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14.2011.200 • TRAC TI 14.2011.200 Generato dall'IA

Creditor Opposition to Tax Execution Upheld Against Debtor's Procedural and Financial Appeals

Numero d'incarto 14.2011.200
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of an opposition to an execution order for outstanding cantonal taxes, supported by tax assessment documents deemed equivalent to judicial decisions under enforcement law, which the lower court granted. The debtor appealed, citing procedural rights violations due to illness and family reasons preventing a timely response, and arguing the tax assessment was based on an ex-spouse's filing and her current inability to pay due to unemployment and divorce proceedings. The appellate court rejected the appeal because the procedural arguments regarding the inability to respond were unsubstantiated, and the new arguments about inability to pay introduced in the appeal were inadmissible as they did not rely on grounds for release from debt (payment, extension, or prescription) and were improperly introduced in appellate review, thus upholding the definitive rejection of the opposition based on the finality of the administrative tax decision.

Regesto Legislator

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Art. 253 CPC, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 320 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Creditor Opposition to Tax Execution Upheld Against Debtor's Procedural and Financial Appeals: The debtor appealed, citing procedural rights violations due to illness and family reasons preventing a timely response, and arguing the tax assessment was based on an ex-spouse's filing and her current inability to pay due to unemployment and divorce proceedings. The appellate court rejected the appeal because the procedural arguments regarding the inability to respond were unsubstantiated, and the new arguments about inability to pay introduced in the appeal were inadmissible as they did not rely on grounds for release from debt (payment, extension, or prescription) and were improperly introduced in appellate review, thus upholding the definitive rejection of the opposition based on the finality of the administrative tax decision.

Parole chiave

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autorità giudiziaria fiscale esecuzione per debiti opposizione debito fiscale opposizione al divorzio precetto esecutivo Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni ammissibili. Divieto delle nova

Disposizioni normative citate

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Art. 253 CPC
che con ordinanza dell’11 ottobre 2011 il Pretore __________, ha assegnato alla convenuta un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza (art. 253 CPC);
Art. 80 cpv. 1 LEF
This provision was cited by the lower court judge and implicitly used by the appellate court to confirm the basis for requesting the definitive rejection of the opposition when the claim is founded on an enforceable decision.
Art. 320 CPC
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b.
Art. 81 cpv. 1 LEF
This provision defines the conditions under which opposition must be definitively rejected when the claim is based on an enforceable administrative decision, which is the core subject of the dispute.
Art. 326 cpv. 1 CPC
This procedural rule was cited to declare inadmissible the new arguments raised by the appellant in the appeal, as they were not presented in the first instance.
Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
Cited in the final mandatory instructions regarding the possibility of filing a federal appeal on grounds of fundamental legal importance.
art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
This provision was cited by the lower court judge and implicitly used by the appellate court to equate administrative authority decisions (like tax decisions) with judicial decisions for the purpose of definitive rejection of opposition.
art. 106 cpv. 1 CPC
This article governs the allocation of procedural costs, which the court considered for the final order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80 cpv. 1 LEF

This provision was cited by the lower court judge and implicitly used by the appellate court to confirm the basis for requesting the definitive rejection of the opposition when the claim is founded on an enforceable decision.

art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

This provision was cited by the lower court judge and implicitly used by the appellate court to equate administrative authority decisions (like tax decisions) with judicial decisions for the purpose of definitive rejection of opposition.

art. 81 cpv. 1 LEF

This provision defines the conditions under which opposition must be definitively rejected when the claim is based on an enforceable administrative decision, which is the core subject of the dispute.

art. 326 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited to declare inadmissible the new arguments raised by the appellant in the appeal, as they were not presented in the first instance.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the allocation of procedural costs, which the court considered for the final order.

art. 48 OTEF

This article concerning costs was considered by the court in determining the procedural costs for the appeal.

art. 61 cpv. 1 OTEF

This article concerning costs was considered by the court in determining the procedural costs for the appeal.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the final mandatory instructions regarding the possibility of filing a federal appeal on grounds of fundamental legal importance.

