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14.2011.32 • TRAC TI 14.2011.32 Generato dall'IA

Creditor Enforcement of Alimony vs. Debtor's Appeal of Provisional Support Order

Numero d'incarto 14.2011.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought definitive rejection of the debtor's opposition to an enforcement order for alimony payments based on a prior provisional court decision regarding spousal support; the debtor argued that enforcement was premature because the underlying decision was subject to appeal and a federal court filing, which he contended maintained a suspensive effect. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the decision establishing the support obligation was provisionally enforceable under the applicable procedural law, even with subsequent appeals, because it concerned provisional family measures and the debtor had not successfully obtained a suspensive effect for his higher court filings, thus confirming the initial decision to reject the opposition definitively while also correcting a clerical error in the original judgment's scope.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Misure a protezione dell'unione coniugale. Appello (CPC-TI). Ricorso in materia civile al Tribunale federale. Provvisoria esecutività

Parole chiave

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decisione d'esecuzione pagamento provvisorio diritto delle obbligazioni portata della legge del contratto decisioni incidentali opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 303
2 e 98 LEF (DTF 113 III 303 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 103 cpv. 3 LTF

Cited in the reasoning as the condition required to obtain a suspensive effect, which is relevant to the justification of the rejection of the appeal.

art. 46 cpv. 2 e 98 LEF

Cited in the reasoning as governing provisional measures, which impacts the executory nature of the underlying decision.

art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI

Cited in the reasoning regarding the provisional executory nature of the prior ruling.

art. 319 lett. a CPC

Cited to confirm that the decision being challenged (first instance decision) is subject to appeal via 'reclamo' because it was an unappealable decision.

art. 309 lett. b n 3 CPC

Cited to establish that decisions regarding the rejection of opposition under Art. 80-84 LEF are unappealable under ordinary rules, making them subject to 'reclamo'.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds on which the 'reclamo' can be based (erroneous application of law or manifestly incorrect ascertainment of facts).

art. 238 lett. f CPC

Cited as the rule requiring the lower court judge to indicate the means of appeal, although omitted in this case.

art. 405 cpv. 1 CPC

Cited to determine that the law in force at the time of the decision's communication governs the appeal procedure.

art. 404 cpv. 1 CPC

Cited to determine that the law in force at the time the enforcement proceedings were initiated governs those proceedings.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the final notice to define the conditions for filing an appeal to the Federal Supreme Court based on fundamental legal questions.

art. 113 e segg. LTF

Cited in the final notice regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.32 · Lugano 17 marzo 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 dicembre 2010 di

CO 1, __________

contro

RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 20 dicembre 2010 per la somma complessiva di fr. 1'000.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo della __________, con sentenza del 2 febbraio 2011 (inc. n. __________/2010) ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________/29.09.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 2'000.00 oltre interessi al 5% dal 01.08.2010 su Fr. 1'000.00 e dal 01.09.2010 su Fr. 1'000.00 spese esecutive.*

2. La tassa di giustizia di fr. 120.00 anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 80.00 di indennità.*

*3. omissis.”*

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 18/21 febbraio 2010 chiede la reiezione dell’istanza;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 17/20.12.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “Contributo di mantenimento per la moglie (fr. 1'000.- mensili) di dicembre 2010. Sentenza 29.10.2010 della Pretura di __________ (causa inc. DI. 2010.__________)”;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23 dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la sentenza 29 ottobre 2010 con la quale il Pretore di __________, statuendo su un’istanza a protezione dell’unione coniugale da essa introdotta in data 8 giugno 2010, ha tra l’altro condannato il convenuto a versale a partire dal 1° luglio 2010 la somma di fr. 1'000.- anticipatamente ogni mese a titolo di contributo alimentare (doc. A);

.

