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14.2011.170 • TRAC TI 14.2011.170 Generato dall'IA

Enforcement Fine Opposition Rejection Upheld Due to Missed Extended Deadline

Numero d'incarto 14.2011.170
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the definitive rejection of an opposition to an enforcement action concerning a fine, after the lower court had already rejected the opposition because the appellant failed to submit observations by the extended deadline of September 21, 2011. The appellate court reasoned that the notification of the deadline extension, sent via registered mail, was deemed effective on September 15, 2011, as the appellant failed to collect it, and the appellant did not credibly demonstrate that an external event, such as the alleged tampering with their mailbox, prevented them from timely responding or applying for reinstatement of the term. Consequently, the court dismissed the appeal, finding that the appellant failed to prove a lack of fault or only slight fault for missing the deadline, and advised the appellant to appoint legal counsel if personal health issues impede managing the company's legal matters.

Regesto Legislator

Ufficiale

Mancata notifica dell'avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga concessa dal Giudice di pace del termine per presentare osservazioni

Parole chiave

Generato dall'IA
inosservanza del termine patrocinio gratuito esecuzione opposizione tardiva preclusione per tardività disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 33 cpv. 3 LEF

This article, along with Art. 138 CPC, was cited immediately before the operative part and serves as a basis for the court's decision regarding the rejection of the appeal concerning the enforcement procedure.

Art. 138 CPC

This article concerning notification procedures was cited immediately before the operative part and informed the court's decision on the appeal's merits.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article, concerning procedural costs in enforcement and bankruptcy matters, was mentioned in the reasoning justifying the cost allocation, although the final decision waived costs.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article concerning procedural costs in civil procedure was mentioned in the reasoning justifying the cost allocation, although the final decision waived costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.170 · Lugano 9 novembre 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 29 marzo 2011 presentata da

CO 1 __________ rappr. daRA 1 __________ contro

RE 1 __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 dicembre 2010 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo __________ con sentenza 27 settembre 2011 (inc. n. __________) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

L’opposizione interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via definitiva.

2. La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 65.-- è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante fr. 30.-- di indennità.

3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con atto

17 ottobre 2011 ne postula l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Giudice di pace affinché le venga assegnato un nuovo termine per le osservazioni;

ritenuto

in fatto:

che con

precetto esecutivo n. __________ del 22 dicembre 2010 dell’UE di Lugano lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 260.-- oltre spese, indicando quale titolo di credito:

“Decreto multa 27/04/2010 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione – Multa, tassa di diffida 10-03-10 n. __________, tassa di diffida di pagamento 22-07-10”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte della debitrice, con istanza del 29 marzo 2011 il procedente ne ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di __________ il

rigetto definitivo;

che il Giudice di pace, richiamati gli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta

il termine per presentare le sue osservazioni per il 1. giugno 2011 con l’avvertenza che qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato,

egli avrebbe giudicato in base ai documenti prodotti dall’istante;

che in seguito

alle richieste di proroga del socio gerente dell’escussa del 1. giugno 2011 rispettivamente del 13 luglio 2011 per motivi di salute, il termine per presentare le osservazioni è stato prorogato dal Giudice di pace una prima volta

al 13 luglio 2011 e una seconda volta – con ordinanza del 7 giugno (recte: 7 settembre) 2011 - al 21 settembre 2011, sempre con la suddetta avvertenza;

che,

essendo l’ultimo termine trascorso infruttuosamente, con sentenza del 27 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione;

che contro il giudizio di primo grado il socio gerente della convenuta è insorto con reclamo del 17 ottobre 2001, asserendo di trovarsi da mesi in un pessimo stato di salute, che abitando a __________ si reca circa una volta alla settimana in via __________ a __________ per ritirare la posta della società

reclamante e che mercoledì 14 settembre 2011 ha dovuto constatare che la buca lettere era stata aperta e presumibilmente svuotata, visto che non conteneva

nulla;

che, ha sostenuto il socio gerente della reclamante, questa constatazione l’ha fatto cadere in una nuova crisi depressiva, durata parecchi giorni e che una volta riavutosi, venerdì 23 settembre 2011, ha chiesto alla Posta di __________ se per la reclamante fossero state ritornate delle raccomandate, venendo a sapere della missiva del Giudice di pace;

che, ha

proseguito il socio gerente, lunedì 26 settembre 2011 ha contattato telefonicamente la Giudicatura di pace, riuscendo a parlare con il Giudice solo martedì

27 settembre 2011, il quale dopo avergli spiegato l’accaduto, gli ha risposto di avere quello stesso giorno emesso la sentenza e che non era disposto a sentire le sue spiegazioni, atteso che aveva già concesso alla convenuta troppe proroghe;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione art. 80-84 LEF (cfr. art. 308 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b, l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che la reclamante lamenta la mancata notifica dell’avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga del termine per presentare le sue osservazioni;

che la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 lett. a CPC);

che, nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la fissazione di un nuovo termine per il 21 settembre 2011 per presentare le osservazioni, è stato

consegnato alla posta in data 7 settembre 2011 per giungere il 9 settembre 2011 al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________, il quale ha fissato con la

distribuzione della posta tramite l’avviso (foglietto giallo) il termine di

ritiro fino al 15 settembre 2011, per poi essere rinviato il 16 settembre 2011 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. ricerca

