Enforceability of Debt vs. Admissibility of New Requests on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for a debt confirmed by an acknowledgment of debt and a court decree, but the appellant, while acknowledging the debt, appealed to request a debt pardon, reduction, or installment plan due to financial hardship, based on documentation not presented in the first instance. The appellate court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to contest the lower court's decision based on the proper grounds for appeal—erroneous application of law or manifest error of fact—and instead raised new requests (*nova*) for payment arrangements for the first time on appeal, violating procedural rules against introducing new matters during appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett a CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 106 cpv. 1 CPC; Enforceability of Debt vs. Admissibility of New Requests on Appeal: The appellate court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to contest the lower court's decision based on the proper grounds for appeal—erroneous application of law or manifest error of fact—and instead raised new requests (*nova*) for payment arrangements for the first time on appeal, violating procedural rules against introducing new matters during appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe claim was deemed inadmissible due to the introduction of new facts contrary to the prohibition on submitting 'nova' in appeal proceedings.
Cited in conjunction with art. 48, OTLEFe for the basis of imposing procedural costs on the losing party.
Cited regarding the basis for imposing procedural costs on the losing party.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.129 · Lugano 17 settembre 2012 FP/b/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 giugno 201 presentata da
RE 1 contro
CO 1 (patrocinata da PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 29 maggio 2012 per l’importo di fr. 1'949.35 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20 agosto 2012 (inc. n 82/B/12/S);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 27 agosto 2012;
esaminati gli atti,
.
ritenuto
in fatto:
che con decisione del 20 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________, notificatole in data 29 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'949.35 (in via solidale con __________ S__________, cui la creditrice ha fatto notificare il precetto esecutivo n. 1553030-01 per lo stesso importo), somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito sottoscritto il 25 novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano (ancorché puntualizzando in ingesso della propria decisione che l’importo in capitale oggetto dell’esecuzione è di fr. 1'416.15 cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo di accessori);
che con reclamo del 27 agosto 2012 la convenuta - unitamente a RE 1 per quanto riguarda la parallela decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata nei suoi confronti (inc. 81/B/12/S) - chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce della documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione, rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in
diritto:
che secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n.
3 CPC);
che in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge, segnatamente – per quanto qui di rilievo – l’art 82 LEF posto alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato;
che, anzi, essa riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte istante, ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione, rispettivamente di rateizzazione della somma invocando la sua precaria situazione finanziaria che non le consentirebbe altra soluzione;
che tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base di documentazione non agli atti (la convenuta non ha infatti presentato osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre *nova* in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una decisione di rigetto dell’opposizione;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe posti carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEFe 106 cpv.
1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________ Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. , non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).