Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proved Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request due to unpaid debt from an execution proceeding. The debtor subsequently appealed, providing evidence that the debt had been settled a month prior to the bankruptcy declaration, which constituted new, relevant evidence admissible under appeal procedures. The appellate court reasoned that since the documentary evidence sufficiently proved the prior settlement of the execution, the basis for the bankruptcy petition was removed, leading to the annulment of the bankruptcy order, although the appellant was held responsible for court costs as it was their duty to notify the original court of the payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC, art. 72 e segg. LTF; Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proved Prior Debt Settlement: The debtor subsequently appealed, providing evidence that the debt had been settled a month prior to the bankruptcy declaration, which constituted new, relevant evidence admissible under appeal procedures. The appellate court reasoned that since the documentary evidence sufficiently proved the prior settlement of the execution, the basis for the bankruptcy petition was removed, leading to the annulment of the bankruptcy order, although the appellant was held responsible for court costs as it was their duty to notify the original court of the payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe article served as the primary legal basis for annulling the bankruptcy declaration.
These articles were cited to justify placing the costs of the first instance on the appellant.
Cited in the final communication section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2011.184 · Lugano 28 novembre 2011 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 2 settembre 2011 presentata da
RE 1, __________ contro
CO 1, __________
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza
4 novembre 2011 (SO.2011.3727) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a far tempo da lunedi, 7 novembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo 9
novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 9 novembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'047.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 19 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con decisione 4 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 7 novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 9 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere - tra l’altro - saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, segnatamente il 13 ottobre 2011, producendo una ricevuta dell’UE __________ relativa al versamento di fr. 1'433.60 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).
considerando
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2.La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.
174 cpv. 1 LEF.
3.Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’UE __________ comunicare al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 4 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________, inc. SO.2011.3727, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Intimazione:
- RE 1 __________
__________;
- CO 1 __________
__________;
- Ufficio fallimenti __________;
- Ufficio di esecuzione __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;
- Ufficio del Registro fondiario __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).