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14.2011.199 • TRAC TI 14.2011.199 Generato dall'IA

Debtor's Appeal to Annul Bankruptcy Based on Post-Petition Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2011.199
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on a creditor's claim that remained unpaid following a hearing where the debtor did not appear. The debtor appealed, presenting proof that the debt underlying the bankruptcy petition was settled through the enforcement office on November 15, 2011, which was after the initial bankruptcy decision but before the appeal judgment. The appellate court reasoned that under the relevant law concerning appeals against bankruptcy decisions, it could annul the declaration of bankruptcy if the debtor proves the debt has been extinguished, which was established by the payment documentation; furthermore, evidence showed the debtor had settled all other pending enforcement actions, satisfying the requirement to demonstrate plausible solvency, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 2 LEF, art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC, art. 72 e segg. LTF; Debtor's Appeal to Annul Bankruptcy Based on Post-Petition Debt Settlement: The debtor appealed, presenting proof that the debt underlying the bankruptcy petition was settled through the enforcement office on November 15, 2011, which was after the initial bankruptcy decision but before the appeal judgment. The appellate court reasoned that under the relevant law concerning appeals against bankruptcy decisions, it could annul the declaration of bankruptcy if the debtor proves the debt has been extinguished, which was established by the payment documentation; furthermore, evidence showed the debtor had settled all other pending enforcement actions, satisfying the requirement to demonstrate plausible solvency, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy order.

Parole chiave

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credito nel fallimento prova della solvibilità esecuzione per debiti ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione soddisfacimento del credito assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article was explicitly cited as the basis for annulling the bankruptcy declaration.

art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC

These procedural articles were cited in the reasoning regarding the imposition of court costs in the first instance.

art. 72 e segg. LTF

This article governs the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court (LTF) against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.199 · Lugano 30 novembre 2011 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente da istanza 26 settembre 2011 presentata

CO 1 rappresentata dalla __________ contro

CO 1

Sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 14 novembre 2011 (SO.2011.4078) ha così pronunciato.

“1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a fa tempo da martedì, 15 novembre ore 10.00.

2./3./4. omissis .”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 25 novembre 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato;

ritenuto

in fatto:

che

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'314.05 oltre interessi e spese;

che all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011 nessuno è comparso;

che con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì, 15 novembre 2011 alle ore 10.00;

che con reclamo del 25 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere provveduto a saldare tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti tramite l’Ufficio di esecuzione __________, producendo la relativa attestazione;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 174 cpv. 1 periodo LEF nella versione in vigore dal 1°gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°gennaio 2011;

che stando all’art. 174 cpv.1 secondo periodo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza;

che, altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo, 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che, nel caso in esame, il reclamante ha dimostrato di avere saldato il credito posto in esecuzione con versamento 15 novembre 2011 all’UE __________, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui risulta adempiuto il requisito previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF;

che per quanto riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dallo stesso estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 15 novembre 2011 emerge che anche le rimanenti due esecuzioni pendenti nei confronti dell’escusso sono state a loro volta pagate, ciò che porta a concludere che il convenuto è in grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui anche questo specifico requisito risulta reso sufficientemente verosimile;

che il fallimento di RE 1 può pertanto essere annullato;

che ne consegue l’accoglimento del reclamo;

che la tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC), che con il suo comportamento ha determinato la presente procedura esecutiva, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;

che le spese dell’Ufficio fallimenti sono anche esse poste a carico del convenuto;

per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 14 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________, inc. SO.2011.4078, nei confronti di RE 1 , è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80-, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.- è posta a carico di RE 1.

III. intimazione a:

- RE 1;

- __________;

- Ufficio fallimenti __________,

- Ufficio di esecuzione __________,

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).