Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2011.69 • TRAC TI 14.2011.69 Generato dall'IA

Premature Ruling in Tax Execution Proceeding Violating Right to be Heard

Numero d'incarto 14.2011.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an execution proceeding where a creditor sought final rejection of the debtor's objection to an executive notice for unpaid cantonal tax, interest, and collection fees, the lower court summarily granted the request without waiting for the prescribed deadline for the debtor to submit observations to expire. The appellate court accepted the debtor's appeal, finding that the lower court ruled prematurely, failing to observe the statutory deadline (which was further extended due to Easter holidays) for the debtor to present their defense, thus violating the right to be heard; consequently, the sentence was annulled, and the case was remanded for a new decision, incorporating the already submitted written observations.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Assegnazione di un termine per presentare osservazioni sull'istanza. Proroga del termine fino alla fine delle ferie pasquali. Statuizione prima della scadenza del termine. Annullamento della sentenza

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura fiscale diritto di essere sentito termine legale motivo di revisione opposizione tardiva riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited in the reasoning that led to the annulment of the contested decision due to violation of the right to be heard.

art. 53 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning that led to the annulment of the contested decision due to violation of the right to be heard.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited regarding the decision not to award costs/indemnities to the appellant.

art. 63 LEF

Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines during the Easter recess.

art. 80 e 81 LEF

Cited in the reasoning to equate the tax decision to an enforceable judgment in the context of rejecting the opposition.

art. 319 cpv. 1 lett. a CPC

Cited as the basis allowing appeal via recourse against non-appealable first instance decisions.

art. 320 CPC

Cited to specify the grounds for review available in the recourse procedure (erroneous application of law or clear factual errors).

art. 253 CPC

Cited regarding the procedure where the defendant must be given the opportunity to present observations.

art. 251 lett. a CPC

Cited to confirm the applicability of Art. 253 CPC in summary proceedings for rejection of opposition.

art. 142 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the start date of the procedural deadline.

art. 145 cpv. 4 CPC

Cited in the reasoning to determine the final date of the deadline, considering the suspension during the recess.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Provision governing the conditions for filing an appeal to the Federal Supreme Court regarding fundamental legal questions.

art. 113 e segg. LTF

Provision governing the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2011.69 · Lugano 13 maggio 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° aprile 2011 presentata da

CO 1

rappresentato RA 2, __________

contro

RE 1, __________

composta da E__________ M. F__________, __________ e da M__________ S__________, nata F__________, __________

rappresentata da RA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo del’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 15 ottobre 2010 per le somme di fr. 2’055.40 oltre interessi, rispettivamente di fr.

247.65 e fr. 30.-, più spese esecutive;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. n. S. __________) ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 272.30 + interessi e spese.*

*2. Le spese per questo giudizio in fr. 90.00 da anticipare dalla parte istante vanno a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.00 di indennità.*

*3. e 4. omissis”.*

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 2 maggio 2011 ne chiede l’annullamento;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 20.9./15.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ lo CO 1 ha escusso la successione (RE 1 per le somme di fr. 2’055.40 oltre interessi, fr. 247.55 di interessi e fr. 30.- per

spesa di diffida, più spese esecutive, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2006 (doc. A);

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 1°. aprile 2011 limitatamente alla somma di fr. 272.30 a titolo di interesse sull’imposta cantonale 2006, oltre fr. 30.- a titolo di tassa di diffida e fr. 70.00 per spese esecutive;

che l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio dell’11 novembre 2009, che ha stabilito in complessivi fr.

2’055.40 il totale dell’imposta cantonale 2006 a carico di M__________ F__________, ora eredi (doc. E), e sul conteggio 8.2.2011, da cui

risulta uno scoperto di fr. 272.30 a titolo di interessi di ritardo sull’imposta dovuta (doc. D);

che con ordinanza del 5 aprile il Giudice di pace del circolo di __________, richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (*recte*: art. 253 CPC), ha assegnato alla convenuta, segnatamente alla rappresentante della successione, un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace, premesso che la convenuta non ha dato seguito all’assegno termine di cui sopra, rimanendo silente, ha accolto l’istanza, la documentazione in atti, segnatamente la tassazione intimata e passata in giudicato, essendo da parificare a sentenza esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;

che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 2 maggio 2011, asserendo che l’ordinanza 5 aprile 2011, con la quale il Giudice di pace del circolo di __________ le ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, le è stata notificata sabato 9 aprile 2011, di modo che il termine per darvi seguito veniva a scadere la domenica di Pasqua (24 aprile 2011);

che avendo essa inviato le proprie osservazioni alla Giudicatura di pace martedì 26 aprile 2011, come constatabile dal relativo allegato al reclamo, tale termine non era ancora scaduto, motivo per cui la decisione presa dal primo giudice il

20 aprile 2011, prematuramente, va annullata, con conseguente rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo giudizio;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

considerando

in diritto:

che secondo l‘art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione errata del

diritto;

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in virtù dell’art. 253 CPC – applicabile alla fattispecie, trattandosi di una causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC) – se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

che assegnando alla convenuta con ordinanza 5 aprile 2011 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente, il Giudice di pace ha senz’altro operato correttamente;

che, a questo punto, prima di statuire sull’istanza, egli doveva però evidentemente attendere la decorrenza di tale termine, che sarebbe venuto a scadere non prima del 21 aprile 2011, tenuto conto che la notifica dell’ordinanza/assegnano termine alla rappresentante della convenuta poteva al più presto avvenire il 6 aprile 2011, ossia il giorno successivo alla data in cui la stessa è stata emanata e intimata (5 aprile 2011), dato che il relativo termine iniziava a decorrere solo dal 7 aprile 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC);

che statuendo invece già il 20 aprile 2011, ovvero prima della decorrenza del termine impartito, il Giudice di pace ha perciò agito frettolosamente;

che, del resto, per tacere del fatto che l’ordinanza è stata notificata alla convenuta solo il 9 aprile 2011, per cui le osservazioni potevano a maggior ragione ancora essere inoltrate ben oltre il 20 aprile 2011, il Giudice di pace ha trascurato che il termine da lui assegnato alla convenuta per presentare le osservazioni all’istanza, veniva in ogni modo a scadere durante le ferie esecutive pasquali e, quindi, in virtù dell’art. 63 LEF, il terzo giorno dopo la decorrenza delle medesime, ovvero mercoledì 4 maggio 2011 (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC);

che non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova decisione;

che, per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, ma acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 – che provvederà a notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo, in ingresso);

che, sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla controparte per eventuali osservazioni;

che non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art.

106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace del circolo di __________ per gli incombenti di cui ai considerandi;

2. Non si riscuotono spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- RA 1, __________, __________,

- RA 2, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 272.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).