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14.2011.75 • TRAC TI 14.2011.75 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Partial Definitive Rejection of Opposition to Enforcement Order

Numero d'incarto 14.2011.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The execution creditor appealed a lower court decision that partially granted their request to definitively reject the debtor's opposition to an enforcement order for unpaid rent, court fees, and indemnity from an eviction proceeding, only allowing the definitive rejection for CHF 450.00 corresponding to the costs explicitly awarded in the prior eviction decree. The appellate court reasoned that for definitive rejection under Art. 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF), only an enforceable judgment serves as a title, which here only supported the CHF 450.00, as the claims for rent arrears and property damage lacked the necessary written acknowledgment of debt required for provisional rejection under Art. 82 LEF, and new evidence introduced on appeal was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 253 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 80 LEF; Creditor Appeal Regarding Partial Definitive Rejection of Opposition to Enforcement Order: The appellate court reasoned that for definitive rejection under Art. 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF), only an enforceable judgment serves as a title, which here only supported the CHF 450.00, as the claims for rent arrears and property damage lacked the necessary written acknowledgment of debt required for provisional rejection under Art. 82 LEF, and new evidence introduced on appeal was inadmissible.

Parole chiave

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spese di procedura esecuzione per debiti esecuzione dello sfratto decisione esecutiva decisione parziale credito nel fallimento Rigetto definitivo/provvisorio dell'opposizione. Assenza di titoli

Disposizioni normative citate

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Art. 253 CPC
che con ordinanza del 17 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza;
Art. 82 cpv. 1 LEF
This article was used to deny the provisional rejection of the opposition because no acknowledgment of debt was presented for certain claims.
Art. 319 lett. a CPC
This article was cited as the basis for the admissibility of the appeal against a non-appealable decision in execution proceedings.
Art. 320 CPC
This article defines the grounds for review (erroneous application of law, manifestly wrong finding of facts) available in the appeal procedure.
Art. 80 cpv. 1 LEF
This article was used to justify the definitive rejection of the opposition only for the amount based on the enforceable decision (the eviction decree).
Art. 80 LEF
che il solo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF agli atti è infatti costituito dal decreto di sfratto del 1° settembre 2010, segnatamente dal dispositivo n.
Art. 326 cpv. 1 CPC
This article was cited to justify declaring the appeal inadmissible because new facts/evidence were introduced during the appeal procedure.
Art. 326 cpv. 2 CPC
1 CPC, nelle procedura di reclamo – fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi che non entra però nel caso specifico in linea di conto - non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC

These articles were cited in the reasoning for imposing procedural costs on the appellant, which supports the subsequent order regarding costs.

art. 326 cpv. 1 CPC

This article was cited to justify declaring the appeal inadmissible because new facts/evidence were introduced during the appeal procedure.

art. 82 cpv. 1 LEF

This article was used to deny the provisional rejection of the opposition because no acknowledgment of debt was presented for certain claims.

art. 80 cpv. 1 LEF

This article was used to justify the definitive rejection of the opposition only for the amount based on the enforceable decision (the eviction decree).

art. 319 lett. a CPC

This article was cited as the basis for the admissibility of the appeal against a non-appealable decision in execution proceedings.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article pertains to the basis for imposing procedural costs in the general sense, cited in the reasoning leading to the cost decision in order 2.

art. 61 cpv. 1 CPC

This article pertains to the basis for imposing procedural costs in the general sense, cited in the reasoning leading to the cost decision in order 2.

art. 48 CPC

This article pertains to the basis for imposing procedural costs in the general sense, cited in the reasoning leading to the cost decision in order 2.

art. 320 CPC

This article defines the grounds for review (erroneous application of law, manifestly wrong finding of facts) available in the appeal procedure.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

This article was cited along with Art. 319 CPC to establish that decisions in execution matters are subject to appeal (reclamo).

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

This article is cited in the final note regarding the possibility of filing a further appeal to the Federal Supreme Court if the matter involves a question of fundamental legal importance.

art. 113 e segg. LTF

This article is cited in the final note regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.75 · Lugano 19 maggio 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14/16 marzo 2011 di

RE 1, __________

contro

CO 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo/provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato in data 20 dicembre 2010 per il pagamento delle somme di fr. 3'950.--, rispettivamente fr. 7'200.-- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 2 maggio 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:

*“1. L’istanza è parzialmente accolta.*

*§ L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato il 20 dicembre 2010 è rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 450.00 più interessi al 5% dl

21 dicembre 2010 e spese esecutive .*

*2. La tassa globale di CHF 100.00 è posta a carico di RE 1, __________. Non si assegnano ripetibili*

*3. omissis.”*

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 10/11 maggio 2011 ne chiede la riconsiderazione;

ritenuto

In fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 19.10/20.12.2010 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per gli importi di fr. 3'950.-- e fr. 7'200.-- indicando quale titolo di credito:

