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14.2011.188 • TRAC TI 14.2011.188 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Based on Mistaken Debtor Identification

Numero d'incarto 14.2011.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared the bankruptcy of one entity based on an execution proceeding and subsequent bankruptcy warning issued against a different, though similarly named, entity. The appellant contested the bankruptcy ruling, asserting that the underlying enforcement documents were issued against a distinct company, a fact later confirmed by the creditor who withdrew the bankruptcy petition, admitting an error in identifying the correct debtor. The appellate court ruled that since the bankruptcy declaration was predicated on enforcement measures directed against a non-involved entity, the prerequisite for granting bankruptcy under the relevant statute was absent, thus leading to the annulment of the bankruptcy order, with costs split between the parties due to mutual responsibility for the mistake.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento decretato contro una persona giuridica diversa da quella indicata sul precetto esecutivo e sulla comminatoria di fallimento. Annullamento. Ripartizione della tassa di giustizia metà per parte

Parole chiave

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domanda di fallimento annullamento del contratto autorizzazione all’esecuzione compensazione nel fallimento credito in esecuzione errore di persona

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 166 LEF

The court explicitly cited this article as the basis for annulling the bankruptcy judgment because the required prerequisites (valid executive deed and bankruptcy warning) were lacking.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 2 CPC

These articles were cited in the reasoning for apportioning the costs of the first instance proceeding equally between the parties.

art. 72 e segg. LTF

This provision is cited at the end of the decision, indicating the legal basis for potential appeal to the Federal Tribunal against the appellate court's ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.188 · Lugano 22 novembre 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 20 settembre 2011 presentata da

CO 1 rappr. da RA 1 Contro

RE 1 patrocinata dall’ dr. PA 1

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 31 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, __________), a far tempo dal giorno di lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 10.00

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

11/17 novembre 2011 ne postula l’annullamento;

preso atto dello scritto 21 novembre 2011 di controparte;

rilevato che con ordinanza presidenziale 15 novembre 2011 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con PE n. __________ emesso il 9 maggio 2011 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________, la CO 1 CO 1 ha escusso H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________, __________, per l’incasso di fr. 17'093.70 oltre interessi;

che contro il predetto precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;

che il 2 agosto 2011 nella predetta procedura esecutiva è stata emessa dall’Ufficio esecuzione di __________, sempre nei confronti di H__________ SA, la comminatoria di fallimento, pure pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. __________;

che con istanza del 20 settembre 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento di “RE 1 *(H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________) Residenza __________)”*;

che con decreto 23 settembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha fissato a RE 1 un termine scadente il 14 ottobre 2011 per presentare le sue osservazioni;

che trascorso infruttuosamente il predetto termine, il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 10.00;

che con reclamo dell’11/17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento del fallimento rilevando che la decisione di fallimento in esame si basa su atti esecutivi inesistenti, il precetto esecutivo così come la relativa comminatoria di fallimento agli atti essendo stati emessi nei confronti di H__________ SA, società completamente diversa da RE 1, già H__________ TV SA, e che la svista in cui è incorso il Pretore è probabilmente riconducibile alla similitudine esistente fra le due ragioni sociali;

che con scritto 21 novembre 2011 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento, confermando che l’istanza di fallimento avrebbe dovuto essere diretta nei confronti di H__________ SA, ma che per un errore è stata indicata la RE 1, la quale ha ripreso l’attività di H__________ TV SA;

che, secondo l’art. 166 cpv. 1 LEF, decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato;

che dagli atti risulta che il precetto esecutivo così come la comminatoria di fallimento, emessi nell’esecuzione n. __________ dall’Ufficio esecuzione di __________, indicano quale escussa “H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________”;

che ne consegue che la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 non si fonda sui presupposti previsti dall’art. 166 cpv. 1 LEF, ossia su di un valido precetto esecutivo nonché sulla relativa comminatoria di fallimento, essendo quelli prodotti dall’istante stati emessi nei confronti di H__________ SA;

che pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 va annullata;

che la tassa di giustizia va posta a carico delle parti metà per ciascuna, essendo ambedue responsabili dell’errore avveratosi, l’istante avendo presentato una domanda di fallimento fuorviante e la convenuta non avendo ritirato l’invio raccomandato del 23 settembre 2011 contenente l’istanza di fallimento e il termine per presentare le osservazioni fissatole dal Pretore, che le avrebbe permesso di accorgersi che convenuta doveva essere H__________ SA (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 2 CPC);

per i quali motivi,

richiamato l’art. 166 LEF

pronuncia

I.Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 31 ottobre 2011 pronunciata al Pretore della Giurisdizione di __________, (inc. SO.__________), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.--, da anticipare come di rito, è posta a carico delle parti metà per ciascuna.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle parti metà per ciascuna.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, anticipata dalla reclamante, è posta a carico delle parti metà per ciascuna.

III. Intimazione:

- avv. dr. PA 1, __________

- RA 1, __________

- Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio,________;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).