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14.2011.176 • TRAC TI 14.2011.176 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Appeal of Bankruptcy Order Denied for Lack of Substantive Grounds

Numero d'incarto 14.2011.176
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision but only requested a stay of execution without providing any supporting grounds, new facts, or demonstrating payment or settlement of the debt as required by the relevant statutory provisions for annulling a bankruptcy decree on appeal. Consequently, the appellate court deemed the appeal inadmissible because it lacked any substantive basis or proof of fulfillment of the conditions for vacating the bankruptcy, thereby reinstating the bankruptcy order with a new effective date.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Creditor v. Debtor: Appeal of Bankruptcy Order Denied for Lack of Substantive Grounds: The debtor appealed this decision but only requested a stay of execution without providing any supporting grounds, new facts, or demonstrating payment or settlement of the debt as required by the relevant statutory provisions for annulling a bankruptcy decree on appeal. Consequently, the appellate court deemed the appeal inadmissible because it lacked any substantive basis or proof of fulfillment of the conditions for vacating the bankruptcy, thereby reinstating the bankruptcy order with a new effective date.

Parole chiave

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procedura di fallimento presupposti legali opposizione al precetto esecutivo ordine di pagamento attestato di carenza beni revoca del fallimento Reclamo contro la decisione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 LEF

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible and subsequently confirming the bankruptcy.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the rule for imposing costs, although costs were ultimately waived.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to the rule for imposing costs, although costs were ultimately waived.

art. 48 OTLEF

Cited in relation to the rule for imposing costs, although costs were ultimately waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.176 · Lugano 23 novembre 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 30 agosto 2011 presentata da

CO 1 __________ contro

RE 1 __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 21 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 c/o Soc. ger. __________,

__________, a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con atto

2 novembre 2011 ne postula l’annullamento;

preso atto che con decreto presidenziale 3 novembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 987.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti;

che all’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso;

che con sentenza 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 10.00;

che con atto 2 novembre 2011 RE 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo affermando che poi avrebbe inoltrato la motivazione e i relativi giustificativi;

che la richiesta presentata dalla convenuta per la concessione dell’effetto sospensivo parziale va trattata parallelamente (anche) come reclamo;

che il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;

che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza;

che ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o

3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

che la reclamante non solo non si è avvalsa di nessuno fatto nuovo ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF rispettivamente non ha dimostrato di avere adempiuto i presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ma non ha fatto valere nessun motivo a fondamento della sua impugnativa;

che ne consegue l’inammissibilità del rimedio, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato;

che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità del caso, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento della reclamante va nuovamente pronunciato;

per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo è inammissibile.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 c/o Soc. ger. __________, __________, a far tempo da

martedì

29 novembre 2011 alle ore 11.00.

2.Non si prelevano spese.

3.Intimazione:

- RE 1 c/o Soc. ger. __________,

__________;

- CO 1,

__________;

- Ufficio esecuzione di __________, __________;

- Ufficio fallimenti di __________, __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio,_____

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).