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14.2012.128 • TRAC TI 14.2012.128 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Appeal on Provisional Debt Rejection Limited to Debt Existence

Numero d'incarto 14.2012.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a creditor's successful request to provisionally reject the debtor's opposition to an enforcement order for CHF 1,949.35, which was based on a debt acknowledgment and a prior court decree. The debtor appealed, not by challenging the existence or validity of the debt (which they implicitly recognized), but by requesting a reduction, write-off, or installment plan due to severe financial hardship, a request made for the first time on appeal with supporting documentation not previously submitted. The court found that the appeal was inadmissible because the grounds raised—requests for debt modification based on financial situation—fall outside the scope of challenging a provisional rejection of opposition, which is limited to errors of law or fact concerning the debt's establishment, and because the new claims violated the prohibition against introducing *nova* in the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett a CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 309 lett. b n. 3 CPC; Creditor v. Debtor: Appeal on Provisional Debt Rejection Limited to Debt Existence: The debtor appealed, not by challenging the existence or validity of the debt (which they implicitly recognized), but by requesting a reduction, write-off, or installment plan due to severe financial hardship, a request made for the first time on appeal with supporting documentation not previously submitted. The court found that the appeal was inadmissible because the grounds raised—requests for debt modification based on financial situation—fall outside the scope of challenging a provisional rejection of opposition, which is limited to errors of law or fact concerning the debt's establishment, and because the new claims violated the prohibition against introducing *nova* in the appeal stage.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione "Validità provvisoria" ristrettezza finanziaria rinvio pregiudiziale interessi di mora procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Although cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new claims (*nova*), it was not cited in the dispositive (order 1).

art. 82 LEF

Although cited in the reasoning as the basis for the contested decision, it was not cited in the dispositive (order 1).

art. 319 lett a CPC

Although cited in the reasoning to establish that the decision was appealable by *reclamo*, it was not cited in the dispositive (order 1).

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Although cited in the reasoning regarding the appealability of decisions on provisional rejection of opposition, it was not cited in the dispositive (order 1).

art. 320 CPC

Although cited in the reasoning defining the grounds for appeal (*reclamo*), it was not cited in the dispositive (order 1).

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These articles regarding costs were mentioned as the basis for imposing costs, but the operative part (order 2) explicitly stated that no costs would be collected, therefore these articles are not directly applied in the final orders.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies (not in the operative part) regarding the conditions for an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 113 segg. LTF

Cited in the section on legal remedies (not in the operative part) regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.128 · Lugano 17 settembre 2012 FP/b/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 giugno 2012 presentata da

patrocinata dall’PA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 9 maggio 2012 per l’importo di fr. 1'949.35. oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20 agosto 2012 (inc. n 81/B/12/S);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 27 agosto 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con decisione del 20 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in

accoglimento dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________,

notificatogli in data 9 maggio 2012 per il pagamento di fr.1'949.35 oltre interessi e spese (in via solidale con __________ G__________, cui la creditrice ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ per lo stesso importo), somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito sottoscritto il 25 novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano (ancorché puntualizzando in ingresso della propria decisione che l’importo in capitale oggetto dell’esecuzione è di fr. 1'416.15 cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo di accessori);

che con reclamo del 27 agosto 2012 il convenuto - unitamente a __________ G__________ per quanto riguarda la parallela decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata nei suoi confronti (inc. 82/B/12/S )- chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce della documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione, rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge, segnatamente - per quanto qui di rilievo - l’art 82 LEF posto alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato;

che, anzi, egli riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte istante, ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione, rispettivamente di rateizzazione della relativa somma invocando la sua precaria situazione finanziaria, che non gli consentirebbe altra soluzione;

che tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base di documentazione non agli atti (il convenuto non ha infatti presentato osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre *nova* in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una decisione di rigetto dell’opposizione;

che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe essere posti carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.

1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'416.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).