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14.2011.35 • TRAC TI 14.2011.35 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Rejected Due to New Evidence and Insufficient Counterarguments

Numero d'incarto 14.2011.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the final rejection of an opposition to an enforcement order for outstanding VAT and default interest, relying on an administrative decision regarding a supplementary assessment. The lower court rejected the creditor's request, finding the supporting administrative decision of April 22, 2009, insufficient as it lacked necessary endorsements and did not clearly relate to the specific supplementary account cited in the enforcement order. On appeal, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant introduced the previously lacking official endorsements for the administrative decision as new evidence, which is prohibited under the rules governing appeal procedures, and because the appellant failed to adequately counter the lower court's finding that the cited decision did not address the specific debt in question.

Regesto Legislator

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Art. 51 dell, Art. 80 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC; Creditor's Appeal Rejected Due to New Evidence and Insufficient Counterarguments: The lower court rejected the creditor's request, finding the supporting administrative decision of April 22, 2009, insufficient as it lacked necessary endorsements and did not clearly relate to the specific supplementary account cited in the enforcement order. On appeal, the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant introduced the previously lacking official endorsements for the administrative decision as new evidence, which is prohibited under the rules governing appeal procedures, and because the appellant failed to adequately counter the lower court's finding that the cited decision did not address the specific debt in question.

Parole chiave

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domanda d'esecuzione tassazione dell'IVA nuovo mezzo di prova interessi di mora censure procedurali girata

Disposizioni normative citate

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Art. 51 dell
che la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del 22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato, tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc.
Art. 80 LEF
che l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto che dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009 da essa esibita in prima sede sub.
Art. 319 lett. a CPC
che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
Art. 251 lett. a CPC
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2 CPC);
Art. 320 CPC
che, in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
Art. 80 cpv. 1 LEF
che, in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
che nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing procedural costs on the unsuccessful appellant.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the unsuccessful appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.35 · Lugano 23 marzo 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 gennaio 2011 di

RE 1, __________

rappresentata RA 2, __________

contro

CO 1, __________

rappresentata da RA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 27.9.2010 per il pagamento di fr. 23'925.- oltre interessi e di fr. 7’765.- oltre spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, con sentenza del 28 febbraio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 250.- a titolo di indennità.*

*3. omissis.”*

Sentenza impugnata dalla parte istante, che con ricorso del 10 marzo 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 24.9/27.9.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, la RE 1, ha escusso CO 1 SA per l’incasso 1) di fr. 23’295.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 7'765.- oltre spese esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 23’295.--Conto complement.

N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 7’765.- Interessi di mora”;

che interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr. 23'295.- si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1° trimestre 2001 al 4° trimestre 2004, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 7'765.- corrisponde all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;

che la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del 22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato, tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto dovuto;

che invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

che con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza;

che egli ha tra l’altro rilevato che, per quanto concerne l’identità del titolo di credito indicato nel precetto esecutivo (“Conto complement. N. __________”) con la documentazione prodotta, dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009 di cui al doc. B emerge che nei giorni 1 e 2 marzo 2005 la procedente ha esperito una verifica fiscale sfociata nell’allestimento del citato conto complementare del

18 marzo 2005 di fr. 23'295.- oltre accessori a far data dal 30 aprile 2003, che il 15 aprile 2005 la contribuente ha contestato tale conto, che il 5 aprile 2005 l’istante si è tra l’altro dichiara disposta a rivedere i conteggi, che con decisione 30 maggio 2006 essa “confermava sia l’importo di fr. 4'748.00 dovuti secondo il conto complementare n. __________ al quale però aveva dedotto fr. 2’000.00 versati dalla contribuente il 29 agosto 2005, sia l’importo di fr. 5'015.00 dovuti secondo il conto complementare __________ ..”;

che il primo giudice ha altresì rilevato che con scritto 28 giugno 2006, la contribuente ha comunicato di non essere d’accordo con tale decisione e che dopo uno scambio epistolare, la procedente ha considerato il suddetto scritto come reclamo dichiarandolo irricevibile;

che, inoltre, il Pretore aggiunto ha puntualizzato che dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009, peraltro neppure sottoscritta né munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente ad un’eventuale decisione concernente il conto complementare N. __________, indicato quale titolo di credito nel precetto esecutivo;

che in definitiva, ha concluso il primo giudice, la decisone su reclamo doc. B risulta inidonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione;

che contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011, producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009 debitamente sottoscritta e attestante il suo passaggio in giudicato, e quindi atta a suo giudizio ad essere parificata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF e, perciò, idonea ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione;

che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto definitivo dell’oppo-sizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011e la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv.

1 e 405 cpv. 1 CPC);

che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011, il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo profilo, ricevibile;

che, in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

che, in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere;

che l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto che dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009 da essa esibita in prima sede sub. doc. B, sprovvista del resto di firma e dell’attestazione di passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente a un’eventuale decisione concernente il conto complementare N. __________, indicato quale titolo di credito nel precetto esecutivo;

che la stessa reclamante si propone solo di porre rimedio all’osservazione - come tale non contestata - dell’assenza di firma e di attestazione di passaggio in giudicato nella sua decisione 22 aprile 2009, posta a fondamento della presente procedura esecutiva, con la produzione (ancorché di nuovo in totocopia) della stessa decisione, comprensiva anche delle formalità ritenute dal primo giudice mancanti;

che nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non applicabile alla fattispecie);

che ne consegue pertanto l’irricevibilità del rimedio, ritenuto del resto che, come visto, la procedente non spende una sola parola per controbattere alle considerazioni del primo giudice, secondo cui la decisione su reclamo doc. B non si esprime per finire sulla contestazione relativa al conto N. __________ (indicato nel precetto esecutivo), ma solo sul conto N. __________ (v. pag. 2) oggetto tuttavia di altra procedura esecutiva (CEF, 14.2001.34);

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso (*recte*: reclamo) è irricevibile.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 510.-, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Intimazione a:

- RE 1, RA 2, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del la Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 31’060.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).