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14.2012.102 • TRAC TI 14.2012.102 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement of Foreign Arbitral Award Pending Final Judgment

Numero d'incarto 14.2012.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against the definitive rejection of an opposition to an enforcement order based on an arbitral award issued in a foreign jurisdiction. The appellant argued the claim was not enforceable at the time of enforcement because the award was still subject to final judgment or appeal processes in the originating jurisdiction, potentially violating bilateral treaty obligations. The court reasoned that the New York Convention, which governs the recognition of foreign arbitral awards between the contracting states, is more favorable than the older bilateral treaty and does not require the award to be final and non-appealable, only that it is not suspended by a competent authority, which the appellant failed to prove; furthermore, the underlying arbitral decision itself indicated the debt was due and legally interest-bearing from a specific date prior to the enforcement action, thus establishing the debt's exigibility.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Lodo arbitrale italiano. Esame d'ufficio del titolo e dell'esigibilità del credito. Applicabilità della Convenzione di New York anziché della Convenzione bilaterale italo-svizzera del 1933. Carattere obbligatorio del lodo nonostante un’impugnazione per nullità

Parole chiave

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esecuzione del lodo arbitrale riconoscimento di decisioni straniere credito in esecuzione riconoscimento e esecuzione accordo bilaterale arbitrato commerciale internazionale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 LEF

Cited as a general basis for the review of the refusal of opposition, relevant to the main decision on the appeal.

Art. 194 LDIP

Cited as a general basis for the review of the refusal of opposition, specifically regarding the execution of foreign arbitral awards.

Art. 95 segg. CPC

Cited as a general basis for the procedure, likely related to the appeal review.

Art. 48 OTLEF

Cited as a basis for imposing the judicial fees (tassa di giustizia) following the outcome of the appeal.

Art. 61 OTLEF

Cited as a basis for imposing costs (ripetibili) following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.102 · Lugano 22 agosto 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione (inc. __________) promossa con istanza 6 marzo 2012 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

RE 1 rappr. dall’amministratore unico, __________ RA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano emesso per l’incas­so di fr. 170'893.--, oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 giugno 2012 ha così deciso:

*"1. *L’istanzaè accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.*

2.*La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’000.-- a titolo di indennità.*

3.*omissis"*;

sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 25 giugno 2012;

viste le osservazioni 18 luglio 2012 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. P), CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 170'893.--, oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il “Lodo Arbitrale del 14.9.2011, per Euro 110'000.-- pari a CHF 132'626.- + Euro 31'739.38 pari a CHF 38'267.-, al tasso di cambio odierno di 1,2056”.

Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. All'udienza di contraddittorio del’11 giugno 2012, la parte convenuta si è opposta all’istanza, rimettendosi “al giudizio del Giudice”, e ha rilevato che dall’importo totale richiesto andrebbero dedotti € 2'025.-- versati il 16 gennaio 2012 in pagamento della parcella di un arbitro (doc. 1). In replica, l’istante ha contestato la deduzione richiesta, allegando come non fosse provato che l’importo versato facesse parte di quelli stabiliti nel lodo arbitrale di cui si chiedeva l’esecuzione. La convenuta ha rinunciato a duplicare.

C. Con

sentenza dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione sollevata dall’escussa per i motivi adotti

dall’istante all’udienza di contraddittorio.

D. L’escussa si aggrava contro la sentenza pretorile con reclamo, sostenendo che il credito non era esigibile al momento della presentazione della domanda di esecuzione, datata del 31 gennaio 2012, e della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 febbraio 2012, siccome l’efficacia esecutiva del lodo sarebbe stata sancita dalla Corte d’appello di Roma solo con l’emanazione dell’ordinanza 29 febbraio 2012, con cui ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo presentata dall’e­scussa. Inoltre, il lodo, nella misura in cui non è ancora passato in giudicato, disattenderebbe anche l’art. 1 n. 3 e l’art. 3 cpv. 2 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541).

E. Delle osservazioni dell’escutente si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

Considerato

in diritto:

1. Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il lunedì 25 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’e­scussa il 13 giugno 2012, il reclamo è senz’altro tempestivo in virtù dei combinati art. 31 LEF e 142 CPC, e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

2. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Nel caso in esame, le censure della ricorrente, ancorché nuove, sono però ricevibili, poiché vertono su questioni che il giudice deve esaminare d’ufficio (cfr. *infra* ad cons. 3.1).

3. Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

3.1. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, in ogni stadio di causa, se il titolo su cui si fonda l’ese­cuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80

e 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112-113; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84) e se il credito posto in esecuzione era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo (cfr. Stücheli, op. cit., p.

198 ad 8/a). Quest’obbligo di verifica d’ufficio è rimasto tale anche dopo

l’entrata in vigore dell’art. 255 CPC (così implicitamente: Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84), che non prescrive

l’applicazione del principio inquisitorio in materia di rigetto dell’opposizione, perché l’esistenza di un titolo esecutivo (e non l’esistenza del credito posto in esecuzione) è il presupposto materiale per l’accoglimento dell’istanza (cfr. DTF 136 III 583, cons.

2.3 con rinvii). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività del titolo è stata annullata o sospesa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 80), rispettivamente che una dilazione gli è stata concessa dopo l’emanazione della decisione (art. 80 cpv. 1 LEF). In sede di reclamo, l’autorità superiore cantonale verifica d’ufficio l’esisten­za di un titolo esecutivo sulla base degli atti prodotti in prima sede. Eventuali obiezioni dell’escusso sono ammissibili solo nei limiti dell’art. 326 CPC (divieto dei *nova*, cfr. *supra* ad cons. 2).

