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14.2011.4 • TRAC TI 14.2011.4 Generato dall'IA

Failure to Timely Submit Italian Translation Renders Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 14.2011.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court declared a complaint inadmissible because the appellant failed to submit a timely Italian translation of the original German appeal document, as required by the court order issued under the new Civil Procedure Code, which mandates that proceedings in that canton be conducted in Italian. The court reasoned that the appellant was deemed notified of the order setting the translation deadline, as the notice was properly delivered via registered mail, and the failure to comply rendered the procedural remedy non-receivable pursuant to the relevant code article.

Regesto Legislator

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Art. 129 CPC, Art. 132 cpv. 1 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 1 cpv. 1 lett. a CPC, art. 405 cpv. 1 CPC; Failure to Timely Submit Italian Translation Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that the appellant was deemed notified of the order setting the translation deadline, as the notice was properly delivered via registered mail, and the failure to comply rendered the procedural remedy non-receivable pursuant to the relevant code article.

Parole chiave

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codice di diritto processuale civile questioni processuali procedura preparatoria entrata in vigore ricorso per carenza produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to submit the translation within the allotted time frame.

art. 129 CPC

Cited in the preliminary considerations regarding the language of the proceedings under the new Code of Civil Procedure, which led to the request for translation.

art. 1 cpv. 1 lett. a CPC

Cited in the preliminary considerations regarding the entry into force of the new Code of Civil Procedure.

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited in the preliminary considerations regarding the entry into force of the new Code of Civil Procedure.

art. 138 cpv. 3 lett. a CPC

Cited in the preliminary considerations to justify the date of deemed notification of the order setting the deadline.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the final paragraph regarding the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal may be lodged.

art. 113 e segg. LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.4 · Lugano 15 febbraio 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011 da

RE 1RE 1 __________ avverso

la sentenza emanata in data 11 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa dall’insorgente con istanza 10 settembre 2010 nei confronti di

CO 1

richiamata l’ordinanza 24 gennaio 2011 con la quale il presidente di questa Camera – premesso che secondo l’art. 129 CPC, applicabile

alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2011 del Codice processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr. art. 1 cpv.

1 lett. c e 405 cpv. 1 CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Cantone Ticino, in italiano, per cui gli atti processuali delle parti, sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado, vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana – ha

assegnato al reclamante un termine scadente il 10 febbraio 2011 per produrre la traduzione in lingua italiana del reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011, con l’avvertenza che altrimenti l’atto si considera come non presentato

(art. 132 cpv. 1 CPC);

constatato che il termine impartito è scaduto infruttuosamente, il reclamante avendo omesso di ritirare la raccomandata contenente tale ordinanza, spedita il 24 gennaio 2011, di modo che la notifica è da considerarsi avvenuta al settimo giorno dall’infruttuoso tentativo di consegna dell’invio postale (avvenuto il 25 gennaio 2011, con l’avviso in casella, ossia al 1° febbraio 2011; cfr. ricerca Track & Trace), e perciò ben prima della scadenza del termine assegnato per la traduzione, il destinatario dovendo aspettarsi sviluppi sulla pratica in corso e, quindi, l’invio di atti ad essa relativa (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

ritenuto che la mancata traduzione del ricorso entro il termine assegnato comporta perciò l’irricevibilità del rimedio (art. 132 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo (“Beschwerde”) del 20 gennaio 2011 è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Intimazione a:

- RE 1, __________, __________

- CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).