Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2011.204 • TRAC TI 14.2011.204 Generato dall'IA

Canton Tax Debt Collection Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 14.2011.204
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that definitively rejected an opposition to a debt collection proceeding initiated by the Canton to recover an outstanding 2009 cantonal tax debt of over five thousand francs, based on a final tax assessment decision which constituted an enforceable title. The appellate court found the appeal inadmissible because the debtor only raised arguments regarding her precarious financial situation, which are not valid grounds for overturning a definitive rejection of opposition under the relevant execution law, as only evidence of debt extinguishment, payment extension, or prescription can be considered in such proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato sull'impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per crediti fiscali estensione della procedura esame della situazione economica decisione esecutiva opposizione al precetto esecutivo decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These articles are mentioned in the reasoning as the legal basis for imposing costs on the appellant, although costs were ultimately not collected.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the final note to inform about the conditions for appealing to the Federal Tribunal based on fundamental legal questions.

art. 113 segg. LTF

Cited in the final note regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2011.204 · Lugano 7 dicembre 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 novembre 2011 presentata da

rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 29 agosto 2011 per il pagamento di fr. 5'178.35 oltre interessi e spese,

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 novembre 2011 (SO.2011.4858);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 22 novembre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n.__________ del 25/29.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 5'178.35 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009;

che, interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano per la somma capitale di fr. 5'178.35 più interessi al 2,50% dal 7.8.2011, oltre che per fr. 131,35 per interessi aggiornati sino al 30.9.2011 e fr. 30.- per tassa di diffida, allegando la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio emanata il 6 ottobre 2010 dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, con l’attestazione

di crescita in giudicato, che ha stabilito l’imposta cantonale del 2009 a carico della convenuta in fr. 5'178.35 (doc. C) e il calcolo degli interessi di ritardo al

9.10.2011 (fr. 134.60 doc. B);

che, chiamata a esprimersi sull’istanza, in data 15 novembre 2011, la convenuta ha comunicato alla Pretura di trovarsi in assistenza dal 24 aprile 2009 e di non essere in grado di far fronte alla sua gravosa situazione economica e infortunistica;

che con decisione

del 22 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dall’escutente (decisione di

tassazione passata in giudicato e il relativo conteggio della somma in capitale e degli interessi di ritardo maturati) costituisce titolo esecutivo e, pertanto, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.

1 e 80 cpv. 2 n,. 2 LEF e rilevando che l’escussa non ha a sua volta opposto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF;

che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 25 novembre 2011 (indirizzato allo stesso Pretore con motivazione riportata nel giudizio impugnato), riconfermandosi nel proprio punto di vista, ovvero sostenendo - in estrema sintesi - di non essere in grado di far fronte all’onere fiscale in rassegna a causa delle sue precarie condizioni economiche, dato che è costretta a vivere con fr. 2’000.- al mese, importo che le serve per pagare l’affitto e per provvedere al suo mantenimento;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:.

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CP con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n.45 e 46);

che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto

- costituito dal doc. C - sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che la reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame esaurendosi in considerazioni - impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche - che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il rimedio - fondato esclusivamente su tale argomento - risulta persino inammissibile;

che gli oneri processuali dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Intimazione a:

- RE 1;

- Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'178.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).