3.2. Il concetto di “sentenza esecutiva” è definito dal diritto esecutivo federale solo per quanto concerne i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. DTF

67 I 9; Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecu­zione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, se non ve ne fossero, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28, 194 LDIP). Il rigetto dell'opposizione fondato su una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura detta di *exequatur*, Staehelin, op. cit., n. 59 ad art. 80).

a) Giusta l’art. 194 LDIP, il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (CNY, RS 0277.12), che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 ed è

applicabile anche a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (cfr. Staehe­lin, op. cit., n. 93 ad art. 80).

L’art. VII n. 1 CNY riserva gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali. Secondo l’art. 7 della [Convenzione tra la Svizzera e

l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie](http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_276_194_541/index.html)

del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e che ivi abbiano la stessa efficacia delle decisioni giudiziarie saranno riconosciute e dichiarate esecutorie nell’altro Stato, purché soddisfino alle prescrizioni della Convenzione, per quanto esse siano applicabili. L’art. 5 esige dal richiedente che produca in particolare “i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria” (n. 2), mentre l’art. IV CNY non prevede la medesima esigenza, onde evitare il “doppio *exequatur*”(cfr. DTF 135 III 140, cons. 2.2), limitandosi a prescrivere la produzione della sentenza e della convenzione, con l’eventuale traduzione.

b) La Svizzera e l’Italia sono parte sia alla Convenzione di New York del 1958 sia a quella bilaterale del 1933. Come visto, la prima riserva gli accordi multilaterali o bilaterali, siano essi più stretti o più liberali. La Convenzione di New York è però posteriore alla Convenzione italo - svizzera e tende a facilitare il riconoscimento e l’esecuzione internazionale dei lodi arbitrali. Ora, in occasione dell’adozione della Convenzione di New York, i rappresentanti della Svizzera e dell’Italia non hanno manifestato la volontà né il desiderio di mantenere nelle relazioni bilaterali le regole più strette della Convenzione italo - svizzera, e anzi il Consiglio federale ha espresso il parere che il richiedente potrebbe fondarsi sulla disposizione a lui più favorevole (FF 1964 II 1755), in conformità dello

stesso scopo della Convenzione di New York (cfr. DTF 110 Ib 193-194, in merito alle relazioni tra Svizzera e Francia). Orbene, è evidente che la Convenzione di New

York è più favorevole al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali italiani che la Convenzione del 1933 (cfr. CEF 7 agosto 1995, inc. 14.94.21, cons. 1), e del resto la stessa constatazione vale per tutte le altre convenzioni bilaterali firmate dalla Svizzera (cfr. Dutoit, Com­mentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea 2005, n. 2 ad art. 194).

c) Nel caso in esame, la censura della reclamante fondata sulla Convenzione bilaterale del 1933 va quindi respinta. D’altronde, l’art. IV della Convenzione di New York non subordina l’esecu­zione di un lodo estero al suo passaggio in giudicato e l’art. V non consente alla parte convenuta di sollevare simile eccezione, ma solo di eccepire che “la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza” (lett. e). Ora, la reclamante ha essa stessa allegato che la sua richiesta di effetto sospensivo era stata respinta dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza 29 febbraio 2012. L’inoltro di un ricorso contro il lodo estero non è in sé sufficiente a sospenderne il carattere obbligatorio (DTF 135 III 136, cons. 2), almeno nei casi in cui non ha effetto sospensivo *ex lege*, ciò che è il caso dell’impugnazione per nullità del diritto italiano (cfr. art. 830 cpv. 3 CPCit.).

d) A scanso di equivoci, va ricordato che dal 1° gennaio 2012, il rigetto definitivo dell’opposizione è anche concesso sulla base di una decisione svizzera non appena la stessa è “esecutiva”, anche se non è ancora passata in giudicato (cfr. art. 79 e 80 cpv. 1 LEF; Jaques, Alcune questioni aperte nel nuovo diritto del sequestro, p. 154-155 ad I, con rif.). Non si può quindi più ritenere l’esecuzione dei lodi esteri privilegiata rispetto a quella delle decisioni indigene.

e) Ciò posto, il lodo arbitrale del 14 settembre 2011, regolarmente dichiarato esecutivo l’8 novembre 2011 dal Tribunale ordinario di Roma (doc. C), unitamente alla clausola arbitrale contenuta nello scritto 1° giugno 2008 (doc. S, ad VIII), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. IV CNY.

3.3. L’eccezione d’inesigibilità del credito posto in esecuzione al momento dell’inoltro di quest’ultima, che solleva la reclamante, è infondata. In effetti, si evince dal lodo arbitrale invocato quale titolo di rigetto definitivo che il credito che il collegio arbitrale ha condannato la convenuta a pagare è esigibile dal 31 marzo 2010, siccome è da quella data che decorrono gli interessi legali che la stessa è anche stata condannata a rifondere all’attore (doc. C, dispositivo n. 1). Il credito era quindi già esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 febbraio 2012 (doc. P). È al riguardo irrilevante la data dell’emanazione dell’or­di­nanza con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, dal momento ch’esso è comunque immediatamente esecutivo (art. 825 cpv. 3 CPCit.), e ciò fintanto che l’esecutorietà non viene sospesa dal tribunale d’appello (art.

830 cpv. 3 CPCit.).

4. Il reclamo va quindi respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, nonché 194 LDIP, 95 segg. CPC, 48 e 61 OTLEF;

pronuncia

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico. Essa rifonderà a controparte fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. RA 1,; – avv. PA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 170'893.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).