA

Appealability of Enforcement Order Rejection Based on Timeliness of Written Grounds Request

Numero d'incarto 14.2012.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement order for minor debts, challenging the decision's validity as an enforceable title while simultaneously filing a precautionary appeal that also requested the written grounds for the decision. The appellate court found the precautionary appeal inadmissible because, under procedural rules, appealing a decision without requesting the written reasoning within ten days results in a waiver of the right to appeal, as only a reasoned decision triggers the appeal deadlines. Nevertheless, the court treated the appeal filing as a timely request for written reasoning, thus preventing prejudice to the appellant, and ordered the lower court to issue the written grounds before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 239 cpv. 2 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 239 cpv. 1 CPC, Art. 239 cpv. 2 primo, Art. 239 pag; Appealability of Enforcement Order Rejection Based on Timeliness of Written Grounds Request: The appellate court found the precautionary appeal inadmissible because, under procedural rules, appealing a decision without requesting the written reasoning within ten days results in a waiver of the right to appeal, as only a reasoned decision triggers the appeal deadlines. Nevertheless, the court treated the appeal filing as a timely request for written reasoning, thus preventing prejudice to the appellant, and ordered the lower court to issue the written grounds before proceeding.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione decisioni incidentali tempestività dell'inoltro titolo esecutivo rinuncia al diritto opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 239 cpv. 1 lett. b CPC

This procedural rule governed the initial notification of the decision by the Justice of the Peace without a written motivation.

Art. 239 cpv. 2 CPC

This provision was referenced to explain that failure to request a written motivation results in a waiver of the right to appeal, leading to the inadmissibility of the appeal.

art. 319 e seguenti

Cited in the reasoning as the general basis for appealability to the Court of Appeal, although the final decision hinges on inadmissibility.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for the appealability of final decisions of the first instance.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited in the reasoning to establish that decisions regarding the rejection of opposition under LEF are appealable.

art. 321 cpv. 2 CPC

Referenced in the reasoning regarding the calculation of the appeal deadline, which was deemed not to have started yet.

art. 48 lett. e cpv. 1 LOG

Cited in the reasoning to correctly identify the competent appeal body (Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal, not the Civil Chamber of Appeals).

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

This rule establishes the condition for filing a federal appeal (fundamental legal question) against the present decision, which was mentioned in the remedies section.

art. 113 segg. LTF

This rule establishes the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against the present decision, mentioned in the remedies section.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.132 · Lugano 5 settembre 2012 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 9 gennaio 2012 presentata da

CO 1rappresentato dall’RA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 5 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 160.- oltre alle spese esecutive;

istanza accolta dal Giudice di pace supplente del circolo del Ticino con decisione del 2 agosto 2012 (SO.2012.24);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo (cautelativo) del 20 agosto 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con decisione del 2 agosto 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace supplente del circolo del Ticino, in accoglimento dell’istanza presentata in data 9 gennaio 2012 dallo CO 1 tramite l’RA 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificatogli in data 5 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 100.- (multa disciplinare), fr. 30.- (tassa di diffida) e fr. 30.- (tassa di diffida), più spese esecutive (dispositivo n. 1), ponendo a carico dello stesso convenuto la tassa di giustizia di fr. 40.-, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che il Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti (v. dispositivo n. 4) che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro 30 giorni (art. 319 e seguenti);

che contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo cautelativo - con richiesta di effetto sospensivo e richiesta di motivazione scritta - tramite la Giudicatura di pace del circolo __________ (che l’ha semplicemente trasmesso alla Camera civile dei reclami senza alcuna indicazione), asserendo che in questo modo egli non solo si propone di ottenere dal primo giudice - nel rispetto del termine di 10 giorni, la relativa decisione essendogli stata notificata il 10 agosto 2012 - la motivazione scritta della stessa, ma anche, mediante per l’appunto reclamo cautelativo, la non prosecuzione della procedura, nel senso di impedire alla parte istante eventuali richieste di pignoramento e la non decorrenza del termine utile (30 giorni) per presentare reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello;

che nel motivare nel merito il reclamo, l’insorgente – ricordato quanto eccepito con le proprie osservazioni all’istanza – ha obiettato che la documentazione esibita dal procedente, non costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato in vigore con il1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo (d.staehelin, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm. art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);

che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in esame con il reclamo cautelativo – è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, nel caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC (di 10 giorni, e non di 30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n. 4), e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29,

30 e 31), segnatamente - nel caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (e non, quindi, davanti alla Camera civile dei reclami, come di nuovo erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art.

48 lett. e cpv. 1 LOG);

che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo proposto in via cautelativa dall’insorgente;

che avendo tuttavia il convenuto nel contempo anche chiesto la motivazione scritta della decisione impugnata al Giudice di pace, l’inammissibilità del reclamo non comporta per lui alcun pregiudizio, ritenuto del resto che questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta

di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 CPC secondo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31, Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche

Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch, in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.201,

sentenza del 4 dicembre 2011 con richiamo);

che dato quanto precede si impone pertanto la trasmissione dell’atto 20 agosto 2012 al Giudice di pace supplente, affinché proceda a dare seguito alla richiesta di motivazione scritta del giudizio, non prima però di avere accertato la sua tempestività (ossia il rispetto del termine di 10 giorni di cui all’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC);

che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo (cautelativo) è inammissibile.

2. Il Giudice di pace di pace supplente del circolo __________ procederà nell’incombenza di cui ai considerandi.

3. Non si riscutono spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 160.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).