Track & Trace e la stessa raccomandata);

che a sostegno dell’asserita apertura e svuotamento della buca lettere al suo recapito in via __________ il socio gerente della reclamante non fornisce indizi convincenti, limitandosi ad esporre una sua spiegazione dei fatti non suffragata da alcun affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è infatti stata prodotta al riguardo) e, sebbene siano trascorse ormai diverse settimane, a solo dichiarare la sua intenzione di inoltrare una denuncia penale contro ignoti;

che la

notificazione della proroga del termine al 21 settembre 2011 per presentare osservazioni va quindi considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, ossia il 15 settembre 2011, dovendo la reclamante attendersi una notificazione;

che ci si può nondimeno chiedere se il mancato ritiro del plico raccomandato in rassegna sia da attribuire ad un causa non imputabile all’insorgente, di modo che essa possa beneficiare del ripristino di tale termine grazie all’istituto della restituzione in intero dei termini;

che ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può infatti concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, rispettivamente asserendo di essere stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa, qualora tornasse applicabile l’art. 33 cpv. 4 LEF;

che nella fattispecie il socio gerente della reclamante non pretende tuttavia che il suo (preteso) stato depressivo lo avrebbe condizionato a tal punto da impedirgli di ritirare il plico raccomandato entro il termine di giacenza di sette giorni, visto che per finire egli ha attribuito il mancato ritiro del relativo plico postale all’abusiva apertura della buca lettere e al conseguente suo svuotamento da parte di terze persone, affermazione questa rimasta però – come rilevato - al rango di mera allegazione di parte senza serio supporto probatorio alcuno;

che a

proposito della richiesta di proroga del termine del 13 luglio 2011 per l’inoltro delle osservazioni - giorno medesimo in cui era giunto a scadenza il

termine assegnato e già prorogato con ordinanza del 15 giugno 2011 - va evidenziato che non risulta che il socio gerente della reclamante abbia

ritenuto di doversi informare circa l’esito di questa sua richiesta prima del 14 settembre 2011, cosa perlomeno strana se si considera che essendo la proroga richiesta

di “almeno un mese e mezzo”, il termine sarebbe giunto a scadenza già alla fine di agosto;

che fosse

anche vero che il mercoledì 14 settembre 2011 egli ha dovuto constatare quanto da lui preteso, il socio gerente non poteva in ogni modo non prendere in seria

considerazione - ritenuto quanto esposto al precedente considerando - che nel frattempo gli fosse stata notificata la decisione del Giudice di pace sulla sua richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, di modo che egli non poteva rimanere passivo di fronte a questa circostanza, ossia – tenuto anche conto della sua formazione di avvocato - non poteva prescindere dal chiedere alla Giudicatura di pace lumi al riguardo;

che, del resto, lo stesso insorgente lo riconosce, asserendo di essersi dato da fare, ma

soltanto parecchi giorni dopo, ovvero il venerdì 23 settembre 2011, sempre a causa del suo preteso stato depressivo, chiedendo ragguagli alla posta di __________,

segnatamente se la raccomandata fosse nel frattempo già stata ritornata al mittente;

che, sempre a suo dire, solo allora sarebbe venuto a sapere della relativa missiva, il che lo avrebbe poi spinto a telefonare al Giudice di pace una prima volta il

26 settembre 2011, purtroppo non trovandolo (gli avrebbe risposto solo la sostituta giudice di pace), e una seconda volta martedì 27 settembre 2011, questa volta trovandolo, ma sentendosi dire che ormai egli aveva già emanato la sentenza;

che i passi intrapresi dal reclamante per avere conferme dell’invio di una raccomandata contenente un atto giudiziario riferito al presente procedimento esecutivo si sono rivelati tuttavia improduttivi a causa della tardiva reazione messa in atto dallo stesso insorgente, al quale nemmeno al riguardo è riuscita la prova in merito all’asserzione, secondo cui egli non avrebbe

potuto agire prima di venerdì 23 settembre 2011 per ovviare al preteso inconveniente constatato il 14 settembre precedente;

che per finire il reclamante non ha reso verosimile di non avere colpa o di averne solo in lieve misura dell’inosservanza del termine, rispettivamente di essere stato impedito ad agire tempestivamente a causa di un ostacolo non imputabile a sua colpa;

che non vi è perciò motivo per ritornare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio previa assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all’istanza;

che appare opportuno segnalare al socio gerente della reclamante che se i suoi problemi di salute non gli consentono di occuparsi convenientemente dell’amministrazione della società, si può comunque esigere che egli istruisca un legale per occuparsi del contenzioso;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48,

61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi

richiamati gli art. 33 cpv. 3 LEF e 138 CPC,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Intimazione:

- RE 1, c/o socio gerente __________, __________;

- RA 1, __________;

Comunicazione al Giudice di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 260.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).