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14.2012.100 • TRAC TI 14.2012.100 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Based on Settled Debt

Numero d'incarto 14.2012.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on an unpaid execution claim, but the debtor appealed, presenting evidence that the debt had been fully settled through the execution office prior to the bankruptcy hearing and that the creditor had confirmed the extinguishment of the debt shortly thereafter. The appellate court upheld the appeal, reasoning that the submitted evidence sufficiently proved the debt’s prior settlement, thus warranting the annulment of the bankruptcy decision under the relevant insolvency law, although it held the appealing party responsible for the incurred procedural costs as they failed to ensure the payment notification reached the court before the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 48 OTLEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Against Bankruptcy Based on Settled Debt: The appellate court upheld the appeal, reasoning that the submitted evidence sufficiently proved the debt’s prior settlement, thus warranting the annulment of the bankruptcy decision under the relevant insolvency law, although it held the appealing party responsible for the incurred procedural costs as they failed to ensure the payment notification reached the court before the initial decision.

Parole chiave

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credito nel fallimento gestione del sinistro opposizione tardiva notificazione della decisione assemblea dei creditori debito insoddisfatto Pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited as the legal basis for accepting the appeal and annulling the bankruptcy decision.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning section explaining who should have communicated the payment (though not directly in orders 1-3, it is linked to cost imposition in the dispositive context via reasoning about responsibility).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section explaining who should have communicated the payment (though not directly in orders 1-3, it is linked to cost imposition in the dispositive context via reasoning about responsibility).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section explaining who should have communicated the payment (though not directly in orders 1-3, it is linked to cost imposition in the dispositive context via reasoning about responsibility).

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Testo completo

Incarto n. 14.2012.100 · Lugano 10 luglio 2012 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 15 marzo 2012 da

CO 1 contro

RE 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 13 giugno 2012 (SO.2012.1287) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

15 giugno 2012 e integrazione 20 giugno 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 22 giugno 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'028.10 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione 13 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE

1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta del 22 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'272.40 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1. Con l’integrazione al reclamo la convenuta ha poi prodotto la copia di uno scritto del 31 maggio 2012 inviato all’Ufficio esecuzione da parte dell’istante, con cui quest’ultima ha comunicato che il debito nei suoi confronti era stato estinto, rilevando che questa comunicazione avrebbe dovuta essere trasmessa dall’istante anche alla Pretura. La reclamante spiega poi di avere erroneamente ritenuto che il pagamento effettuato direttamente all’Ufficio esecuzione il 22 maggio 2012, ossia, precedentemente al giorno dell’udienza tenutasi il 30 maggio 2012, potesse essere sufficiente per interrompere la procedura di fallimento.

Considerando

In

diritto.

1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di

fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3. Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’istante rispettivamente dell’UE di Lugano di comunicare – dandosene il caso all’udienzaal primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 14 giugno 2012 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________ inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE1”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE1.

III. Notificazione:

- __________;

- ____________________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di__________,

Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).