art. 113 segg. LTF

Cited in the final mandatory instructions regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.200 · Lugano 5 dicembre 2011 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 ottobre 2011 presentata da

CO 1, rappresentato dal RA 1, contro

RE 1,

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, notificato in data 15 settembre 2009 per il pagamento di fr. 7'696.85 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Pretore __________, con decisione del 14 novembre 2011 (SO.2011.4340);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 24 novembre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 14/15.9.2011 dell’Ufficio di esecuzione __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 7'696.85 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3 ottobre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura __________ per fr. 7'348.60 (importo capitale), fr. 318.25 (interessi di mora) e fr. 30.00 (tassa di diffida), allegando la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio del 1° dicembre 2010 dell’Ufficio di tassazione __________, con la certificazione della sua crescita in giudicato, che quantifica in fr. 10'108.40 l’imposta cantonale a carico della convenuta per il periodo 1.gennaio 2009-31 dicembre 2009 (di cui fr. 10'043.45 quale imposta sul reddito e fr. 64.95 quale imposta sulla sostanza; doc. B), il dettaglio dl calcolo degli interessi di mora (fr. 318.25; doc. C), il conguaglio 1. dicembre 2010 dell’imposta comunale 2009, pure passato in giudicato, con un residuo di imposta comunale a carico della convenuta di fr. 7'348.60 (doc. D) e la diffida di pagamento 27 aprile 2011 relativa al mancato pagamento di fr. 7'348,60, comportante una tassa di fr. 30.00 (doc. E);

che con ordinanza dell’11 ottobre 2011 il Pretore __________, ha assegnato alla convenuta un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza (art. 253 CPC);

che la convenuta non vi ha dato alcun seguito;

che con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore - premesso che se il credito è fondato su una decisione giudiziale esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) e che sono parificabili alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) - ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione esibita dall’istante titolo esecutivo ai sensi della citata norma;

che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 24 novembre 2011, asserendo di non avere potuto rispondere prima, perché assente per ragioni di malattia e famigliari e obiettando che la tassazione è stata decisa d’ufficio, sulla base della tassazione dell’ex coniuge;

che la reclamante ha dipoi puntualizzato di essere disoccupata, iscritta all’ufficio di collocamento, reduce da una lunga e invasiva malattia e di avere in corso una causa di divorzio, molto litigiosa, di modo che essa non è comunque in grado di pagare;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 cpv. lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nella misura in cui parrebbe lamentare la violazione del diritto di essere sentito per non avere potuto esprimersi sull’istanza davanti al primo giudice a causa di assenza conseguente a malattia e a motivi famigliari, la reclamante si avvale di un argomento che non le giova;

che, infatti, l’insorgente non ha fornito alcun oggettivo riscontro a sostegno della sua asserzione, non avendo essa allegato alcuna prova suscettibile di avvalorare i pretesi motivi che le avrebbero impedito di partecipare attivamente alla procedura di prima sede;

che non può che conseguirne la reiezione del reclamo al riguardo;

che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilevo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (cfr. ammonn/walther,Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che tale è il caso per il titolo di rigetto – costituito dai doc. B, D, E - sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, indifferente essendo la circostanza che si tratti di una tassazione d’ufficio, dato che la convenuta non l’ha impugnata, ciò che ne ha comportato il suo passaggio in giudicato;

che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un autorità amministrativa svizzera - come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che la reclamane non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, il gravame esaurendosi in considerazioni - impossibilità di fare fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà finanziarie e a causa della procedura di divorzio in corso, ecc. - che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che al riguardo il rimedio risulta finanche inammissibile;

che, del resto, all’ammissilbità del gravame su questo punto osta pure l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, infatti, l’insorgente ha fatto valere tali sue ragioni solo con il reclamo, non avendo essa - come visto - presentato osservazioni scritte all’istanza;

che ne discende pertanto che, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve essere disatteso siccome infondato;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48,

61 cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Intimazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'696.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).