Bankruptcy Annulment Due to Pre-Ruling Debt Settlement Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a party bankrupt based on an enforcement action for an unpaid debt of approximately 1,327.50 plus interest and costs, despite the debtor subsequently claiming the debt was settled prior to the bankruptcy ruling. The appellate court reviewed the appeal, noting that new facts—specifically bank transfer documentation confirming payment of 1,473.50 on August 6, 2012, before the August 9 ruling—are admissible in such appeals, and found the provided evidence sufficient to prove the debt had been satisfied, leading to the reversal and annulment of the bankruptcy order according to relevant insolvency law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 48 OTLEF; Bankruptcy Annulment Due to Pre-Ruling Debt Settlement Proof: The appellate court reviewed the appeal, noting that new facts—specifically bank transfer documentation confirming payment of 1,473.50 on August 6, 2012, before the August 9 ruling—are admissible in such appeals, and found the provided evidence sufficient to prove the debt had been satisfied, leading to the reversal and annulment of the bankruptcy order according to relevant insolvency law provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court based its decision to grant the appeal and annul the bankruptcy order on this article.
Cited as a basis for imposing court fees in the first instance on the appellant.
Cited as a basis for imposing court fees in the first instance on the appellant.
Cited as a basis for imposing court fees in the first instance on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.124 · Lugano 4 settembre 2012 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 9 luglio 2012 da
CO 1 contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 9 agosto 2012 (SO.2012.471) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno giovedì 9 agosto 2012 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
13 agosto 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 14 agosto 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.50 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’8 agosto 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 9 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo l’estratto di un pagamento di fr. 1'473.50 avvenuto tramite bonifico bancario elettronico il 6 agosto 2012 a favore dell’istante e una conferma di quest’ultima relativa all’avvenuto versamento (doc. C e D).
Considerando
In diritto.
1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2012 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2.Il reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.
174 cpv. 1 LEF.
3.Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 9 agosto 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE
1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, ____________________- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).