“Contratto di locazione: mancato pagamento Pigioni; Perizia comunale e tassa giudiziarie, ripetibili in procedura di sfratto; accessori”;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo/provvisorio per le citate somme, allegando, oltre al precetto esecutivo (doc. A), l’istanza di sfratto 10 agosto 2010 da lei inoltrata nei confronti del convenuto concernente la cessata locazione dei locali della casetta di __________ (mapp. __________ RFD di __________), in relazione alla disdetta a seguito di mora del conduttore (doc. B), il conseguente decreto di sfratto pronunciato in data 1. settembre 2010 dal Pretore del Giurisdizione di __________ nei confronti del convenuto, con addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (anticipate dall’istante) e della somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili (doc. C; dispositivo n. 5), il rapporto peritale allestito il 13 settembre 2010 dal perito comunale L__________ B__________, concernente lo stato in cui si trovava la casetta di __________ una volta che la stessa era stata abbandonata dal locatario (doc. D) e la procura rilasciata dall’istante a favore del marito, affinché questi la rappresentasse nella procedura di rigetto dell’opposizione (doc. E);

che, in definitiva, l’istante procede per l’incasso del mancato pagamento delle pigioni, dei costi della perizia comunale e delle spese/tasse giudiziarie e delle ripetibili della procedura di sfratto;

che con ordinanza del 17 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza;

che con scritto 29/31 marzo 2011 il convenuto ha chiesto al Pretore, ancorché non esplicitamente, di respingere l’istanza;

che con sentenza del 2 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza soltanto parzialmente, ossia rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 450.-, oltre interessi e spese, di cui al dispositivo n. 5 del decreto di sfratto doc. C;

che, ha rilevato il Pretore, nella misura in cui l’istante si è preposta di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, la domanda va respinta, per non avere la procedente versato agli atti alcuno riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che al riguardo il primo giudice ha rilevato che se da una parte è vero che per costante giurisprudenza il contratto di locazione scritto e firmato dal conduttore costituisce valido riconoscimento di debito per il recupero dei canoni arretrati e dell’acconto delle spese accessorie previste dal contratto, dall’altra non va trascurato che l’istante non ha prodotto nulla di simile, per cui la domanda non può trovare protezione per il credito – peraltro nemmeno ricostruibile nel suo corretto importo sulla base degli atti di causa – derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione;

che non va diversamente, secondo lo stesso giudice, per il danno provocato dal convenuto all’ente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.-, tale addendo non essendo supportato da un riconoscimento di debito da parte del convenuto, per cui l’incasso di tale somma va fatta valere con una procedura ordinaria intesa all’accertamento del credito ed alla relativa condanna del convenuto al pagamento dello stesso e non già con procedura sommaria limitata al rigetto dell’opposizione;

che, per finire, ha concluso il Pretore, può solo essere tolta l’opposizione – in via definitiva – per la somma complessiva di fr. 450.- a titolo di tassa di giustizia, spese e ripetibili in quanto fondata su una sentenza esecutiva (decreto di sfratto del 1. settembre 2010);

che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 10/11 maggio 2011, chiedendo di rivedere la sentenza di primo grado e, con la documentazione presentata con l’istanza, l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, e sollecitando pure chiarezza alle espressioni usate dal Pretore;

che l’insorgente asserisce altresì che sarebbe stato senz’altro più facile e di meno disturbo assumere un avvocato, ciò che non è pero stato possibile fare, in quanto una iniziativa del genere si sarebbe rilevata troppo onerosa, per poi puntualizzare di avere, comunque, in prima istanza dato mandato al suo avvocato per riottenere almeno la proprietà e il pagamento dell’affitto dovuto rispettando i termini di legge e di giustizia e, tenuto conto della documentazione annessa al reclamo, di avere confidato di almeno ottenere qualche cosa in più rispetto a quanto deciso dal primo giudice;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

In diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC del Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. anche art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati;

a. l’applicazione errata del diritto;

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio in rigetto definitivo dell’opposizione;

che rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente alla somma di fr. 450.- e non per altre posizioni, il Pretore ha senz’altro statuito correttamente;

che il solo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF agli atti è infatti costituito dal decreto di sfratto del 1° settembre 2010, segnatamente dal dispositivo n. 5 che accolla al qui convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 50.-, anticipate dall’istante, e la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili da rifondere alla controparte;

che agli atti non figura per contro alcun altro titolo che legittima il rigetto definitivo dell’opposizione per i rimanenti crediti indicati nell’istanza;

che, del resto, la reclamante non pretende il contrario, motivo per cui su questo punto il reclamo va disatteso, siccome privo di pregio;

che secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.

4.1 con rinvii);

che nella misura in cui l’insorgente si propone di ravvisare le condizioni richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione nella documentazione annessa all’istanza di rigetto, il reclamo è votato all’insuccesso, per le pertinenti considerazioni contenute nell’impugnato giudizio alle quali si rinvia;

che, infatti, sia il credito derivante dal mancato pagamento delle pigioni, sia il credito per il danno che sarebbe stato provocato dal convenuto all’ente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.--, non risultano essere stati riconosciuti dall’escusso né direttamente, né in altro modo;

che nella misura in cui la stessa insorgente ritiene di porre rimedio a questa situazione esibendo con il suo reclamo – oltre agli atti già acquisiti in prima sede - una seria di documenti che non aveva prodotto con l’istanza di rigetto dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile;

che, infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nelle procedura di reclamo – fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi che non entra però nel caso specifico in linea di conto - non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, del resto, l’insorgente nemmeno spiega perché tali nuovi documenti gioverebbero alla sua causa;

che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va perciò respinto, siccome manifestamente infondato;

che gi oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità del caso e tenuto conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Intimazione a:

- RE 1, __________, __________,

- CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11’150.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).