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14.2011.92 • TRAC TI 14.2011.92 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2011.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of CHF 4,750, which resulted in the debtor's bankruptcy being declared by the lower court. The debtor appealed, submitting evidence that the debt had been settled in full prior to the bankruptcy declaration, which the appellate court found to be sufficient proof of satisfaction under the relevant law allowing new facts in appeal. Consequently, the appellate court upheld the appeal and annulled the declaration of bankruptcy, though it held the appellant responsible for court costs and execution office fees because it was their duty to inform the lower court of the payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, art. 106 cpv. 1 CPC; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Prior Debt Settlement: The debtor appealed, submitting evidence that the debt had been settled in full prior to the bankruptcy declaration, which the appellate court found to be sufficient proof of satisfaction under the relevant law allowing new facts in appeal. Consequently, the appellate court upheld the appeal and annulled the declaration of bankruptcy, though it held the appellant responsible for court costs and execution office fees because it was their duty to inform the lower court of the payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento quietanza di saldo debito prova di pagamento spese d'esecuzione debito insoddisfatto annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article was the basis for granting the appeal and annulling the bankruptcy decision.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for the distribution of costs regarding the appeal proceedings.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for the distribution of costs regarding the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.92 · Lugano 7 luglio 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 3 maggio 2011 presentata

CO 1 __________ Contro

RE 1RE 1 __________ patrocinata da: PA 1 __________

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di __________ con sentenza 9 giugno 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo

dal giorno di giovedì 9 giugno alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 16 giugno 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione __________ dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'750.-- oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 1° giugno 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 9 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con reclamo 10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 5'274.85 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).

Considerato

In diritto:

1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’UEF di __________ di comunicare al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 9 giugno 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1:

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- Studio legale PA 1, __________;

- CO 1, __________;__________ Bellinzona;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,

__________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).