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14.2011.21 • TRAC TI 14.2011.21 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Against Tax Debt Following Closed Bankruptcy

Numero d'incarto 14.2011.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated summary proceedings to definitively reject an objection to an enforcement order for unpaid cantonal taxes after the debtor had been declared bankrupt. The lower court struck the case from the rolls because of the prior bankruptcy, but the appellate court overturned this, reasoning that since the bankruptcy was subsequently closed due to lack of assets, the enforcement proceedings, which had been suspended, resumed their course according to the applicable law, validating the creditor's subsequent request to reject the opposition, and thus requiring the case to be sent back for further instruction and a new decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Istanza presentata dopo la chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivo. Annullamento del decreto di stralcio

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di fallimento debiti fiscali procedure connesse apertura del fallimento opposizione al precetto esecutivo esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 LEF

This provision regarding the resumption of executions after bankruptcy closure was the substantive ground for overturning the lower court's decision to strike the case from the roll.

art. 84 LEF

Cited in the preamble, relating to provisional execution proceedings, though the core decision relies on Art. 230 LEF.

CPC

Cited generally (Art. 95 segg. CPC) as the procedural law governing the appeal, specifically the rules for filing and reviewing the claim.

art. 105 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for not levying judicial fees or awarding costs because the appellant did not request them.

OTLEF

Cited in the preamble, relating to the cantonal procedural rules for execution.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.21 · Lugano 15 marzo 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria (inc. EF.2011.3) promossa con istanza 30 dicembre 2010 da

RE rappr. dall’RA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con “decreto” emesso il 10 febbraio 2011, ha così deciso:

*"1.* *La procedura è stralciata dai ruoli.*

*1.1. L’udienza prevista per giovedì 10 febbraio 2011 alle ore 15.15 è annullata.*

*2. Non si prelevano né tasse né spese, ripetibili compensate.*

*3-4. omissis"*;

decisione

tempestivamente impugnata dall'escutente, che con reclamo del 17 febbraio 2011 ha postulato il suo annullamento e il rinvio della causa al giudice di prima istanza per la

fissazione dell’udienza;

preso atto che la parte convenuta non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), il Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 8'642,20 (fr. 8'584,45 + fr. 241,90 + fr. 30.-- ./. fr. 214,15), oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Imposta cantonale 2008 [...]”.

Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. Con decisione 10 febbraio 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha stralciato la causa dai ruoli, ritenuto che l’escusso era stato dichiarato fallito il 20 ottobre 2010.

C. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente il procedente, facendo valere che, siccome la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi in virtù dell’art. 230 LEF il 17 novembre 2010, l’esecuzione in questione sarebbe stata riattivata in conformità dell’art. 230 cpv. 3 LEF, motivo per cui la reclamante, con la sua istanza del 30 dicembre 2010, avrebbe validamente chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione.

Considerato

in diritto:

1. Premesso che la decisione impugnata risale al 10 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione proposta il 30 dicembre 2010 dall’insorgente. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente, ovvero la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito vLALEF).

Stabilita l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti alla prima giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 10 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

2. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 17 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta l’11 febbraio 2011, il reclamo è perciò di principio ammissibile.

3. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione errata del diritto;

b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.Giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, purché non siano già giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF); sono riservate alcune ipotesi particolari (art. 206 cpv. 1, 2° periodo e cpv. 2 LEF), che non sono realizzate nel caso in esame. Tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art.

230 cpv. 4 LEF). Secondo una decisione (giustamente) criticata da una buona parte della dottrina (per tutti Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230, con rif.), quest’ultima norma non sarebbe applicabile all’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123).

Nella fattispecie, il fallimento dell’escusso non è stato decretato su istanza dell’escutente, giacché l’esecuzione in esame era già allora sospesa dall’opposizione interposta dal debitore. Essa ha quindi ripreso il suo corso al momento della chiusura del fallimento per mancanza di attivo, avvenuta il 7 dicembre 2010, ossia il giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine per fornire le garanzie richieste (FUSC n. 231/2010 del 26 novembre 2010). L’istanza 30 dicembre 2010 tendente al rigetto definitivo dell’op­po­si­zione interposta al precetto esecutivo n. __________ era quindi valida, sicché la decisione di stralcio impugnata va annullata e la causa retrocessa alla prima giudice per essere istruita e decisa con un nuovo giudizio.

5. Di conseguenza, il reclamo va accolto.

Non si preleva alcuna tassa di giustizia né si attribuiscono ripetibili né di prima né di seconda istanza, siccome non richieste dalla reclamante (cfr. art. 105 cpv.

2 CPC e Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 430 ad 2/A).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 84, 206 e 230 LEF nonché 48 e

61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

1. Il reclamo è accolto.

1.1. Di conseguenza, il “decreto” di stralcio 15 febbraio 2011 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è annullato.

1.2. La causa è retrocessa alla prima giudice per istruttoria e nuovo giudizio.

2. Non si preleva alcuna tassa né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a: – RA 1, __________;

– CO 1, __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'642,20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).