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14.2011.198 • TRAC TI 14.2011.198 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Reinstated Despite Proof of Specific Debt Payment Due to Overall Insolvency

Numero d'incarto 14.2011.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's request for non-payment, but the debtor appealed, providing proof of payment for that specific debt dated the day after the bankruptcy ruling, thereby satisfying the requirement under Article 174(2)(1) of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LEF). However, the appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the concurrent requirement of demonstrating solvency, evidenced by multiple other pending enforcement actions and seizures against the debtor, leading the court to conclude that the probability of insolvency outweighed the probability of solvency, thus reinstating the bankruptcy decree effective from a later date.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 primo, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, Art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor Bankruptcy Reinstated Despite Proof of Specific Debt Payment Due to Overall Insolvency: However, the appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the concurrent requirement of demonstrating solvency, evidenced by multiple other pending enforcement actions and seizures against the debtor, leading the court to conclude that the probability of insolvency outweighed the probability of solvency, thus reinstating the bankruptcy decree effective from a later date.

Parole chiave

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insolvenza domanda d'esecuzione annullamento della dichiarazione di fallimento prova della solvibilità procedura di rivendicazione nel fallimento amministrazione speciale del fallimento Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision governs the grounds for annulling a bankruptcy declaration, which was the central issue of the appeal.

Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This specific subsection addresses the extinction of the debt as a condition for annulling the bankruptcy.

Art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF

This provision, though cited earlier, provides the procedural context for appealing the bankruptcy decision, which is the subject of the appeal.

art. 174 cpv. 2 LEF

This provision is explicitly cited just before the dispositive orders as the basis for the court's ruling on the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited via the imposition of court costs on the bankruptcy estate (Massa fallimentare).

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.198 · Lugano 14 dicembre 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 19 settembre 2011 da

CO 1 __________ Contro

RE 1 __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 23 novembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 24 novembre 2011 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da RE

1 che con reclamo

24 novembre 2011 ne postula l’annullamento;

rilevato che all’istante non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato

saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 25 novembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 752.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 9 novembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 23 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 24 novembre 2011 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione promossa dall’istante, producendo una ricevuta del 24 novembre 2011 relativa al pagamento di fr. 1'012.10 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO

1. Il reclamante afferma inoltre di essere intenzionato a inoltrare entro il termine di reclamo l’ulteriore necessaria documentazione.

Considerato

In diritto:

1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 24 settembre 2011 relativa al versamento, effettuato secondo informazione del citato ufficio alle ore 15.17, di fr. 715.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 12 dicembre 2011 emerge che nei confronti del reclamante durante l’anno in corso in un’esecuzione è stata presentata la domanda di realizzazione, in nove altre procedure, promosse dalla C__________ c__________ di c__________ __________ rispettivamante dalla C__________ S__________ rispettivamente dallo S__________ __________ C__________ T__________ per oneri sociali e tasse, è già stato effettuato il pignoramento e che per un’ulteriore esecuzione è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò dimostra che il convenuto non dispone della liquidità necessaria a saldare almeno le predette procedure esecutive. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria del convenuto non sta migliorando e che la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE

1 non può essere annullato.

3.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

lunedì

2 gennaio 2012 alle ore 10:00.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della Massa fallimentare.

3. Intimazione:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).