Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Proceedings Based on Leasing Contract Discrepancies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement proceeding for a debt of approximately CHF 246,947.30, based on a leasing contract. The appellant argued that the creditor in the enforcement notice did not match the creditor in the title document, and that the named representative of the creditor lacked legal standing. The appellate court reasoned that the slight differences in the creditor's name, including a historical change in legal form suffix and address details being mistaken for part of the legal name, were immaterial as the identity of the sole banking institution involved was evident and not subject to confusion, especially since the appellant abandoned substantive challenges to the debt; consequently, the court dismissed the appeal as lacking merit, noting that minor formal errors in designation can be corrected or disregarded if confusion is excluded.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell'opposizione. Designazione della banca escutente con lievi differenze nel titolo di rigetto e nel precetto esecutivo. Rettifica d'ufficio degli errori minori. Nozione di rappresentante legale di una società
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article served as the foundation for the provisional rejection of opposition, which was the subject of the appeal.
Cited in connection with the imposition of procedural costs following the rejection of the appeal.
Cited to justify the allocation of procedural costs (indennità d’inconvenienza) following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2012.101 · Lugano 16 agosto 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 9 marzo 2012 da
CO 1 __________ contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 246'947,30 oltre interessi e spese;
vista la decisione 13 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha accolto la suddetta istanza e respinto pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso atto del reclamo 25 giugno 2012 di RE 1 nonché delle osservazioni 11 luglio 2012 della controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto lunedì 25 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 14 giugno 2012, il reclamo, giusta i combinati art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CP, è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il giudice del rigetto dell'opposizione, sia definitiva che provvisorio, esamina d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (per tutti: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82);
che nel caso in esame, la reclamante ripropone la censura secondo cui il creditore indicato sul precetto esecutivo – CO 1 – non s’identificherebbe con il creditore indicato sul contratto di leasing invocato quale titolo di rigetto dell’opposizione – CO 1, __________;
che il primo giudice non risulta essersi determinato su tale censura;
ch’essendo la causa matura per il giudizio, la Camera ritiene di poter statuire senza rinviarla al primo giudice (at. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che infatti, il precetto esecutivo (doc. A) indica quale parte creditrice “CO 1” – l’indicazione di “Lugano” riferendosi solo all’indirizzo di corrispondenza postale e non alla ragione sociale, di cui non fa parte – mentre il contratto di leasing (doc. D) è sottoscritto a nome di “CO 1” – la dicitura “leasing” riferendosi al settore di attività e “__________” all’indirizzo di corrispondenza postale e non, in nessun caso, alla ragione sociale;
che la contenuta differenza tra le due diciture (“AG”) non è rilevante, perché è notorio che in Svizzera esiste solo un istituto bancario di nome “CO 1” – e del resto la reclamante non pretende il contrario –, ciò che conferma una ricerca sul sito internet “zefix”, il quale indica peraltro che è solo dal 13 novembre 2009 che la forma giuridica della società (in tedesco “AG”) è stata aggiunta alla ragione sociale, mentre all’epoca della sottoscrizione del contratto di leasing, nel 2006, l’escutente si chiamava ancora “CO 1” (o “CO 1”) come riportato su siffatto documento;
che non vi è pertanto alcun dubbio sull’identità tra creditrice ed escutente;
che la reclamante contesta inoltre che “CO 1” possa avere qualità di parte, dal momento che le succursali non hanno personalità giuridica propria;
che dalla motivazione della decisione impugnata risulta perfettamente chiaro che la parte è CO 1, l’aggiunta “succursale di __________” avendo funzione d’indirizzo di corrispondenza;
ch’invero l’aggiunta è comunque errata, perché CO 1 non ha (più da tempo) succursali (cfr. doc. B);
che anche l’indicazione “RA 1” (sulla decisione impugnata) oppure “Credit recovery” (sulle osservazioni) sono imprecise, perché i veri rappresentanti dell’escutente sono nella fattispecie __________ (rispettivamente __________) e __________, organi della banca con potere di firma collettiva a due;
che in ogni caso l’indicazione dei “rappresentanti” delle parti posta all’art. 238 lett. c CPC si riferisce solo ai rappresentanti convenzionali giusta l’art. 68 CPC ed è pertanto facoltativa, in conformità di un uso consueto al quale si è riferito il legislatore federale (cfr. FF 2006, 6716, ad art. 234) e che era anche codificato nel previgente diritto processuale ticinese (cfr. art. 285 cpv. 2 lett. c CPC-TI) oltre che all’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF (cfr. CEF 1° febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 741 ss., n. 48c, cons. 6a);
che in ogni caso secondo una giurisprudenza consolidata, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del procedimento e può essere rettificata qualora ogni rischio di confusione possa essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, cons. 2.2; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 231 ad iii e p. 1054; cfr. pure DTF 120 III 13, cons. 1 CEF 30 ottobre 2002 [15.02.12]);
che la rettifica degli errori minori, specie redazionali, può anche essere operata d’ufficio (cfr. Bohnet, CPC commenté, Basilea 2011, n. 24 ad art. 132; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 19-20 ad art. 221; *contra* ma eccessivamente formalista: ), persino dopo l’emanazione della sentenza in base all’art. 334 CPC (cfr. D. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, n. 14 ad art. 238);
che nel caso concreto, non è però necessario rettificare formalmente la designazione della procedente e dei suoi rappresentanti sulla prima pagina della decisione impugnata, siccome non è per nulla ambigua per chi non persegue scopi dilatori, segnatamente per l’ufficio d’esecuzione che la dovrà porre in atto;
che la reclamante ha rinunciato a ripresentare censure di merito;
che il reclamo, non privo di pretestuosità, va quindi respinto;
che spese processuali e ripetibili (sotto forma di un’indennità d’inconvenienza) seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC pronuncia:
1. Il reclamo è respinto
2. La tassa di giustizia di fr. 650.--, già anticipata dal reclamante rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’escutente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 246'947,30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).