che all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 la parte istante è confermata nella propria domanda, allegando altresì la sentenza emanata il 15 dicembre 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d’appello, che ha dichiarato irricevibile per tardività l’appello presentato il 20 novembre 2010 dal convenuto contro il citato provvedimento cautelare (doc. C), mentre il convenuto vi si è opposto, asserendo che non possono essere intimati precetti esecutivi se non esiste una sentenza passata in giudicato, come verificatosi nella fattispecie, dato che egli non solo ha interposto appello con effetto sospensivo contro la sentenza pretorile del 29 ottobre 2010 (doc. 1), ma ha pure inoltrato ricorso al Tribunale federale anche contro la sentenza 15 dicembre 2010 della I camera Civile del Tribunale d’appello (doc. 2);

che con sentenza del 2 febbraio 2010 il Giudice di pace del Circolo della __________ ha accolto l’istanza, considerando la sentenza emanata il 29 ottobre 2010 dal Pretore della Giurisdizione di __________ titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

che contro tale sentenza RE 1 è insorto con il presente reclamo, facendo carico al primo giudice di non avere motivato il proprio giudizio, come suo obbligo di legge, sulla base della documentazione consegnata e delle osservazioni presentate all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 e reiterando nel sostenere che la sentenza 29 ottobre 2010 (doc. A) sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda è ancora sub iudice al Tribunale federale a seguito del ricorso da lui presentato contro la sentenza 15 dicembre 2010 della I Camera civile del Tribunale d’appello, per cui non erano date le condizioni per respingere in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che risalendo la decisione impugnata al 2 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 23 dicembre 2010;

che, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente,

che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Giudice di pace alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (vLALEF);

che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che, dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 2 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n

3 CPC);

che il rimedio proposto dal convenuto nella forma del reclamo (benché il primo giudice in calce alla sua sentenza abbia omesso di indicare i mezzi di impugnazione, contravvenendo così all’art. 238 lett. f CPC, le parti non avendo rinunciato all’impgnazione della medesima) si rivela perciò sotto questo profilo ricevibile;

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che sui motivi addotti dal reclamante per opporsi all’istanza di rigetto dell’opposizione, conviene rimandare alla sentenza __________, inc. n. __________, con la quale questa Camera, chiamata a statuire sulla stessa tematica in relazione a una analoga istanza della procedente nei confronti del convenuto (incasso degli alimenti per i mesi di ottobre e novembre 2010), ha stabilito che la circostanza che contro la sentenza pretorile 29 novembre 2010 (doc. A) sia stato inoltrato appello da parte dell’escusso – peraltro dichiarato irricevibile dalla I Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 15 dicembre 2010

(doc. C) – è irrilevante, tale giudizio essendo stato provviso-riamente esecutivo ex art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI, come pure che nemmeno il successivo ricorso 7 gennaio 2011 al Tribunale federale da parte dello stesso convenuto contro la

sentenza del Tribunale d’appello è di sussidio al riguardo, l’insorgente non avendo preteso di avere chiesto l’effetto sospensivo e, tanto meno, di avere ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame ex art. 103 cpv. 3 LTF, conditio sine qua non per impedire l’esecutività del giudizio impugnato, trattandosi nel caso specifico di sentenza in tema di misure a protezione del’unione coniugale, ossia di misure provvisionali ai sensi degli art. 46 cpv. 2 e 98 LEF (DTF 113 III 303 consid. 5.2) e, quindi, non di una sentenza costituiva, soggetta per legge all’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF);

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che, infine, si rileva che, per una evidente svista redazionale, anziché respingere l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ per la somma di fr. 1’000.- oltre interessi e spese esecutive, come chiesto dalla procedente, il Giudice di pace ha ripreso il dispositivo con il quale ha, nel contempo, accolto l’istanza inoltrata dalla stessa procedente il 26 ottobre 2010 per far rimuovere in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ del 22/29 settembre 2010 dell’UEF __________ (incasso degli alimenti relativi ai mesi di agosto e settembre 2010, procedura esecutiva sfociata nella parallela sentenza di questa Camera, CEF 14.2011.31);

che si giustifica perciò di rettificare in tal senso il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, senza ulteriori formalità;

che non si prelevano spese e tassa di giustizia;

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il reclamo è respinto.

II. Il disposivo n. 1 della sentenza 2 febbraio 2011 del Giudice di pace del circolo della __________ (inc. n. __________/2010), è rettificato nel seguente modo:

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________/20.12.2010 dell’Ufficio eseuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1.12.2010 e per fr. 55.- di spese esecutive.”

III. Non si prelevano spese.

IV. Intimazione a:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________.

Comunicazione al Giudice di pace del circolo della __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).